INFORTUNI SUL LAVORO

infortuni sul lavoro

PERCHÉ RIVOLGERSI A LEXOPERA PER OTTENERE UN RISARCIMENTO?

L’incidente sul lavoro, compreso quello in itinere comporta l’applicazione di una disciplina specifica che coinvolge l’assicurazione dell’Inail, ma anche agli obblighi risarcitori del datore di lavoro per i danni ulteriori non coperti dall’assicurazione obbligatoria;
Spesso il lavoratore infortunato per un incidente sul lavoro si limita a richiedere la liquidazione del danno biologico all’Inail, trascurando di valorizzare altri danni rapportati alla lesione subita, che vanno risarciti separatamente dall’azienda o dall’assicurazione;
La competenza professionale in materia di infortunio sul lavoro, è fondamentale per individuare il giusto risarcimento che deriva dal danno e dalla sofferenza morale.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?

La prima cosa è rivolgersi al medico di fiducia o al pronto soccorso, per ricevere l’assistenza sanitaria adeguata.

Dopo gli opportuni accertamenti al lavoratore viene rilasciato un  certificato medico che attesta la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea al lavoro.

Il medico curante di base o la struttura sanitaria inviano all’INAIL il certificato medico di infortunio sul lavoro.

Il lavoratore infortunato, ottenuto il certificato, deve comunicarlo al datore di lavoro.

Se il lavoratore non comunica tempestivamente l’infortunio  al datore di lavoro, inviandogli o consegnandogli il certificato medico che attesta l’infortunio, perde il diritto alle prestazioni INAIL (indennità) per i giorni precedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

Il termine per la denuncia dell’infortunio al datore di lavoro è di quindici giorni dal verificarsi dell’evento, come prescritto dall’art. 52 comma secondo del T.U. sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro dopo aver ricevuto dal lavoratore la notizia dell’infortunio deve avvisare l’INAIL inviandogli una denuncia nel termine di due giorni. Nella denuncia il datore di lavoro deve specificare i riferimenti del certificato medico che dovrebbe essere già stato inviato telematicamente all’INAIL dal medico curante o dall’Ospedale, presso il quale il lavoratore infortunato ha ricevuto l’assistenza sanitaria.

L’indennizzo dell’INAIL

Il lavoratore che ha subito un infortunio ha diritto a percepire una retribuzione, senza distinzione fra giorni feriali e festivi, durante tutto il periodo di infortuniofino alla completa guarigione. La retribuzione viene pagata, in parte dal datore di lavoro e in parte dall’INAIL, in base alle seguenti modalità e percentuali:

  1. il giorno dell’infortunio, indipendentemente dall’ora in cui si è verificato, e i tre giorni successivi all’evento il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una retribuzione pari al 100%;
  2. dal quarto al novantesimo giorno di infortunio l’INAIL corrisponde al lavoratore il 60% della retribuzione;
  3. dal novantunesimo giorno fino alla guarigione della persona infortunata l’INAIL corrisponde un importo pari al 75% della retribuzione.

Se in seguito all’infortunio il lavoratore ha subito un danno biologico ha diritto a ottenere oltre all’indennizzo dell’ INAIL, anche il risarcimento da parte del datore di lavoro,  se questo è responsabile dell’accaduto.

Se in seguito all’infortunio il lavoratore perde la vita, l’INAIL corrisponderà agli aventi diritto del de cuius (ad esempio il coniuge, i figli minori, ovvero i figli maggiorenni conviventi e non economicamente autosufficienti): una rendita e un assegno funerario.

