Lavoro e previdenza

Retribuzione feriale del personale ferroviario: la nozione europea, le clausole collettive nulle e la quantificazione delle differenze

La Cassazione e i tribunali sulla retribuzione feriale di capotreno e macchinisti: fondamento della domanda, voci incluse, criteri di calcolo, prescrizione e profili del giudizio

1. La questione

Nelle giornate di ferie il personale viaggiante delle imprese del gruppo FS riceve la retribuzione fissa e, per l’indennità di utilizzazione professionale (IUP), un importo giornaliero forfettario: 4,50 euro per capotreno e capi servizi treno, 12,80 euro per i macchinisti. Non riceve, invece, le voci variabili che percepisce con continuità nei giorni di lavoro: indennità di assenza dalla residenza, parte variabile della IUP, indennità di scorta vetture eccedenti, premio scoperta irregolarità e provvigioni di vendita a bordo e, a seconda dei casi, maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festivo e compensi per lavoro straordinario.

L’esclusione deriva dalla contrattazione collettiva: in particolare dall’art. 31, punto 5, dei contratti aziendali del Gruppo FS del 2012 e del 2016, che limita la IUP feriale al solo importo fisso, e dall’art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie, che esclude l’indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione delle ferie. La questione è se tali clausole siano compatibili con il diritto alle ferie annuali retribuite.

2. Il quadro normativo

Il diritto alle ferie retribuite è garantito dall’art. 36, terzo comma, della Costituzione e dall’art. 2109 c.c.; l’art. 10 del d.lgs. 66/2003 fissa un periodo minimo di quattro settimane l’anno. L’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, letto con l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, qualifica le ferie come «retribuite» e stabilisce che il periodo minimo «non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

La Corte di giustizia ha precisato che «la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore» (Williams, C-155/10, § 21); che l’indennità per le ferie minime non deve essere «inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita […] durante i periodi di lavoro effettivo» (Hein, C-385/17, § 52); che «qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali […] è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite» (Koch, C-514/20, § 41). Restano fuori gli elementi «diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie» (Williams, § 25). Per la Cassazione queste pronunce hanno efficacia vincolante nell’ordinamento interno (Cass. 13425/2019).

3. La nozione di retribuzione feriale

Da questa giurisprudenza la Corte di cassazione ricava una nozione europea di retribuzione feriale, che «comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore» (Cass. 13425/2019 e 37589/2021, richiamate da tutte le decisioni successive). Il giudice deve quindi accertare, voce per voce, il «nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate».

La struttura della retribuzione resta affidata alla contrattazione collettiva, ma «non può incidere sul diritto del lavoratore […] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro» (Williams, § 23, richiamata dalla Cassazione).

4. Le voci del personale viaggiante: la Cassazione

Il precedente di riferimento è la sentenza n. 13932 del 20 maggio 2024, resa in pubblica udienza su ricorso di Trenitalia contro sei capotreno e capi servizi treno. La Corte ha confermato l’inclusione di tutte le voci richieste:

  • l’indennità di assenza dalla residenza, perché «diretta a compensare il disagio dell’attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro»;
  • la parte variabile della IUP, «voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva»;
  • l’indennità di scorta vetture eccedenti e il premio scoperta irregolarità, «voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione».

Sono stati respinti gli argomenti dell’azienda: la natura risarcitoria e non imponibile dell’indennità di assenza dalla residenza; la dipendenza della scorta vetture eccedenti da un «fatto oggettivo esterno» alle mansioni; la natura «premiale e aleatoria» del premio scoperta irregolarità; il divieto di monetizzazione delle ferie; il primato dell’autonomia collettiva; la diversità dei casi decisi dalla Corte di giustizia.

La sentenza n. 13972/2024, resa lo stesso giorno, ha deciso nello stesso senso per due macchinisti (assenza dalla residenza e IUP intera, detratto il forfait di 12,80 euro); la sentenza n. 14089/2024 ha cassato una decisione della Corte d’appello di Torino di segno contrario. L’ordinanza n. 13043/2025 ha respinto un ulteriore ricorso di Trenitalia sulle stesse voci, dopo una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Nel giudizio deciso con l’ordinanza n. 23278/2025, invece, la Corte non si è pronunciata nel merito: Trenitalia ha rinunciato al ricorso e il processo è stato dichiarato estinto, con passaggio in giudicato della sentenza d’appello.

