Diritto Penale

diritto-penale

Lo studio svolge attività di consulenza su fattispecie di reato e su eventuali profili di responsabilità penale connessi a determinati comportamenti. Le categorie di servizi normalmente connessi con l’assistenza dell’avvocato penale riguardano la  presentazione  di denunce e querele, ricorso immediato al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 21 del D.l.vo 274/00,  l’assistenza giudiziale alla persona lesa dal reato e la costituzione di parte civile nel procedimento penale, l’assistenza a soggetti indagati o imputati in procedimenti penali.
Le fattispecie di reato più comuni trattate riguardano:

  • ingiuria (art. 594 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.),  calunnia (art. 368 c.p.);
  • minaccia (art. 612 c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.);
  • stalking (art. 612 bis c.p.)
  • percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali dolose (art. 582 c.p.), lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) in particolare  a seguito di incidenti stradali o infortuni sul lavoro;
  • omissione di soccorso (art. 593 c.p.);
  • violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.); sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.); sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.);
  • mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.);
  • violazione di domicilio (art. 614 c.p.);
  • furto (art. 624 e 626 c.p.); appropriazione indebita (art. 646 c.p.); truffa (art. 640 c.p.);
  • danneggiamento (art. 635 c.p.);
  • circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.);
  • ricettazione (art. 648 c.p.)
  • omesso versamento di contributi previdenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983)
  • reati tributari (D.Lgs. 74/2000)

Il diritto di difesa, negli ordinamenti giuridici moderni, è uno dei principali diritti riconosciuti all’imputato e all’indagato nel diritto processuale penale, garantito dall’art. 24 della Costituzione  “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
Il diritto di difesa si sostanzia in senso tecnico nel diritto (e dovere) di nominare un difensore che assiste  la parte nel processo attraverso la guida  nella tecnica processuale, in senso sostanziale nella titolarità in capo all’imputato stesso di scelta della tesi sulla quale dibattere la propria posizione di di sostegno dell’innocenza.
Nel procedimento penale il diritto di  difesa si articola in diversi aspetti:
In primo luogo il principio secondo il quale nessuno può essere obbligato a rendere dichiarazioni autoincriminanti. (articolo 64 del codice di procedura penale).
Il diritto di tacere, connesso anche al diritto di essere informato.
Il diritto alla contestazione del fatto.
Il diritto di nominare uno o due difensori o di essere assistito in mancanza da un difensore di ufficio, e di conferire in ogni stato e grado del procedimento.
Il diritto per i non abbienti di vedere garantiti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, il cosiddetto gratuito patrocinio.
Il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Il diritto alla prova.
Oltre alla difesa per mezzo del difensore sia per mezzo del difensore è garantito il diritto all’autodifesa con diversi istituti di diritto processuale, per esempio con il diritto spettante sia all’indagato, sia alla persona offesa, di ricevere personalmente notizia del procedimento penale in corso attraverso l’informazione di garanzia.
Mentre è un esempio di difesa tecnica il potere del difensore di condurre l’esame incrociato.
Il difensore è una persona con le necessarie competenza tecnico-giuridiche legato al cliente da un rapporto di prestazione di opera intellettuale e che svolge la funzione di garantire l’effettività del diritto di difesa anche dal punto di vista tecnico, attraverso la gestione dei diversi istituti previsti nel processo.
Tra questi assume particolare importanza l’interrogatorio dell’indagato, e l’esame dei testimoni nel dibattimento
L’interrogatorio  dell’indagato ovvero di colui che è sospettato di aver commesso un reato e nei confronti del quale vengono svolte le indagini, può essere effettuato solo ed esclusivamente alla presenza del difensore nominato.
In questa fase, il pubblico ministero che intenda sottoporre l’indagato a interrogatorio, gli deve fare notificare un “invito a presentarsi”, contenente le generalità della persona, il giorno, l’ora e il luogo della presentazione, l’autorità davanti la quale si deve presentare, l’indicazione che si darà luogo all’interrogatorio.
L’indagato deve essere avvertito che il pubblico ministero potrà disporre l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza un legittimo impedimento, e la sommaria enunciazione del fatto che risulta dalle indagini compiute sino a quel momento.
L’invito deve essere notificato all’indagato almeno tre giorni prima della data fissata per l’interrogatorio, e al difensore almeno un giorno prima (eccetto casi di assoluta urgenza).
Se l’indagato è libero, l’interrogatorio può essere svolto personalmente dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria per delega.  Se è condotto personalmente dal pubblico ministero il difensore dell’indagato può anche non essere presente ma  deve essere comunque preavvisato.
Se l’indagato è arrestato, fermato o in stato di custodia cautelare, l’interrogatorio può essere svolto esclusivamente dal pubblico ministero, con obbligo di registrazione dell’intero interrogatorio.
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato prima della scadenza del termine per le indagini, e deve contenere la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, indicando le norme di legge che si assumono violate, dalla data e dal luogo del fatto.
Ci deve essere anche l’avvertimento che sia l’indagato sia il proprio difensore hanno la piena facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini, depositato presso la segreteria del pubblico ministero.
L’indagato è avvertito che entro venti giorni può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni del difensore, può chiedere il compimento di atti di indagine al pubblico ministero, e si può presentare per richiedere di essere interrogato.
Il pubblico ministero non ha l’obbligo di adempiere alle richieste dell’indagato, eccetto quando egli richieda di essere sottoposto a interrogatorio, a pena di nullità, e il pubblico ministero ha l’obbligo di preavvisare il difensore.


Per chi è è indagato o imputato in un procedimento penale e ha bisogno di nominare un difensore di fiducia  LexOpera è lo studio legale a portata di mano,  per garantire il diritto di difesa a tutti i cittadini. Chiamaci ora, descrivi il tuo caso o prenota un appuntamento in studio per un colloquio di orientamento e senza alcuna spesa.

descrivi il tuo caso

scrivi a  info@lexopera.it

Copyright © 2018 | Lexopera.it - Sede: Via F. Paoletti, 24, 50134 Firenze | Telefono: 055.9067007 | Email: info@lexopera.it | P.IVA 06211720484

Privacy | Cookie

Created by domenicopitisci@gmail.com.