Il presente contributo analizza in modo sistematico le azioni di recupero delle perdite finanziarie e il fenomeno del litigation marketing, inquadrandoli nel contesto normativo della disciplina MiFID II e del TUF. Attraverso l’esame di casi giurisprudenziali recenti — tra cui Bio-On, Saipem, Casino, diamanti da investimento e criptovalute — viene delineato il quadro degli obblighi informativi e di diligenza che gravano sugli intermediari finanziari e le strategie concrete a disposizione dei risparmiatori danneggiati.
1. Base normativa e cornice generale
1.1 TUF e obblighi generali degli intermediari
Il D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) costituisce il pilastro della regolamentazione italiana dei servizi di investimento. L’art. 21 TUF prescrive che gli intermediari finanziari operino con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti, evitando conflitti di interesse e garantendo un’informativa completa e comprensibile.
L’art. 23 TUF disciplina la forma del contratto di investimento, stabilendo che le operazioni siano documentate per iscritto e che il cliente riceva copia integrale della contrattualistica. La violazione di tali disposizioni può determinare l’invalidità o l’annullabilità delle operazioni concluse.
1.2 Direttiva MiFID II e regolamenti delegati
A livello europeo, la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 hanno introdotto standard elevati di protezione degli investitori, con particolare riferimento a:
- Informativa precontrattuale: le informazioni fornite devono essere chiare, corrette e non fuorvianti;
- Valutazione di adeguatezza e appropriatezza (suitability/appropriateness): obbligo di verificare la coerenza tra profilo del cliente e caratteristiche del prodotto;
- Product governance: individuazione del mercato di riferimento (target market) e monitoraggio continuo della coerenza distributiva.
Il regolamento delegato specifica nel dettaglio i requisiti per la raccolta delle informazioni sui clienti, la gestione degli incentivi e la governance dei prodotti offerti.
1.3 Regolamento Intermediari Consob 20307/2018
Il Regolamento Consob n. 20307/2018 ha recepito nell’ordinamento italiano le norme MiFID II, stabilendo procedure operative puntuali per:
- La profilatura MiFID e l’aggiornamento periodico delle informazioni sui clienti;
- La documentazione delle valutazioni di adeguatezza;
- La gestione trasparente dei conflitti di interesse;
- Il monitoraggio ex post della coerenza dei prodotti collocati.
La violazione di tali norme costituisce inadempimento contrattuale e può fondare azioni di risarcimento del danno da parte degli investitori danneggiati.
2. Obblighi degli intermediari: informativa, profilatura e governance
2.1 Informativa “attiva” e “passiva”
L’informativa attiva impone all’intermediario di trasmettere al cliente, prima e durante l’investimento, informazioni esaustive su:
- Natura e caratteristiche del prodotto finanziario;
- Rischi specifici e scenari di perdita;
- Costi impliciti ed espliciti;
- Potenziali conflitti di interesse;
- Meccanismi di funzionamento e liquidità del mercato.
L’informativa passiva concerne la corretta raccolta dei dati del cliente attraverso questionari strutturati che devono essere:
- Completi: devono rilevare patrimonio, reddito, esperienza finanziaria, obiettivi di investimento, orizzonte temporale e propensione al rischio;
- Aggiornati: la normativa richiede revisioni periodiche (generalmente ogni tre anni, o più frequentemente in caso di operazioni significative);
- Non auto-valutativi: l’intermediario non può limitarsi ad accettare dichiarazioni del cliente senza verifiche di coerenza.
Principio consolidato: Un questionario MiFID obsoleto o generico non consente valutazioni precise di adeguatezza e configura violazione degli obblighi di protezione. Diverse decisioni dell’ACF hanno riconosciuto risarcimenti proprio per tale motivo.
2.2 Product governance
La product governance obbliga gli intermediari a:
- Individuare il target market per ciascun prodotto offerto;
- Verificare periodicamente la coerenza tra prodotti distribuiti e clientela effettiva;
- Adeguare le strategie di vendita e comunicazione in caso di scostamenti;
- Monitorare gli eventi avversi che possono alterare il profilo di rischio del prodotto.
La mancata attuazione di tali verifiche può rendere inadeguato un prodotto anche se formalmente autorizzato alla commercializzazione.
3. Casi emblematici
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i contenziosi legati a crolli societari, frodi finanziarie e collocamenti di prodotti complessi. Di seguito una rassegna dei casi più significativi con l’indicazione delle criticità riscontrate e delle azioni avviate.
3.1 Bio-On: la condanna del Tribunale di Bologna
La società bolognese Bio-On, operante nel settore delle bioplastiche e quotata in Borsa, è crollata nel 2019 dopo un’indagine della Procura avviata a seguito di un report critico del fondo speculativo Quintessential Capital Management.
