L’IA come fattore di rischio invisibile per le imprese

La diffusione dell’intelligenza artificiale ha aperto scenari inediti in tema di responsabilità civile. Algoritmi avanzati decidono in autonomia in settori critici – dalla guida autonoma alla finanza, dalla sanità alla pubblica amministrazione – rendendo possibile il verificarsi di danni senza un errore umano diretto.

Questo genera un “rischio invisibile”: l’effetto scatola nera di molti sistemi IA (complessi, autonomi e opachi) rende arduo capire chi abbia effettivamente causato l’evento dannoso e come. Non a caso, un’indagine UE del 2020 ha rilevato che la responsabilità per danni da IA è percepita come uno degli ostacoli principali all’adozione dell’IA da parte delle imprese europee (indicata come principale freno esterno dal 43% delle aziende intenzionate a implementare l’IA).

Il problema fondamentale: le aziende temono di trovarsi esposte a perdite economiche e contenziosi senza un chiaro quadro normativo. Il danno provocato da un algoritmo può restare “invisibile” nelle maglie del diritto vigente, che fatica a individuare un colpevole secondo gli schemi tradizionali del fatto illecito.

c3e50; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin: 2rem 0 1rem;”> La sfida della “colpa algoritmica”

Finora, la gestione del rischio IA si è basata sull’applicazione estensiva di norme esistenti. Il nostro ordinamento civile è fondato su un principio antropocentrico: per il danno ingiusto risponde sempre una persona fisica o giuridica, a titolo di dolo o colpa (art. 2043 c.c.). Ma cosa accade se la decisione dannosa è presa da un algoritmo?

Nei sistemi altamente autonomi, il nesso causale tra la condotta umana e l’esito si fa opaco. Ad oggi non esiste ancora una nozione giuridica compiuta di “colpa algoritmica”, proprio perché, finché un sistema non è dotato di coscienza, ogni errore imputabile all’IA viene in ultima analisi attribuito a un soggetto umano.

🚗 Caso pratico: incidente da veicolo autonomo

In caso di incidente causato da un veicolo a guida autonoma, ci si chiede: di chi è la colpa? Del proprietario-utilizzatore, del produttore dell’auto, dello sviluppatore del software o di chi ha fornito i dati di addestramento? Il diritto vigente oscilla tra queste possibili imputazioni senza una risposta univoca.

Di conseguenza, cresce l’incertezza sia per i danneggiati – che rischiano di non ottenere ristoro – sia per le aziende – esposte a responsabilità potenzialmente enormi ma difficili da prevedere e coprire assicurativamente. Di fronte a questo scenario, l’intervento del legislatore si è reso necessario per rendere visibile il rischio invisibile: cioè predisporre regole chiare che identifichino obblighi e responsabilità in caso di danni da algoritmo, così da tutelare le vittime senza soffocare l’innovazione.

Le risposte dell’Unione Europea: dal AI Act alla nuova disciplina della responsabilità

L’Unione Europea ha affrontato il tema con un doppio binario normativo, distinguendo tra misure di prevenzione del rischio e adeguamento delle regole di responsabilità civile.

📋 Prevenzione

Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) – 13 giugno 2024
Stabilisce regole armonizzate per sviluppo e uso dell’IA secondo un approccio basato sul rischio.

⚖️ Responsabilità

Proposta direttiva COM(2022)496 (AI Liability Directive)
Adatta le norme sulla responsabilità extracontrattuale ai danni causati da sistemi di IA.

A completare il quadro vi è inoltre la parallela revisione della direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi (85/374/CEE), che intende aggiornare la responsabilità oggettiva del produttore includendo i prodotti e servizi basati su IA.

Trasparenza, tracciabilità e divieto di decisione automatica “pura”

Uno dei principi cardine introdotti dalla L. 132/2025 è l’approccio “human-in-the-loop”, ossia la centralità dell’intervento umano critico nei processi decisionali automatizzati. Viene stabilito che l’IA deve servire a supportare – e non sostituire – le decisioni umane in vari settori.

🏛️ Pubblica Amministrazione (art. 14)

Ogni decisione amministrativa finale spetta al funzionario responsabile. L’algoritmo può coadiuvare l’istruttoria o fornire un parere, ma la responsabilità del provvedimento resta in capo all’umano.

👔 Professionisti (art. 13)

Avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro: obbligo di uso trasparente dell’IA a supporto del giudizio professionale. Devono informare i clienti e salvaguardare il rapporto fiduciario.

🏢 Ambito lavorativo (art. 11)

Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sull’uso di sistemi di IA che possano incidere su mansioni e valutazioni, aggiornando le informative privacy.

