Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal luglio 2022) ha profondamente riformato il diritto concorsuale italiano, introducendo l’obbligo per gli amministratori di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi. La norma non è rivolta solo alle grandi imprese: anche le PMI e i professionisti in forma societaria sono tenuti a rispettare questi standard, con responsabilità personale degli amministratori in caso di omissione.
Il quadro normativo: D.Lgs. 14/2019 e art. 2086 c.c.
L’art. 2086 del Codice Civile, nel testo riformato dal D.Lgs. 14/2019, impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Il mancato adempimento di questo obbligo espone l’amministratore a responsabilità verso la società, verso i creditori sociali e verso i terzi.
Le Linee Guida EBA per la concessione e il monitoraggio del credito (GLOM, 2020) hanno introdotto ulteriori parametri: le banche sono tenute a valutare il merito creditizio sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi prospettici — piani industriali, analisi dei flussi di cassa, struttura del capitale — e non più solo sui bilanci storici. Un’impresa priva di adeguati strumenti di controllo interno e di reportistica strutturata incontra oggi ostacoli concreti nell’accesso al credito bancario.
Gli indicatori della crisi: cosa monitora la legge
Il Codice della Crisi definisce la crisi come lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha elaborato un sistema di indici di allerta (patrimonio netto negativo, DSCR inferiore a 1, ritardi nei pagamenti fiscali e previdenziali, tensioni di liquidità) che gli organi di controllo sono tenuti a monitorare e segnalare agli amministratori.
- DSCR (Debt Service Coverage Ratio) — rapporto tra i flussi di cassa disponibili e il servizio del debito nei successivi dodici mesi. Se inferiore a 1, segnala l’incapacità prospettica di far fronte ai debiti finanziari.
- Patrimonio netto negativo — indicatore immediato di crisi patrimoniale, che impone agli amministratori di convocare l’assemblea e adottare misure di ricapitalizzazione o di scioglimento.
- Ritardi nei pagamenti fiscali e previdenziali — l’Agenzia delle Entrate e l’INPS segnalano all’OCRI (oggi sostituito da procedure di composizione negoziata) quando le esposizioni superano determinate soglie.
- Tensioni di liquidità operative — ritardi sistematici nei pagamenti ai fornitori, utilizzo cronico degli affidamenti bancari oltre l’80%, aumento del ciclo del capitale circolante.
Gli strumenti di composizione della crisi
Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto la composizione negoziata della crisi (art. 12 e ss.), uno strumento confidenziale e volontario che consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto indipendente e di avviare trattative riservate con i creditori, sospendendo temporaneamente le azioni esecutive. È particolarmente adatta alle imprese con concrete prospettive di risanamento che necessitano di tempo per ristrutturare il debito senza il trauma della procedura concorsuale pubblica.
Accanto alla composizione negoziata, permangono gli strumenti tradizionali: il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. CCII), il concordato preventivo — in continuità aziendale o liquidatorio — e il fallimento (ora liquidazione giudiziale). La scelta dello strumento più adeguato dipende dalla gravità della crisi, dalla struttura del debito e dalla presenza di attività risanabili.
Per lo studio, l’assistenza in questo ambito si estende dalla fase preventiva — verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e degli strumenti di monitoraggio — alla gestione delle procedure di composizione della crisi, con il supporto di dottori commercialisti e advisor finanziari per la parte economico-patrimoniale.
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