Il 25 novembre 2024, il Tribunale di Bologna ha emesso sentenza di primo grado condannando otto imputati per bancarotta fraudolenta impropria e tentato ricorso abusivo al credito. I fondatori Marco Astorri (ex presidente) e Guido Cicognani (ex vicepresidente) sono stati condannati a 5 anni e 2 mesi di reclusione ciascuno, con inabilitazione dall’esercizio di attività imprenditoriali per cinque anni.
Condanne ulteriori:
- Vittorio Folla (ex direttore generale): 4 anni e 4 mesi
- Gianfranco Capodaglio (ex presidente del collegio sindacale): 3 anni e 8 mesi
- Gianni Lorenzoni (ex consigliere): 4 anni
- Gianni Bendandi (revisore contabile): 3 anni e 6 mesi
- Vittorio Agostini e Giuseppe Magni (ex componenti del collegio sindacale): 3 anni e 6 mesi ciascuno
Assoluzione: Pasquale Buonpensiere (ex direttore finanziario)
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto una provvisionale di 1 milione di euro al Gruppo IMA (parte civile) e ha individuato come responsabili civili sia gli ex amministratori sia la società di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC), aprendo la strada a risarcimenti per gli azionisti danneggiati.
L’associazione Codacons ha predisposto moduli per la sospensione dei termini prescrizionali e per l’avvio di azioni civili collettive da parte degli investitori che hanno subito perdite.
3.2 Il caso Saipem: pronuncia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie
La vicenda Saipem riguarda numerosi investitori che, tra il 2014 e il 2016, hanno acquistato azioni della società petrolifera poi interessata da irregolarità contabili contestate dalla Consob.
Con decisione ACF n. 7661 del 22 ottobre 2024, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha accolto il ricorso di due investitori milanesi, condannando l’intermediario a risarcire € 63.252,54 oltre interessi legali.
Violazioni accertate:
- Questionario MiFID obsoleto (risalente al 2008, quindi non aggiornato da oltre 8 anni);
- Informativa precontrattuale generica e priva di dettagli sui rischi specifici delle azioni Saipem;
- Mancata evidenziazione delle contestazioni Consob sui bilanci 2015-2016;
- Omissioni informative sull’aumento di capitale del 2016.
La Consob aveva già sanzionato Saipem per aver registrato svalutazioni di 1,5 miliardi nel bilancio 2016 con un anno di ritardo e per aver diffuso informazioni ingannevoli agli investitori. Gli investitori che hanno partecipato all’aumento di capitale su dati alterati hanno ottenuto ristoro con la differenza tra prezzo di acquisto e valore effettivo delle azioni.
3.3 Diamanti da investimento
Dal 2006, diversi istituti bancari hanno proposto ai clienti l’acquisto di diamanti da investimento come alternativa sicura e redditizia ai tradizionali strumenti finanziari.
Numerose sentenze hanno condannato gli istituti di credito a risarcire i clienti, molti dei quali assistiti dallo studio Lexopera con l’avv. Francesco Giordano. Con sentenza del 7 febbraio 2025, il Tribunale di Verona ha nuovamente condannato l’istituto di credito respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Elementi rilevanti:
- La banca aveva presentato i diamanti come bene rifugio fornendo informazioni ingannevoli;
- Era stata omessa la precisazione che il mercato era illiquido e i costi elevati;
- Il questionario MiFID non era aggiornato;
- Le pietre erano sopravvalutate rispetto ai prezzi di mercato.
Il caso conferma la responsabilità della banca anche se non era formalmente parte del contratto di vendita, poiché ha svolto un ruolo determinante nella commercializzazione e nell’intermediazione dell’operazione.
3.4 Crack di Groupe Casino: default delle obbligazioni
Il gruppo francese della grande distribuzione Casino Guichard Perrachon SA ha attraversato un grave deterioramento finanziario culminato nella ristrutturazione del debito.
- 23 marzo 2023: Moody’s declassa il rating da “B3” a “Caa1” segnalando crisi imminente
- 28 giugno – 3 luglio 2023: Il prezzo delle azioni crolla oltre il 50% (da €7,51 a €3,03)
- 28 agosto 2023: Il Tribunal de commerce di Parigi sospende i pagamenti degli strumenti finanziari
- 25 ottobre 2023: Apertura procedura di salvaguardia accelerata
- 27 marzo 2024: Le obbligazioni vengono convertite in azioni ordinarie con cancellazione definitiva dei bond
Questa conversione forzata ha comportato perdite elevate per i detentori che hanno visto il loro credito trasformarsi in capitale di rischio con forte diluizione del valore.
