Alcoltest valido su persona in stato di incoscienza anche senza l’avviso difensivo

Alcoltest valido su persona in stato di incoscienza anche senza l'avviso difensivo

Alcoltest valido sul conducente, in stato di incoscienza, che non è stato avvisato dalla polizia giudiziaria di farsi assistere dal difensore di fiducia.

In tal senso si è pronunciata la Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 28466/2021.

Il caso: la Corte di appello confermava la sentenza di primo grado in punto di responsabilità di Tizio per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la nullità della sentenza per omesso avviso all’imputato ex art. 114 disp. atto cod. proc. pen. degli accertamenti alcolimetrici: in particolare contesta l’affermazione secondo cui Tizio fosse in stato di incoscienza al momento del richiesto accertamento da parte della Polizia giudiziaria.

Per la Cassazione il ricorso è inammissibile: sul punto osserva quanto segue:

a) la Corte territoriale ha correttamente respinto l’eccezione di nullità dell’esito dell’accertamento medico per asserita violazione dell’art. 114 cit., avendo riscontrato in fatto che l’imputato, a seguito del sinistro stradale, era entrato in ospedale in codice rosso, per trauma cranico e abuso alcolico, ed accompagnato in shock room senza sostare in triage; le gravi condizioni di Tizio dopo l’incidente sono state confermate dalla deposizione dell’operante, il quale ha dichiarato che l’imputato era incosciente, motivo per cui non era stato possibile dargli l’avviso;

b) gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell’art. 114 disp. atto cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la “presenza” – evidentemente consapevole – del soggetto sottoposto ad indagini;

c) per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell’indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall’omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l’incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada;

d) pertanto, sarebbe paradossale attribuire una sorta di “immunità” a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita.


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