Famiglia, Consumatori

AUTOVELOX: I SEGNALI DI PREAVVISO DEVONO ESSERE BEN VISIBILI

Il Giudice di Pace di Firenze  ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato sanzionato per eccesso di velocità con rilevazione a mezzo dell’ormai noto autovelox installato sulla Via Tosco Romagnola, all’altezza del Km 54+900 nel Comune di Montelupo Fiorentino. Nell’opposizione, curata dall’ufficio legale di EuroConsumatori,  sono state addotte argomentazioni ed elementi che hanno dimostrato l’illegittimità del verbale impugnato, quali l‘erronea collocazione dei segnali di preavvisoe dello strumento di rilevazione, nonché la scarsa visibilità del dispositivo di controllo, poiché mimetizzato nella vegetazione circostante. Nell’annullare la sanzione ingiunta, il giudice, ha motivato che, dalla documentazione fotografica prodotta, é emersa con palmare evidenza, la scarsa visibilità dell’apparecchiatura non facilmente contraddistinguibile anche per la tipologia della forma e l’ uniformità del colore che hanno indotto l’automobilista a confondere il dispositivo con un palo della segnaletica stradale ivi apposta in  concomitanza. Il Giudice ha fatto riferimento alla sentenza 15899/2016 della  Suprema Corte di Cassazione la quale ribadisce “l’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo o di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.Link e documenti: Sentenza n. 1682/2017 GdP di Firenze
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Come contestare una multa autovelox priva del segnale di preavviso

La mancanza del segnale di preavviso non determina automaticamente l’annullamento della multa: occorre che il ricorrente dimostri l’assenza o l’illeggibilità del cartello al momento del passaggio. La prova può essere fornita attraverso fotografie georeferenziate, perizie tecniche o dichiarazioni testimoniali. L’onere della prova contraria grava sull’ente accertatore, che deve dimostrare la corretta installazione della segnaletica; in caso di contestazione, è opportuno richiedere l’accesso agli atti per verificare i verbali di collaudo dell’impianto e la posizione dei cartelli.

Il ricorso può essere proposto al Prefetto (entro 60 giorni dalla notifica) o al Giudice di Pace (entro 30 giorni). La scelta del foro influisce sia sui costi che sulle possibilità di successo: il ricorso al Prefetto è gratuito ma non sospende il pagamento, mentre il giudice di pace può disporre la sospensione del pagamento nelle more del giudizio. In caso di accoglimento del ricorso, le spese legali sostenute possono essere poste a carico dell’ente.

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