ESPROPRIAZIONE NULLA SE LA PUBBLICITA’ AVVIENE SU UN SITO NON PREPOSTO

La pubblicità obbligatoria per la vendita di immobili nel procedimento di esecuzione forzata  effettuata dal professionista delegato su un sito non compreso tra quelli “preposti” è da ritenersi effettuata in violazione della norma e della delega del giudice, ed  è da ritenersi omessa con conseguente  nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento). La nullità opponibile agli aggiudicatari (anche ai sensi dell’art. 2929 c.c.) in quanto attinente allo svolgimento della stessa procedura di vendita.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 9 luglio 2019, n. 18344, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato la sentenza del Tribunale di Benevento, decidendo nel merito per l’accoglimento dell’opposizione.

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che nel corso di un procedimento di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti dalla Banca, nel quale erano intervenuti altri creditori, il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato, sia in relazione al provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato il suo reclamo avverso gli atti del professionista delegato, sia in relazione al successivo decreto di trasferimento.

Per il Tribunale il vizio sarebbe stato sanato dalla intempestività dell’opposizione. La Suprema Corte — sentenza 9 luglio 2019, n. 18344 — stabilisce, invece, che la pubblicizzazione della vendita dell’immobile, proprio perché attuata in modo non conforme alle disposizioni del codice e alla delega del giudice, è da ritenere omessa. Ne restano perciò travolti l’aggiudicazione e il decreto di trasferimento del bene.

Il  ricorrente ha la Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto per la Omessa pubblicità sui siti internet ex artt. 490 cpc e 173 ter disp att. Cpc art. 159 cpc, art. 2929 cc».

Secondo la Corte di Cassazione la pubblicità della vendita dell’immobile pignorato è stata effettuata utilizzando un sito internet non compreso tra quelli indicati dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c., attuativo della previsione di cui all’art. 490 c.p.c..

Deve quindi ritenersi omessa tale forma di pubblicità, obbligatoria ai sensi dell’art. 490, comma 2, c.p.c.. Secondo quanto emerge dall’ordinanza di vendita e come è del resto con fermato dalla stessa sentenza impugnata, la delega conferita al professionista dal giudice dell’esecuzione prevedeva che questi dovesse individuare il sito internet sul quale effettuare la pubblicità «ai sensi del novellato art. 490 c.p.c.» (in particolare, al punto n. 6 della delega al professionista, tra le attività a questi demandate, si prevede che questi debba «… pubblicare l’avviso di vendita … …. anche in uno dei siti internet a ciò preposti … …»).

Pertanto la, Suprema Corte non condivide l’assunto in base al quale il tribunale ha rigettato l’opposizione, per cui nella delega sarebbe stato assegnato al professionista il potere di scegliere un qualunque sito internet ai fini della pubblicità della vendita, anche al di fuori di quelli indicati nel decreto ministeriale (il giudice di merito riconosce, in particolare, l’illegittimità della delega sotto tale profilo, ritenendo però che essa sarebbe rimasta sanata in quanto non fatta tempestivamente valere mediante opposizione agli atti esecutivi).

In realtà il potere di scelta del professionista, proprio sulla base del richiamo contenuto nella delega ai “siti preposti” e, quindi, indirettamente all’art. 490 c.p.c., era certamente da intendersi come esercitabile esclusivamente nell’ambito dei siti autorizzati, in quanto previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c..

In conseguenza della omissione della pubblicità obbligatoria sono altresì viziate da nullità l’aggiudicazione e il decreto di trasferimento dell’immobile. Nullità opponibili agli aggiudicatari, secondo l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2929 c.c.: “le condizioni di vendita fissate dal giudice dell’esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all’art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell’uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell’affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore” (Cass n. 9255/2015, n. 4542/2016,  Cass n. 27526/2014, Cass n. 13824/2010).

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