Gli analisti hanno evidenziato che molte banche italiane hanno continuato a raccomandare le obbligazioni Casino pur conoscendo la fragile situazione di liquidità del gruppo, omettendo di indicare il rischio di perdita totale del capitale. I risparmiatori possono agire contro le banche collocatrici per insufficiente informativa presso l’ACF o davanti al giudice ordinario.
3.5 Obbligazioni Portugal Telecom: posizione dell’ACF
Nel gennaio 2025 l’ACF si è pronunciato in numerosi casi di investitori che avevano acquistato obbligazioni Portugal Telecom tramite una banca intermediaria.
Il motivo più ricorrente accolto dall’ACF nelle controversie su obbligazioni Portugal Telecom è la mancata comunicazione al cliente di importanti operazioni societarie (come il cambio del soggetto garante a favore di un soggetto extracomunitario, come Oi Brasil, le cui difficoltà finanziarie erano già evidenti).
- Insufficienza della Documentazione: I documenti forniti (es. informative preliminari) si limitavano spesso a dati anagrafici e dettagli tecnici, senza contenere alcun elemento descrittivo delle reali caratteristiche e rischi dei titoli o dell’Emittente.
- Mancanza di Sistemi Bloccanti (Operatività Online): Nelle operazioni concluse tramite canali telematici (internet banking), l’intermediario è spesso censurato per non aver provato l’esistenza di un meccanismo “bloccante” che subordinasse l’inoltro dell’ordine alla previa presa visione della scheda prodotto da parte del cliente.
- Obbligazioni Complesse/Illiquide (Violazione Comunicazioni Consob): In alcune decisioni è stata contestata l’omessa informativa sull’illiquidità del titolo (Bid-Ask spread elevato) e sulla sua complessità, in violazione delle Comunicazioni Consob (n. 9019104/2009 e n. 0097996/2014)
L’ACF ha riconosciuto l’inefficacia dell’operazione per violazione degli obblighi informativi e ha condannato l’intermediario a risarcire i clienti con € 45.286,64. La decisione ribadisce che la banca deve fornire i documenti chiave e aggiornare la profilatura almeno ogni tre anni.
3.6 Azioni illiquide della Banca Popolare di Bari
Con sentenza n. 2300 del 13 giugno 2025, il Tribunale di Bari ha affrontato il tema della prescrizione nelle azioni risarcitorie legate alle azioni illiquide della Banca Popolare di Bari (BPB).
Principio di diritto: La prescrizione del diritto al risarcimento del danno per fatto illecito inizia a decorrere solo quando l’investitore ha sufficiente certezza dell’esistenza del danno, non dalla data della sottoscrizione.
Nel caso specifico, le azioni BPB avevano cominciato a perdere valore nell’aprile 2016. Il giudice ha riconosciuto che la domanda proposta nel 2019 non era prescritta e che la banca aveva omesso di:
- Evidenziare il rischio di illiquidità degli strumenti;
- Segnalare la concentrazione eccessiva del portafoglio del cliente;
- Informare su rischi diversi dal prezzo (come la difficoltà di rivendita).
3.7 The Rock Trading: bancarotta fraudolenta e perdite per i clienti
Nel 2023 è emerso lo scandalo della piattaforma The Rock Trading, uno degli exchange di criptovalute più longevi in Italia.
Cronologia degli eventi:
- Febbraio 2023: Sospensione delle operazioni
- Marzo 2024: Arresto dei fondatori da parte della Guardia di Finanza
- Accuse: Bancarotta fraudolenta, falsificazione bilanci, sottrazione fondi dei clienti
- Danni stimati: Oltre 18.000 clienti, circa 66 milioni di euro di perdite
Il crack ha evidenziato la mancanza di vigilanza nel settore delle criptovalute e la totale assenza di segregazione dei fondi dei clienti, sottolineando la necessità urgente di regolamentare i servizi crypto e di imporre garanzie patrimoniali e contabili agli exchange.
3.8 La truffa dei lingotti d’oro
Dal 2019 al 2024, la società Global Group Consulting ha promosso un investimento in lingotti d’oro e apparecchiature high-tech promettendo rendimenti del 4% al mese (48% annuo).
La Guardia di Finanza ha scoperto che si trattava di uno schema Ponzi: il denaro dei nuovi investitori veniva usato per pagare quelli precedenti.
