IL RECUPERO DEL CREDITO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE

Foro del consumatore - Recupero crediti

Il giudice competente per il recupero dei crediti professionali è sempre il foro del consumatore anche quando quest’ultimo ha cambiato residenza. L’ordinanza 11 maggio 2018, n. 11389 ribadisce l‘orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela del consumatore si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente debole, poiché il luogo di conclusione del contratto tutela maggiormente il professionista a detrimento del cliente. Del resto, questa è la ratio sottesa alla norma del codice del consumo che ha introdotto il foro esclusivo del consumatore.

Spetta al giudice del merito l’accertamento dell’eventuale carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche dell’eventuale non coincidenza della residenza anagrafica con quella effettiva.

Il caso deciso dalla Cassazione riguarda un decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze professionali. Il debitore proponeva opposizione e chiedeva la nullità del decreto ingiuntivo perché il decreto ingiuntivo era stato notificato alla precedente residenza, ubicata in un’altra regione. Pertanto, secondo le difese esperite dall’opponente, la causa avrebbe dovuto radicarsi presso il tribunale del luogo di residenza del consumatore, come previsto dal codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Il giudice di merito rigettava l’eccezione di incompetenza e disponeva la prosecuzione del giudizio dinnanzi a sé. Avverso il provvedimento il consumatore  proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

Il rapporto tra il professionista (avvocati, commercialisti etc)  ed il cliente è disciplinato dal codice del consumo, qualora la parte debole rivesta la qualità di consumatore. Per la legge, è tale la persona fisica che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 lett. a, d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206).

 Nel caso in esame il cliente aveva sottoscritto una lettera di incarico al professionista; a seguito del mancato pagamento delle competenze, questi agiva chiedendo un decreto ingiuntivo  nel luogo in cui era sorta l’obbligazione. L’art.637 c.p.c. individua infatti diversi fori competenti: ad esempio, per gli avvocati, il foro in cui ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo è iscritto il legale. Tuttavia, allorché il cliente sia un consumatore trova applicazione il foro esclusivo del luogo di residenza (artt. 63, 33 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il quale “esclude” l’applicabilità di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.

Link e documenti
Corte di Cassazione ordinanza 11 maggio 2018, n. 11389


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