Per altre imprese ferroviarie, l’ordinanza n. 27250/2025 (capotreno Italo, contratto aziendale diverso) ha incluso indennità fuori distretto, permanenza a bordo, riserva e provvigioni; l’ordinanza n. 3866 del 20 febbraio 2026 (macchinisti Mercitalia Rail) le indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, connesse a «turni non cadenzati nelle 24 ore», e lo straordinario che risultava «in modo regolare nelle buste paga» e costituiva «un elemento significativo della retribuzione», con accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

5. L’effetto dissuasivo: verifica ex ante e parametro mensile

L’effetto dissuasivo va verificato ex ante, avendo riguardo alla continuità dell’erogazione nel corso dell’anno e all’incidenza sul trattamento economico mensile. La Corte ha escluso il confronto su base annua: «la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall’incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, [il lavoratore] può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita» (Cass. 13932/2024, § 27).

Non esiste una soglia percentuale. Nel caso NTV la Corte d’appello aveva accertato una perdita superiore al 10% della retribuzione media non feriale e una media annua di circa 432 euro, importo giudicato non simbolico né irrisorio; la Cassazione ha considerato quell’accertamento di merito adeguatamente motivato, senza farne un criterio generale. I giudici di merito applicano lo stesso metodo: per la Corte d’appello di Ancona «ciò che rileva è il rapporto differenziale tra la retribuzione ordinaria (comprensiva delle indennità variabili) e quella di fatto corrisposta nei giorni di ferie»; per il Tribunale di Milano un conteggio aziendale fondato su «un improprio confronto su base annuale» non ha rilievo in causa. Il Tribunale di Foggia ha ritenuto rilevante un’incidenza, per ogni giorno di ferie, tra il 13,50% e il 19% della retribuzione.

6. Le clausole collettive: nullità parziale e sostituzione

Le clausole che escludono le voci dalla retribuzione feriale sono state dichiarate nulle o disapplicate. La Corte d’appello di Ancona le ha ritenute «contrarie all’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 e […] quindi affette da nullità per contrarietà a norma imperativa», con sostituzione di diritto ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, c.c.; il Tribunale di Milano ha fondato la stessa conclusione anche sull’art. 36 della Costituzione, osservando che la retribuzione che le parti collettive hanno valutato come proporzionata e sufficiente per i periodi di lavoro deve essere mantenuta anche nel periodo feriale.

L’ordinanza n. 13043/2025 ha respinto l’argomento fondato sulla clausola di inscindibilità del contratto collettivo: essa «presuppone la validità delle clausole ritenute e dichiarate inscindibili»; il meccanismo di integrazione dell’art. 1339 c.c. esclude che la nullità parziale si trasformi in nullità totale, e una clausola che lo impedisse sarebbe a sua volta nulla. Il Tribunale di Bologna ha aggiunto che la parte che invoca l’estensione della nullità deve provare che le parti collettive non avrebbero concluso il contratto senza la clausola invalida, e ha qualificato la clausola di inscindibilità generica come «mera clausola di stile».

7. La quantificazione

La Cassazione non ha fissato una formula di calcolo, che resta oggetto di accertamento di merito; nella 3866/2026 ha preso atto che i giudici d’appello avevano ritenuto «maggiormente persuasivi» i conteggi analitici dei lavoratori. Il criterio confermato nella 13932/2024 è quello della media dei compensi percepiti a ciascun titolo nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l’importo forfettario già corrisposto. Le sentenze di merito del 2026 precisano tre aspetti.