⚠️ Principio fondamentale

Qualora dal ricorso all’IA derivino danni, la responsabilità ricade sul professionista stesso, che deve poter giustificare le proprie scelte e non può nascondersi dietro il paravento dell’algoritmo. Questa impostazione rafforza il concetto per cui l’errore dell’IA, in ultima analisi, si traduce in una colpa umana (per mancata vigilanza, errata impostazione o uso negligente dello strumento digitale).

La legge italiana insiste molto anche su trasparenza interna e tracciabilità dei sistemi IA. La prescrizione generale dell’art. 9, comma 1, richiede alle pubbliche amministrazioni e alle imprese che utilizzano l’IA per erogare servizi di assicurare la conoscibilità del funzionamento dei sistemi e la tracciabilità del loro utilizzo.

📋 Pratiche di trasparenza e tracciabilità

  • Documentare i dati utilizzati per addestrare gli algoritmi
  • Mantenere registri (log) delle decisioni automatizzate con indicazione di quando e come l’IA è intervenuta
  • Consentire – su richiesta degli interessati o delle autorità – l’accesso a tali informazioni

Lo scopo è duplice: da un lato garantire diritti come quello alla spiegazione (ad esempio, perché un certo algoritmo ha negato un finanziamento a un cliente); dall’altro creare le premesse per una chiara attribuzione delle responsabilità ex post, potendo ricostruire il ruolo avuto dall’IA in un processo decisionale che abbia causato un danno.

Governance e compliance: l’IA entra nei Modelli 231

Un aspetto innovativo della L. 132/2025 riguarda l’integrazione del fattore IA nella governance aziendale e nei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Il legislatore ha lanciato un chiaro segnale al mondo imprenditoriale: l’IA deve entrare a pieno titolo nel perimetro della compliance.

⚖️ Novità penali introdotte

La legge ha introdotto nuovi reati legati all’uso distorto dell’IA:

  • Art. 612-quater c.p. in materia di deepfake illeciti
  • Aggravante comune per i crimini commessi avvalendosi di sistemi di IA

In particolare, la legge evidenzia la necessità per le imprese di aggiornare i propri Modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 inserendo il rischio derivante dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Ciò significa che il consiglio di amministrazione e gli organi di controllo (OdV 231) dovranno valutare i possibili impatti dell’IA sui processi aziendali e predisporre protocolli per mitigarne gli abusi.

💼 Esempio pratico di compliance

Un’azienda che utilizza un algoritmo di screening dei candidati per le assunzioni dovrà prevedere controlli contro bias discriminatori (onde evitare violazioni di legge come il D.lgs. 198/2006 sulle pari opportunità) e procedure di intervento umano sulle decisioni automatizzate.

La L. 132/2025 prevede che prossimi decreti attuativi dettagliino ulteriormente questi obblighi di governance dell’IA, delineando requisiti organizzativi precisi per assicurare un controllo effettivo sui sistemi utilizzati. Viene introdotto il principio secondo cui la responsabilità viene “graduata” in base al livello di autonomia del sistema e al grado di supervisione umana possibile.

🎯 Principio di Accountability

L’impresa deve poter dare conto delle proprie scelte in materia di IA, mostrando di aver valutato i rischi e di aver tenuto una condotta diligente: formazione del personale, audit periodici sugli algoritmi, due diligence sui fornitori tecnologici, ecc.

In questo modo l’IA diventa un fattore di compliance integrata, al pari della privacy o della sicurezza sul lavoro: non basta usarla correttamente, occorre anche documentare e giustificare tale corretto utilizzo.

📊 Prime conseguenze pratiche già visibili

Molte aziende stanno già implementando:

  • Policy interne sull’uso di strumenti di AI generativa
  • Protocolli per la validazione dei modelli di machine learning prima del deployment
  • Clausole contrattuali per scaricare sui fornitori alcune responsabilità (es. garanzie sulle performance dell’algoritmo o sulla conformità al AI Act)

Conclusioni: implicazioni pratiche e prossimi passi per le imprese

Il nuovo scenario regolatorio delineato da UE e legislatore italiano trasforma radicalmente la gestione del rischio tecnologico legato all’AI in ambito aziendale. In attesa dell’entrata in vigore definitiva delle norme europee (l’AI Act sarà applicabile dal 2025, mentre la direttiva sulla responsabilità IA dovrà essere recepita negli Stati membri), le imprese sono chiamate sin d’ora ad una serie di azioni proattive.

📋 Piano d’azione per le imprese

1️⃣ Mappatura dei sistemi IA utilizzati

Conoscere quali algoritmi l’azienda impiega (o intende acquisire) e in quali processi, valutandone il livello di rischio secondo i criteri dell’AI Act. Questo è il punto di partenza sia per adeguarsi alla normativa sia per comprendere dove potrebbero annidarsi responsabilità civili.

