Infortuni da Circolazione di Veicoli e natanti

Come richiedere il risarcimento assicurativo in caso di incidente stradale o nautico:

Il risarcimento dei danni aventi origine dalla circolazione stradale è disciplinato da una normativa speciale contenuta nel “codice delle assicurazioni”, nella L. 24.12.69 n. 990 e, in via residuale, dal diritto comune. Il risarcimento viene pagato dalla compagnia con cui è assicurato per la responsabilità civile il conducente che ha provocato il sinistro.  Per poter procedere con la richiesta di risarcimento è prima necessario fare denuncia del sinistro. Tale denuncia deve essere fatta all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto nel termine di tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 codice civile).

La denuncia di sinistro, sostanzialmente, ha lo scopo di permettere all’assicuratore di accertare con tempestività sia le cause che hanno determinato il sinistro che l’entità dei danni. In ogni caso, l’inosservanza dell’obbligo di dare tempestivo avviso del sinistro non rappresenta di per sé un motivo idoneo a far perdere all’assicurato la garanzia assicurativa: a tal fine, infatti, è necessaria la sussistenza di dolo o colpa nell’omissione (vedi Cass. n. 24733/2007).

L’altro termine fondamentale che occorre tener presente quando si resta coinvolti in un sinistro è quello prescrizionale: il diritto al risarcimento, infatti, si prescrive in due anni.

Per fare denuncia è possibile utilizzare il  modulo di constatazione amichevole (ovvero il modulo blu CAI), all’interno del quale si possono ritrovare tutte le informazioni necessarie per riportare i fatti avvenuti e chiarire le dinamiche di un incidente. Le modalità di compilazione possono essere molteplici. Se non si ha un modulo a portata di mano in seguito al sinistro, è sufficiente riportare le seguenti informazioni fondamentali in un qualsiasi documento firmato:

  • giorno, ora e luogo dell’incidente
  • soggetti coinvolti e loro veicoli
  • dinamiche del sinistro
  • danni ai veicoli e danni fisici alle persone
  • segnalazione di eventuali testimoni dell’accaduto

Come è calcolato il risarcimento:

In seguito a perizia, il danno verrà valutato e quantificato dal perito incaricato dall’assicurazione. A questo punto la Compagnia proporrà al al danneggiato l’importo di risarcimento. E’ sempre consigliabile incaricare da subito un avvocato specializzato. Sarà suo compito verificare ogni aspetto della vicenda e ottenere migliori condizioni possibili per il risarcimento. L’avvocato si occuperà di comunicare con la Compagnia, incaricare medico o un esperto per una nuova perizia, e, ove necessario, nell’interesse del cliente, di agire in giudizio.  In ogni caso però, la somma offerta ed erogata dalla compagnia sarà considerata come un acconto.

L’assistenza legale:

La procedura per la liquidazione dei danni conseguenti un sinistro può essere non semplice da affrontare per il cittadino comune che nel rapporto con la Compagnia Assicurazioni si trova nella veste di parte debole. Per questo è sempre consigliabile l’assistenza di un Avvocato per interfacciarsi più facilmente con la Compagnia Assicurazioni e i liquidatori e soprattutto per valutare se il risarcimento offerto è congruo rispetto ai danni subiti.
Il ruolo essenziale dell’avvocato è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n° 11606 del 2005 con la quale ha ribadito che il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), di farsi assistere da un Avvocato di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali.
E’ infatti esperienza comune che il danneggiato quando non è assistito da un Avvocato si trova a dover sottostare alle condizioni risarcitorie imposte dalla propria compagnia che gode di una posizione prevalente.
In conclusione l’assistenza legale dell’avvocato è un diritto per il danneggiato, al fine di tutelare le sue ragioni, e nessun compenso nemmeno per anticipo spese, viene richiesto per avviare una pratica di risarcimento danni.


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Quali sono i danni risarcibili?

  • danni al veicolo o ad altri beni
  • danni per lesioni fisiche o psichiche (danno biologico), temporanee e permanenti
  • danni patrimoniali relativi alle spese di cura e ricovero
  • danni patrimoniali conseguenti al mancato guadagno nel corso della convalescenza o alla perdita del posto di lavoro
  • danni conseguenti al decesso di un congiunto, vittima d’incidente stradale


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