  • Il divisore. I Tribunali di Milano, Bologna e Foggia hanno ricavato la media giornaliera dividendo le voci variabili per i giorni di presenza effettiva, e non per il divisore convenzionale di 26, riferito alla sola retribuzione fissa. Il Tribunale di Roma ha invece posto a base della decisione i conteggi aziendali (divisore 26), perché quelli dei ricorrenti non erano accompagnati da una nota che rispondesse ai rilievi della società.
  • Le giornate di ferie. La tutela di fonte europea riguarda le ferie minime. Milano, Bologna e Foggia hanno limitato il calcolo a quattro settimane annue, pari a venti giorni per un orario su cinque giorni; per Bologna le quattro settimane sono «di calendario», per evitare disparità tra articolazioni orarie diverse. Milano ha ammesso la compensazione tra anni con ferie inferiori e superiori ai venti giorni; Foggia ha incluso anche le ferie godute in anni successivi a quello di maturazione.
  • Accessori e contributi. Sulle differenze spettano interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti (art. 429, terzo comma, c.p.c.). Le differenze hanno natura retributiva: la Corte d’appello di Ancona ha confermato la condanna alla regolarizzazione dei contributi non prescritti e, per quelli prescritti, la condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116, secondo comma, c.c.

8. La prescrizione

I crediti retributivi si prescrivono in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.). Per la Cassazione, dopo la legge 92/2012 e il d.lgs. 23/2015 il rapporto a tempo indeterminato «non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre […] dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass. 26246/2022, ribadita in Cass. 13932/2024, § 34, che ha respinto il motivo di Trenitalia sul punto).

Il merito è in larga parte allineato: Milano, Bologna e Foggia hanno respinto l’eccezione per lavoratori in servizio (per Foggia sono salvi tutti i crediti richiesti, maturati dal 2007 e quindi non prescritti al 18 luglio 2012); la Corte d’appello di Ancona ha respinto la tesi aziendale secondo cui le pronunce costituzionali successive al 2012 avrebbero ripristinato la stabilità; Roma ha fatto decorrere il termine dalle dimissioni dei ricorrenti. L’applicazione non è però uniforme: il Tribunale di Bari, per una parte ricorrente ancora in servizio, ha accolto l’eccezione e riconosciuto le differenze nel limite del quinquennio anteriore alla lettera di messa in mora.

È quindi prudente un atto di costituzione in mora (art. 2943, quarto comma, c.c.), che interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine (art. 2945 c.c.); secondo la giurisprudenza l’atto deve indicare chiaramente il soggetto obbligato e contenere una richiesta esplicita di adempimento. Per i lavoratori cessati vanno inoltre esaminate eventuali rinunce o transazioni sottoscritte all’uscita, impugnabili nei sei mesi se non concluse in sede protetta (art. 2113 c.c.).

9. Profili processuali

  • Il ricorso e l’onere di allegazione. Il giudizio si introduce con ricorso al giudice del lavoro (art. 414 c.p.c.), competente secondo l’art. 413 c.p.c. Spetta al lavoratore allegare e documentare, per ciascuna voce, la funzione, il collegamento con le mansioni, la continuità, l’importo già corrisposto in ferie e l’incidenza mensile della differenza. Il Tribunale di Verona ha respinto la domanda di un operatore della manutenzione dei rotabili proprio su questo terreno: diaria di trasferta episodica (nove trasferte in dieci anni), buoni pasto legati all’orario effettivo, indennità di turno già corrisposta in ferie, accordo aziendale non dedotto in ricorso e nessuna indicazione dell’incidenza percentuale della decurtazione.
  • I conteggi. I conteggi analitici, mese per mese e voce per voce, sono decisivi: Milano, Bologna e Ancona hanno adottato quelli dei lavoratori; Bologna ha chiesto di riformularli entro i venti giorni annui prima di decidere.
  • Più lavoratori. Le domande di più lavoratori con posizioni omogenee possono essere proposte con un unico ricorso (Bologna: otto tra macchinisti e capotreno; Ancona: dieci appellati), ferma l’individualità di periodi, conteggi e prescrizione. In entrambi i giudizi alcuni ricorrenti hanno conciliato nel corso della causa.
  • Trasferimento d’azienda. Per i lavoratori transitati a seguito di cessione di ramo d’azienda, il cessionario risponde in solido dei crediti maturati presso il cedente (art. 2112 c.c.); il Tribunale di Bologna ha negato la chiamata in causa della cedente, ritenendo i patti di manleva tra le società non opponibili ai lavoratori.
  • Il giudicato altrui. La sentenza ottenuta da altri dipendenti fa stato solo tra le parti (art. 2909 c.c.) ed è un precedente persuasivo, non un titolo per chi non era in causa; una pronuncia che accerti in termini generali l’illegittimità di clausole aziendali non vincola sulle posizioni individuali dei singoli lavoratori.
  • Il giudizio di legittimità. Nella 3866/2026 il ricorso datoriale, definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, è stato respinto con condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in favore di ciascuna parte controricorrente e della Cassa delle ammende.