2️⃣ Adeguamento normativo e organizzativo

Seguire le linee guida dell’AI Act implementando misure di trasparenza, qualità dei dati, controlli umani e registrazione degli eventi. Aggiornare le procedure interne, informare i dipendenti, predisporre policy per l’uso responsabile dell’AI e inserire clausole appropriate nei contratti.

3️⃣ Revisione dei Modelli 231 e della governance del rischio

Il management deve integrare il rischio “algoritmo” nell’Enterprise Risk Management. Assegnare chiare responsabilità interne per la supervisione dei progetti di IA, prevedere audit periodici e includere nei Modelli 231 i reati specifici con relative misure preventive.

4️⃣ Coperture assicurative dedicate

Consultare il proprio broker assicurativo per valutare polizze RC aziendale o cyber-risk che coprano anche i danni derivanti da malfunzionamenti dell’IA. Anticipare il possibile obbligo futuro stipulando volontariamente tali coperture può rivelarsi una scelta strategica.

5️⃣ Monitorare l’evoluzione normativa

Seguire gli sviluppi: l’iter di approvazione definitiva della direttiva responsabilità IA, l’uscita di standard tecnici europei a supporto dell’AI Act, e i decreti attuativi italiani previsti dalla L.132/2025. Mantenere un dialogo con associazioni di categoria e consulenti legali specializzati.

🎯 Il nuovo paradigma

L’intelligenza artificiale non è più un “far west” esente da regole: il diritto sta illuminando le zone d’ombra di quel rischio invisibile, tracciando confini di responsabilità e oneri di diligenza. Per le imprese si apre una fase di aggiustamento: dovranno investire in compliance tecnologica, ma ne guadagneranno in certezza giuridica e fiducia da parte di utenti e stakeholder.

La sfida è trasformare l’adeguamento normativo in un vantaggio competitivo, facendo dell’IA un alleato sicuro e affidabile. Chi saprà governare l’algoritmo con trasparenza e precauzione minimizzerà il rischio di sorprese in tribunale e contribuirà, allo stesso tempo, a consolidare un ecosistema digitale sostenibile, dove innovazione e responsabilità viaggiano finalmente insieme.

LexOpera.it segue costantemente l’evoluzione legislativa in materia di IA. Per approfondimenti ed esame di casi specifici che riguardano la responsabilità civile da IA e gestione del rischio tecnologico nelle imprese scrivere a info@lexopera.it

📊 Requisiti per sistemi ad alto rischio

  • Qualità e sicurezza dei dati di addestramento
  • Valutazione dei rischi prima della messa in servizio
  • Tracciabilità: registrazione automatica degli eventi (log)
  • Trasparenza: informare gli utenti quando interagiscono con IA
  • Supervisione umana: meccanismi di intervento e monitoraggio

Questi requisiti – oltre a prevenire i danni – avranno un impatto sul contenzioso civile: la presenza di log e documentazione tecnica faciliterà l’accertamento tecnico delle cause di un incidente (es. malfunzionamento algoritmico o uso improprio da parte dell’operatore), mentre il mancato rispetto di tali obblighi potrà costituire un indicatore di colpa a carico del fornitore o dell’utilizzatore nelle cause risarcitorie.

⚠️ Nota importante: L’AI Act ha volutamente escluso dal proprio ambito applicativo i sistemi di AI incorporati in prodotti soggetti a norme settoriali sulla sicurezza – su tutti, i veicoli a guida autonoma – rinviando la disciplina al regolamento UE 2019/2144 e alle normative specifiche di prodotto.

In sintesi, l’AI Act “prepara il terreno” alla responsabilità civile, promuovendo un ecosistema di IA affidabile e tracciabile in cui sia più agevole prevenire i danni e, se occorrono, risalire alle cause.

Responsabilità oggettiva: verso nuovi obblighi per produttori e operatori di IA

Il diritto europeo prevedeva già un regime di responsabilità oggettiva del produttore per i danni da prodotti difettosi (direttiva 85/374/CEE, attuata in Italia negli artt. 114-127 del Codice del Consumo). Tuttavia, l’evoluzione tecnologica ha mostrato i limiti di quella disciplina rispetto all’IA. Un algoritmo può causare danni anche senza essere “difettoso” in senso stretto, ad esempio prendendo decisioni impreviste pur essendo stato progettato correttamente.

Per questo la Commissione ha proposto nel 2022 una revisione della direttiva prodotti difettosi, allo scopo di includere esplicitamente software e sistemi di IA nel concetto di prodotto e aggiornare le definizioni di difetto e di danno risarcibile. In parallelo, autorevoli voci hanno suggerito di introdurre un nuovo regime speciale di responsabilità oggettiva per l’IA, complementare alla responsabilità del produttore.