L’ammontare dell’indennizzo INAIL  spettante al lavoratore infortunato viene calcolato facendo riferimento alle tabelle del danno biologico, contenute nel d.lgs n. 38/2000 (tabella delle menomazioni, tabella dell’indennizzo e tabella dei coefficienti) in base ai seguenti criteri:

  • per gradi di menomazione inferiori al 6%al lavoratore infortunato non spetta nessun tipo di indennizzo. In questo caso il danneggiato ha diritto a chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) direttamente dal datore di lavoro solo se il datore può essere ritenuto responsabile dell’infortunio ex 2087 c.c.;
  • per gradi di menomazione compresi fra il 6% e il 15%viene corrisposta in un’unica soluzione (una tantum) una somma di denaro che viene determinata in funzione del grado di menomazione accertato e dell’età del danneggiato senza distinzione in base al genere, si tratta del c.d. “indennizzo in capitale” che viene calcolato facendo riferimento alle “tabelle relative all’indennizzo del danno biologico in capitale”, recentemente modificate con Decreto del Ministero del Lavoro n. 45/2019, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Le menomazioni la cui percentuale è compresa fra 6% e il 16% sono considerate come “danno biologico puro” ovvero un danno all’integrità psicofisica della persona per cui non è prevista alcuna variazione dell’indennizzo in funzione della tipologia di lavoro svolto ovvero in relazione all’incidenza della menomazione sulle mansioni cui è in concreto adibito il lavoratore;

Per postumi permanenti compresi fra il 16% e il 100%il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una rendita diretta, erogata mensilmente. Una quota di questa rendita ristora il danno biologico ed è commisurata alla percentuale di menomazione accertata mentre un’altra quota viene versata per le conseguenze patrimoniali dell’infortunio e quindi allo scopo di ristorare l’incidenza della menomazione sulla capacità di produrre reddito del soggetto danneggiato dall’infortunio. Se l’Infortunio si verifica senza responsabilità del datore di lavoro l’INAIL corrisponde comunque all’infortunato un indennizzo che compensa il danno biologico patito (se viene accertata una menomazione superiore al 6%) e nei casi più gravi (menomazione superiore al 16%) anche le conseguenze patrimoniali subite in termini di capacità reddituale

L’importo di rendita viene calcolato sulla base di:

  • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la tabella indennizzo danno biologico in rendita di cui al D.M. 12 luglio 2000;
  • una quota per le conseguenze della meonomazione sulla capacità dell’infortunato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella tabella dei coefficienti di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Inoltre, il lavoratore avrà diritto anche al c.d. danno differenziale ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’INAIL a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo, appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica.
Infatti, le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro.
Il danno differenziale, dunque, spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita INAIL, dimostri di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall’ente previdenziale.

Il danno differenziale

Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all’eventuale concorso di colpa del lavoratore per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni.

Nel caso in cui il datore di lavoro o un altro dipendente siano responsabili dell’infortunio occorso al lavoratore, ad esempio per non aver adottato le norme sulla sicurezza oppure per non aver adeguatamente vigilato sul rispetto delle misure protettive da parte dei dipendenti, il lavoratore infortunato oltre ad avere diritto alle prestazioni da parte dell’INAIL potrà chiedere al datore di lavoro il risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali (ad esempio il danno morale, il danno dinamico relazionale) in base ai parametri vigenti sul piano civilistico.

Le somme erogate dall’INAIL in seguito ad un infortunio costituiscono infatti un indennizzo e quindi non compensano integralmente tutte le conseguenze negative, patrimoniali o non patrimoniali, che possono essere causate da un infortunio.

L’indennizzo ristora soltanto in parte queste conseguenze:

  • l’INAIL corrisponde una percentuale della retribuzione mensile spettante al lavoratore per il periodo di assenza per infortunio fino alla guarigione (ristoro parziale di un danno patrimoniale temporaneo);
  • a titolo di danno non patrimoniale l’INAIL indennizza il danno biologico permanente (invalidità permanente) ovvero la lesione all’integrità psico-fisica non più recuperabile dal lavoratore solo se la menomazione è superiore a 6 punti di invalidità permanente. Non indennizza il danno biologico temporaneo (c.d. inabilità assoluta o temporanea).

