La nullità degli interessi per la manipolazione del tasso euribor euribor

Con L’ ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 la Corte di Cassazione si è espressa sulla c.d. manipolazione dell’Euribor.

Le indagine condotte dalla Commissione UE del 2011 (caso AT. 39914) avevano accertato che nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano deliberatamente manipolato il tasso Euribor, fondamentale nella determinazione dei tassi di interesse dei mutui a tasso variabile.

Le indagini della Commissione sono state indirizzate verso quattro Banche, e precisamente Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland.

Le banche coinvolte hanno sostanzialmente ammesso di aver manipolato l’Euribor. Queste ammissioni hanno portato la Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 a sanzionare gli istituti con pesanti ammende

Nel punto 4.1 della Decisione la Commissione chiarisce quali sono i comportamenti illeciti compiuti dalle Banche, e precisamente:

  1. comunicavano e/o ricevevano preferenze per un “settaggio” a valore costante, basso o alto di certi valori EURIBOR;
  2. si scambiavano informazioni dettagliate non di dominio pubblico/disponibili sulle posizioni commerciali o sulle intenzioni per futuri invii di dati per l’EURIBOR di certi valori di almeno una delle proprie banche;
  3. esploravano la possibilità di allineare le proprie posizioni commerciali EIRD sulla base delle informazioni ottenute per (a) o (b);
  4. esploravano la possibilità di allineare almeno uno degli invii futuri di dati delle proprie banche per l’EURIBOR sulla base di informazioni ottenute attraverso (a) o (b);
  5. si rivolgeva all’incaricato dell’Invio dei dati EURIBOR della propria banca, o affermava che tale discussione dovesse compiersi, per chiedere un invio di dati all’agente calcolatore dell’EBF che seguissero una certa direzione o un livello specifico;
  6. che avrebbe riferito, o riferiva la risposta dell’incaricato prima del momento dell’invio giornaliero dei dati all’agente calcolatore o, nei casi in cui il trader ne aveva già discusso con l’incaricato, comunicava le informazioni ricevute all’altro trader.La Commissione ha accertato che le condotte sopra descritte sono state perpetrate nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008[5].

Riflessi sulla validità dei mutui a tasso variabile collegati all’euribor

Alla luce delle conclusioni della Commissione, è sorto l’interrogativo sulla dei mutui a tasso variabile.  Infatti, la manipolazione dell’Euribor comporta la violazione sia della normativa antitrust italiana ed europea ed è opinione condivisa dei giuristi la nullità della stipula relativa al tasso di interesse perché derivante un’intesa illecita.

L’ ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la terza sezione della Corte di Cassazione ha confermato la rilevanza della decisione della Commissione ai di valutare la nullità nullità del tasso del finanziamento laddove definito sulla base dell’Euribor.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il tasso applicato nel contratto di leasing  determinato da Banco BPM  facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso quell’accordo manipolativo. Il principio però è applicabile a tutti i finanziamenti a tasso variabile agganciati al tasso euribor e in particolare quelli in essere tra il settembre 2005 ed il maggio 2008.

La Cassazione ha ribaltato la pronuncia di appello, la quale aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza oggetto di accertamento.

Diversamente, dalla corte d’appello, la Cassazione ha ritenuto che la decisione della Commissione deve essere valutata come  prova privilegiata dell’accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.

Il valore di prova privilegiata, inoltre, continua la Cassazione, prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la stessa banca finanziatrice, giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.

La sentenza della Cassazione riguarda la nullità degli interessi pagati nel periodo 2005-2008.

Secondo un consolidato orientamento della cassazione il termine prescrizionale di 10 anni, dell’azione di ripetizione dell’indebito delle somme pagate in forza di un contratto di mutuo, inizia a decorrere solo dal momento della chiusura del rapporto.

In diverse occasioni la Cassazione ha infatti evidenziato il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell’obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (Cass. n. 18951/2013; Cassn. 17798/30/08/2011;  Cass, n. 10127/2005).

 Cass. 19291/2010E’ pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l’obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell’ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai Giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell’ultima rata del mutuo”

Gli effetti della nullità: Il ricalcolo degli interessi

La nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi  comporta il ricalcolo del tasso ai sensi dell’art. 117 TUB (Tasso Minimo BOT annuale). 

Il problema che si pone, e che potrebbe offrire nutrita materia di contenzioso, è quello di stabilire se la nullità del tasso  comporta il ricalcolo degli interessi per il solo periodo interessato dall’intesa anti concorrenziale (2005-2008) oppure se la nullità si estende all’intero piano di ammortamento, con il conseguente diritto del cliente di domandare il ricalcolo degli interessi per tutto il piano di ammortamento. La differenza non sarebbe di poco conto.

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