💡 Proposta PEOPIL (Personal Injury Lawyers europei)

Istituzione di un regime di responsabilità senza colpa a carico di proprietari, utilizzatori o operatori di sistemi IA, sul modello dell’art. 2051 c.c.: chi ha in custodia o trae vantaggio dall’impiego di un algoritmo dovrebbe farsi carico dei rischi intrinseci, rispondendo dei danni causati indipendentemente da una colpa specifica.

Questo modello avrebbe il merito di garantire sempre il risarcimento al danneggiato (salvo prova del caso fortuito a carico del custode) e di incentivare gli utenti professionali a implementare rigorose misure di sicurezza, sapendo di essere comunque responsabili.

La direttiva UE sulla responsabilità da IA: colpa, nesso di causalità e onere della prova

La proposta di direttiva sulla responsabilità civile da IA (COM(2022) 496) costituisce la risposta europea alle sfide poste dalla “colpa algoritmica” nel diritto civile. Essa non crea un sistema di responsabilità totalmente nuovo, ma armonizza e integra le norme nazionali esistenti introducendo meccanismi per facilitare le azioni risarcitorie nei casi in cui siano coinvolti sistemi di intelligenza artificiale.

🎯 Due fronti principali di intervento

1. Presunzione di causalità relativa

Se un danneggiato dimostra che il convenuto ha violato un obbligo legale destinato a prevenire proprio il tipo di danno verificatosi, e che è ragionevole ritenere vi sia un nesso causale con il risultato prodotto dall’IA, allora il tribunale potrà presumere che quella violazione abbia causato il danno. La presunzione è relativa (iuris tantum): il convenuto potrà fornire prova contraria.

2. Maggior accesso alle prove

Nei casi di IA ad alto rischio, il giudice potrà ordinare al produttore o utente di fornire al danneggiato le informazioni tecniche sul funzionamento del sistema (documentazione tecnica, registri degli eventi, dati di addestramento, ecc.). Se il convenuto non ottempera senza giustificazione, scatterà una presunzione di inadempimento dei doveri di diligenza.

Resta fermo un punto cardine: anche con la nuova direttiva, l’IA non diviene soggetto di diritto né fonte autonoma di responsabilità. Non si introduce una “colpa dell’algoritmo” distinta da quella umana, ma piuttosto si calibra diversamente la prova della colpa umana in presenza di un intermediario algoritmico.

💰 Impatto economico stimato: Secondo le stime della Commissione, queste misure potrebbero incrementare la fiducia nel mercato dell’IA e far risparmiare fra €500 milioni e €1,1 miliardi annui in costi legali e transazioni.

Assicurazione obbligatoria e altri strumenti di tutela

Un ulteriore tassello del dibattito riguarda le polizze assicurative per i rischi da IA. Attualmente non esiste una normativa UE che imponga alle imprese di assicurarsi contro i danni causati da algoritmi (fatti salvi settori specifici dove già vige un obbligo, come l’RCA per i veicoli). Tuttavia, man mano che l’IA entra in attività potenzialmente pericolose, cresce l’esigenza di predisporre meccanismi assicurativi analoghi a quelli di altri rischi tecnologici.

🛡️ Vantaggi dell’assicurazione obbligatoria per rischi IA

Garantisce il risarcimento delle vittime in ogni caso
Permette alle aziende di innovare senza timore di esborsi rovinosi
Trasferisce il rischio tecnologico sul mercato assicurativo

La Commissione Europea ha rilevato che l’incertezza giuridica attuale rende già complicato per le imprese ottenere coperture assicurative adeguate – data la difficoltà di stimare l’esposizione al rischio – e che un quadro normativo chiaro in materia di responsabilità IA potrebbe di per sé favorire lo sviluppo di nuovi prodotti assicurativi sul mercato.

💼 Best practice per le imprese: È già oggi buona prassi valutare con attenzione l’esistenza di polizze RC General Liability o cyber risk che includano gli eventi derivanti da malfunzionamenti algoritmici, e in caso contrario negoziare estensioni ad hoc con il proprio assicuratore.

Il quadro italiano: la Legge 132/2025 e le nuove regole nazionali sull’IA

L’Italia è stata tra i primi Paesi a dotarsi di una legislazione organica in materia di intelligenza artificiale. Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la nuova Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

📜 Legge 23 settembre 2025, n. 132

Si tratta di una legge quadro che, nelle intenzioni, affianca e integra il regolamento europeo: all’art. 1, comma 2, infatti, è sancito che le disposizioni nazionali si applicano in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689.

Obiettivo: promuovere lo sviluppo dell’IA in modo sicuro e responsabile, tutelando i diritti fondamentali e prevenendo i nuovi rischi tecnologici.