Dimensioni della truffa:
- Oltre 5.000 risparmiatori coinvolti
- Perdite stimate tra 80 e 90 milioni di euro
- 5 arresti eseguiti
- Sequestro di beni per 23 milioni di euro
⚠️ Attenzione: Rendimenti elevati e costanti sono spesso indice di strutture fraudolente piramidali. Prima di investire è essenziale verificare l’autorizzazione del promotore e la plausibilità dell’operazione.
3.9 Eurovita e liquidazioni assicurative
La compagnia assicurativa Eurovita è stata posta in amministrazione straordinaria dall’IVASS nel 2023 a seguito di gravi tensioni sulla solvibilità.
Il 22 maggio 2025 l’autorità di vigilanza ha comunicato la conclusione dell’operazione di salvataggio:
- I portafogli vita di Eurovita (circa 11 miliardi di euro di polizze) sono stati trasferiti a cinque nuovi soggetti: Allianz, Generali, Intesa Sanpaolo, Poste Vita e Unipol;
- La legge di bilancio 2024 ha istituito un fondo di garanzia per coprire eventuali perdite future;
- La continuità contrattuale per i clienti coinvolti è stata garantita.
Il caso evidenzia come anche gli strumenti assicurativi possano presentare rischi di controparte e come le autorità possano intervenire per salvaguardare gli assicurati.
3.10 FWU Life: insolvenza e avvisi agli assicurati
L’ente europeo di vigilanza EIOPA ha comunicato il 5 febbraio 2025 che il tribunale distrettuale del Lussemburgo ha disposto la liquidazione della compagnia FWU Life Insurance Luxembourg.
A seguito del fallimento del piano di risanamento:
- La società ha sospeso la riscossione dei premi;
- I sistemi informatici sono stati bloccati;
- I clienti non possono contattare la compagnia;
- EIOPA ha invitato i contraenti a monitorare il sito del liquidatore per istruzioni sul recupero delle somme.
Il crack coinvolge anche risparmiatori italiani che avevano sottoscritto polizze unit linked, dimostrando l’importanza di valutare la solidità delle compagnie estere e la presenza di fondi di garanzia.
3.11 Altre vicende emblematiche
Banche venete (Popolare Vicenza e Veneto Banca)
Nel 2017, i due istituti sono stati posti in liquidazione coatta amministrativa. Gli azionisti e i possessori di obbligazioni subordinate hanno subito perdite rilevanti a seguito dell’intervento di risoluzione.
Obbligazioni subordinate di Banca Etruria
Le obbligazioni subordinate prevedono che, in caso di crisi dell’emittente, il rimborso avvenga solo dopo gli altri creditori. Nella liquidazione di Banca Etruria (2015-2017) molti investitori hanno perso gran parte del capitale.
Bonds argentini
A partire dal default argentino del 2001, i risparmiatori italiani attratti da rendimenti elevati hanno perso oltre il 50% del capitale investito.
4. Litigation marketing: opportunità e limiti
Il litigation marketing è l’attività di organizzazione e promozione di azioni risarcitorie collettive o aggregate. Operatori specializzati aggregano le domande di numerosi risparmiatori, gestendo il rapporto con gli avvocati e finanziando l’azione in cambio di una percentuale del recuperato.
Vantaggi
- Economie di scala: riduzione dei costi per il singolo investitore
- Maggiore visibilità: pressione mediatica e reputazionale sugli intermediari
- Accesso alla giustizia: possibilità di agire per chi non avrebbe risorse per un’azione individuale
- Competenza specialistica: gestione da parte di professionisti esperti
Criticità e rischi
Trasparenza nelle comunicazioni
La pubblicità deve essere veritiera, non ingannevole e conforme alle regole deontologiche della professione forense. Promettere recuperi “garantiti” o minimizzare i rischi espone a sanzioni disciplinari.
Gestione dei conflitti
Gli intermediari del contenzioso devono comunicare chiaramente i costi (commissioni e percentuali di successo) e non influire sulla strategia difensiva dell’avvocato, il quale mantiene la piena autonomia professionale.
Compatibilità con le norme sui servizi finanziari
Se il funding dell’azione assume forma di investimento di capitale, può ricadere nella disciplina del TUF. Gli operatori devono valutare se richiedere autorizzazioni come consulenti finanziari o soggetti abilitati.
Nonostante tali rischi, il litigation marketing ha permesso a molti risparmiatori di accedere alla giustizia, specialmente nei casi di massa (Popolare Vicenza, Veneto Banca, Saipem) dove l’azione individuale sarebbe antieconomica.
5. Prospettive evolutive
L’integrazione della tecnologia nel settore legale e finanziario apre nuove possibilità e sfide:
Digitalizzazione delle prove
L’archiviazione elettronica di questionari MiFID, registrazioni telefoniche e report rende più facile dimostrare le violazioni, ma richiede robusti sistemi di conservazione e protezione dei dati personali conformi al GDPR.