Se l’infortunio del lavoratore è avvenuto per colpa del suo datore di lavoro o di un collega, l’infortunato oltre all’indennizzo erogato dall’INAIL ha diritto di ottenere dal responsabile il risarcimento di tutti i danni subiti. In questo caso si parla di risarcimento del c.d. danno differenziale.

Per danno differenziale si intende la differenza tra quanto versato al lavoratore infortunato a titolo di indennizzo dall’INAIL e tutte le voci di danno liquidabili in sede civilistica (es. danno dinamico-relazionale, danno morale, inabilità temporanea).

Il risarcimento del danno c.d. differenziale presuppone che l’infortunio si sia verificato a causa di una condotta colposa (ad esempio per negligenza o imprudenza) del datore di lavoro sul quale incombe il dovere di tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti (cfr. art. 2087 c.c.).

Per ottenere, oltre all’indennizzo INAIL, la liquidazione del c.d. danno differenziale da parte del datore di lavoro, il lavoratore deve dimostrare:

  1. l’esistenza del rapporto di lavoro,
  2. di aver subito un danno in seguito all’infortunio
  3. il nesso causale tra il danno e la condotta colposa del datore di lavoro.

Il datore di lavoro, per evitare di essere tenuto a pagare il risarcimento del danno differenziale deve provare:

  1. di aver rispettato gli obblighi di sicurezza fissati dalla leggea tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando tutte le misure idonee a minimizzare i rischi connessi alle mansioni a cui era in concreto adibito il lavoratore.
  2. di aver fatto tutto quello che poteva per evitare il verificarsi dell’evento(infortunio) e quindi del danno conseguente, fornendo la prova liberatoria che il danno dipende da una causa a lui non imputabile.

Il risarcimento agli eredi

Se un lavoratore perde la vita in seguito all’infortunio sul lavoro l’INAIlL corrisponde ai superstiti una rendita ovvero una prestazione economica, non soggetta a tassazione IRPEF.

Il diritto a percepire la rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto che potrebbero essere:

  • il coniuge o il soggetto unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio
  • i figli fino al 18° anno di età
  • i figli fino al compimento 21° anno se sono studenti di scuola media superiore o professionale, per tutta la durata normale del corso di studio, se vivevano a carico del genitore deceduto per l’infortunio e a condizione che non abbiano un lavoro retribuito,
  • i figli entro il 26° anno di età, per tutta la durata normale del corso di laurea, se sono studenti universitari che vivevano a carico del genitore deceduto che non hanno un lavoro retribuito,
  • figli maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.

In mancanza di coniuge ovvero unito civilmente e figli la rendita potrebbe spettare a:

  • genitori naturali o adottivi, a condizione che vivessero a carico del lavoratore deceduto, ne hanno diritto fino alla morte;
  • fratelli e sorelle sempre a condizione che vivessero a carico e fossero conviventi del lavoratore deceduto, con gli stessi requisiti previsti per i figli.

La misura della rendita è fissata dalla legge e viene periodicamente aggiornata.

Infortunio in itinere

I lavoratori sono tutelati dall’INAIL non solo durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’orario di lavoro, ma anche nel tragitto che compiono per raggiungere il luogo di lavoro da casa. Se il lavoratore viene coinvolto in un incidente stradale nel corso dello spostamento casa-lavoro e viceversa si parla di infortunio in itinere.

Questo tipo di infortunio può verificarsi durante il tragitto per la consumazione dei pasti nel corso della pausa pranzo, in assenza di una mensa aziendale, oppure nel caso di rapporti di lavoro plurimi lungo il percorso che il lavoratore deve fare per andare da un luogo di lavoro all’altro.

È stato riconosciuto indennizzabile come infortunio in itinere anche quello in cui è rimasto coinvolto il lavoratore che ha deviato dal tragitto casa-lavoro dovuta al fine di accompagnare a scuola i figli.

Non sono invece indennizzabili gli infortuni causati dall’abuso di sostanze alcoliche, di psicofarmaci ovvero dall’uso di sostanze stupefacenti per scopo non terapeutico.


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