10. La giurisprudenza di merito del 2026

Decisione Esito Rilievo
Corte d’appello di Ancona, sent. n. 294 pubblicata l’11 settembre 2026 Appello datoriale respinto (capotreno, capi servizi treno e macchinisti) Incluse IUP variabile, assenza dalla residenza, notturno, domenicale, festivo, straordinario, flessibilità, provvigioni, scorta vetture eccedenti; straordinario incluso per carattere «ampiamente prevedibile e abituale»; prescrizione dalla cessazione; regolarizzazione contributiva
Tribunale di Foggia, sent. n. 2382 del 5 ottobre 2026 Accolta (capotreno/capo servizi treno) Assenza dalla residenza, IUP intera, scorta vetture eccedenti, provvigioni; incidenza per giorno di ferie tra il 13,50% e il 19%; venti giorni annui, comprese le ferie godute negli anni successivi; media dei dodici mesi; presenze effettive; detratto il forfait di 4,50 euro; differenze riconosciute dal 2008 al 2024
Tribunale di Verona, sent. n. 526 del 7 luglio 2026 Rigettata (manutenzione rotabili) Diaria episodica, buoni pasto legati all’orario, voce aziendale non dedotta, incidenza non allegata
Tribunale di Bologna, sent. n. 631 del 9 giugno 2026 Accolta (macchinisti e capotreno) Tutte le voci richieste, compresi notturno, festivi e straordinario; quattro settimane di calendario; presenze effettive
Tribunale di Milano, sent. n. 2850 del 29 maggio 2026 Accolta in parte (macchinista) Assenza dalla residenza e IUP oltre il forfait di 12,80 euro incluse; notturno escluso come «disagio generico»; venti giorni annui
Tribunale di Bari, sent. n. 2032 del 7 maggio 2026 Accolta (capotreno/capo servizi treno) IUP al netto del forfait, scorta vetture, provvigioni; assenza dalla residenza «al 50%» (dal dispositivo); prescrizione nel quinquennio anteriore alla messa in mora
Tribunale di Roma, sent. n. 5207 del 4 maggio 2026 Accolta (ex macchinisti Italo) Indennità continuative del contratto aziendale Italo; prescrizione dalla cessazione; conteggi aziendali

Il quadro di merito conferma l’indirizzo sulle voci tipiche del personale viaggiante, ma segnala quattro punti da presidiare: la prova della funzione e della continuità di ciascuna voce; il trattamento del lavoro notturno, non uniforme; la delimitazione delle giornate di ferie; la decorrenza della prescrizione.

11. In sintesi

Sul principio la giurisprudenza di legittimità è consolidata, anche nei confronti di Trenitalia e per le voci tipiche di capotreno e macchinisti. L’esito di ogni domanda dipende però dall’istruttoria: contratti applicabili nei diversi periodi, buste paga e cartellini, conteggi trasparenti e limitati alle ferie minime, verifica individuale della prescrizione e di eventuali rinunce. Per una prima valutazione della propria posizione è possibile contattare lo studio.

Leggi anche: risarcimento per abuso di contratti a termine; assistenza legale per infortunio sul lavoro.

Link e documenti:


Assistenza legale in materia di lavoro e retribuzione

Studio Legale LexOpera

Richiedi una consulenza

Compila il modulo e descrivi il tuo caso: provvederemo noi a ricontattarti per fornirti ogni chiarimento.

    Chiama lo 055.906.7007Scrivi a info@lexopera.it
    Copyright ©2026 | Lexopera.it - Sede: Via F. Paoletti, 24, 50134 Firenze | Telefono: 055.906.7007 | Email: info@lexopera.it | P.IVA 06211720484

    Privacy | Cookie