Fondi di garanzia e protezione degli investitori
La crisi Eurovita ha portato all’istituzione di un fondo di garanzia per le polizze vita. Si discute di estendere meccanismi analoghi a prodotti finanziari complessi e strumenti crypto, sul modello del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
6. Conclusioni operative
Le azioni di recupero perdite costituiscono uno strumento essenziale per la tutela degli investitori retail, ma richiedono rigore probatorio e strategico.
Obblighi degli intermediari
- Adempiere scrupolosamente agli obblighi informativi e di profilatura, fornendo documentazione completa e aggiornata;
- Monitorare la coerenza fra prodotto e cliente (product governance) e astenersi dal collocare strumenti inadeguati;
- Gestire in modo trasparente i conflitti di interesse, evitando commissioni occulte o incentivi che pregiudichino l’oggettività della consulenza.
Raccomandazioni per i risparmiatori
Conservazione documentale:
- Contratto quadro e condizioni generali
- Questionari MiFID e aggiornamenti successivi
- Prospetti informativi e KID (Key Information Document)
- Estratti conto e rendicontazione periodica
- Comunicazioni e corrispondenza con l’intermediario
Azioni tempestive: Nei casi di crollo societario, default obbligazionari o sospetti di frode, è opportuno agire rapidamente per:
- Interrompere i termini prescrizionali mediante atto di messa in mora o diffida;
- Valutare l’adesione a eventuali azioni collettive già avviate;
- Consultare professionisti qualificati per l’analisi della sussistenza di violazioni.
Domande frequenti
Quali sono i presupposti per avviare un’azione di recupero perdite?
L’investitore deve provare che l’intermediario ha violato obblighi informativi o di adeguatezza (ad esempio non consegnando il prospetto informativo, non aggiornando il profilo MiFID o raccomandando prodotti non coerenti) e che tale violazione ha causato la perdita. Documenti come contratti, questionari e report sono essenziali per dimostrare il nesso causale.
È possibile agire contro una banca anche se il prodotto era venduto da un’altra società?
Sì. Nel caso dei diamanti da investimento, il Tribunali hanno condannato le banche pur non essendo parte del contratto di vendita, poiché hanno svolto un ruolo determinante nella commercializzazione e fornito informazioni ingannevoli. Nei prodotti finanziari la legge riconosce espressamente la responsabilità dell’intermediario
Come si recuperano le perdite da obbligazioni estere (es. Groupe Casino o Portugal Telecom)?
La strategia più efficace è agire contro la banca collocatrice tramite il giudice ordinario o l’ACF, dimostrando l’assenza di adeguata informativa sui rischi di default o di conversione forzata. Nel caso Portugal Telecom, l’ACF ha riconosciuto il risarcimento per mancata consegna del prospetto e questionario MiFID obsoleto (gennaio 2025).
Le criptovalute sono regolamentate? È possibile recuperare i soldi persi su una piattaforma?
Attualmente gli exchange di criptovalute non rientrano pienamente nella disciplina dei servizi finanziari tradizionali; per questo i rischi sono elevati. Il caso The Rock Trading (marzo 2024) dimostra che l’assenza di segregazione dei fondi può portare a perdite totali. L’unica tutela è rivolgersi alle autorità giudiziarie e partecipare alle procedure fallimentari. Il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) dell’UE entrerà pienamente in vigore a fine 2024, introducendo maggiori garanzie.
Entro quanto tempo devo agire per non incorrere nella prescrizione?
Il termine di prescrizione è generalmente di 10 anni (responsabilità contrattuale) o 5 anni (responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.). La giurisprudenza (Cfr. Tribunale di Bari, sentenza n. 2300/2025) ha chiarito che la prescrizione decorre dal momento in cui l’investitore ha effettiva consapevolezza del danno, non dalla data dell’operazione. È comunque consigliabile agire tempestivamente e interrompere i termini prescrizionali con formale messa in mora.
Hai subito perdite finanziarie?
Se ritieni di aver subito danni a causa di violazioni degli obblighi informativi da parte del tuo intermediario, una valutazione preliminare della documentazione può aiutarti a comprendere la sussistenza dei presupposti per un’azione di recupero.
LexOpera offre analisi approfondite e aggiornamenti costanti sul diritto bancario e finanziario. La tutela dei diritti degli investitori richiede competenze specialistiche e conoscenza delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali.
Fonti e riferimenti normativi
Normativa
- D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Testo Unico della Finanza
- Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)
- Regolamento delegato (UE) 2017/565
- Regolamento Consob n. 20307/2018


