Banche e Investimenti

Truffe di investimento online e responsabilità degli intermediari: il riparto del rischio dopo la sentenza C-70/25 e le decisioni ABF e ACF del 2026

1. Premessa: le truffe di investimento online e il riparto del rischio

Le truffe di investimento online seguono ormai un copione riconoscibile: il contatto attraverso social network o applicazioni di messaggistica, una piattaforma che rappresenta rendimenti crescenti, la richiesta di ulteriori versamenti nel momento in cui il risparmiatore tenta di ritirare il capitale. Nel 2025 i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario sugli utilizzi fraudolenti sono cresciuti del 21 per cento e hanno raggiunto il 37 per cento del contenzioso complessivo (Relazione sull’attività dell’ABF 2025).

Sul piano giuridico la domanda è sempre la stessa: chi sopporta la perdita. La risposta non dipende dall’entità del danno né dall’abilità dei truffatori, ma da una qualificazione preliminare: se l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore. Da questa scelta discendono regimi di responsabilità profondamente diversi, che la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) del 2026 hanno contribuito a precisare.

2. La qualificazione dell’operazione: autorizzata o non autorizzata

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha recepito le direttive sui servizi di pagamento, ricollega l’autorizzazione al consenso del pagatore (art. 5). Quando l’ordine proviene da terzi che si sono impossessati delle credenziali, hanno assunto il controllo del dispositivo o hanno operato da remoto, l’operazione è non autorizzata: il prestatore è tenuto al rimborso ai sensi dell’art. 11, ferma la diversa ripartizione della perdita prevista dall’art. 12 in caso di dolo o colpa grave dell’utente.

Diverso è il caso, tipico delle truffe di investimento, in cui è il cliente a disporre personalmente i bonifici, indotto in errore sul destinatario o sulla causa del pagamento. L’inganno vizia la formazione della volontà, ma non elide il consenso all’operazione. I collegi ABF escludono in questi casi l’applicazione della disciplina delle operazioni non autorizzate (così, tra le altre, ABF, Collegio di Palermo, n. 1407/2026). La tutela va cercata altrove: negli obblighi di protezione che gravano sull’intermediario quale debitore professionale.

La distinzione non è sempre netta. La medesima vicenda può comprendere bonifici disposti dal cliente e operazioni compiute dai truffatori mediante accesso remoto: la qualificazione va condotta operazione per operazione, e da essa dipende l’impostazione dell’intera difesa.

La giurisprudenza di merito del 2026 evita due automatismi opposti. La Corte d’appello di Milano (sent. n. 2384 del 4 agosto 2026), davanti a una serie di bonifici disposti dal correntista dopo la telefonata di sedicenti operatori antifrode, ha escluso il regime delle operazioni non autorizzate, ma ha esaminato separatamente la violazione degli obblighi di protezione della banca. In pratica: la truffa non trasforma ogni pagamento disposto dal cliente in un’operazione non autorizzata; ma neppure l’autenticazione dell’ordine chiude, da sola, il discorso sulla responsabilità dell’intermediario.

3. Le operazioni non autorizzate: il rimborso immediato dopo la sentenza C-70/25

L’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 impone al prestatore di rimborsare l’operazione non autorizzata immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui ne ha avuto conoscenza. Con la sentenza del 15 ottobre 2026, causa C-70/25, la Corte di giustizia ha chiarito la portata del corrispondente obbligo previsto dalla direttiva (UE) 2015/2366. Secondo il comunicato della Corte, il prestatore non può rifiutare il rimborso immediato per il solo fatto di ritenere che il cliente abbia agevolato la frode con negligenza grave. L’unica deroga riguarda l’ipotesi in cui abbia ragionevoli motivi di sospettare una frode del cliente stesso e li comunichi per iscritto all’autorità nazionale competente.

In concreto, rimborso immediato significa che la banca deve riaccreditare subito l’importo dell’operazione disconosciuta, con riserva di verificare in un secondo momento l’eventuale colpa grave del cliente. La colpa grave, dunque, non perde rilievo, ma muta collocazione: non giustifica né il rifiuto né il rinvio del rimborso; può fondare, all’esito di quella verifica, la pretesa del prestatore di recuperare in tutto o in parte quanto restituito, con onere della prova a suo carico. La prassi di respingere il disconoscimento eccependo genericamente l’imprudenza del cliente non appare, pertanto, compatibile con il diritto dell’Unione.

Sul merito della colpa grave i collegi restano rigorosi. ABF, Collegio di Bologna, n. 1302/2026 ha qualificato come non autorizzate le operazioni eseguite dai truffatori mediante un programma di accesso remoto, ma ha ravvisato la colpa grave del cliente che lo aveva installato su loro indicazione. Il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 4274/2026, ha escluso il rimborso in un caso di phishing con acquisizione del controllo della sessione. Resta ferma, in ogni caso, la regola dell’art. 10: l’utilizzo registrato dello strumento di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare né l’autorizzazione né la colpa grave, la cui prova incombe sul prestatore.

Due decisioni di merito del 2026 mostrano come il criterio si applica in concreto. Il Tribunale di Palermo (sent. n. 3381 del 21 maggio 2026) ha condannato la banca a rimborsare per intero due bonifici disconosciuti per 32.790 euro, eseguiti tramite home banking, ritenendo che i dati sull’autenticazione multifattoriale prodotti dalla banca non bastassero a provare né l’autorizzazione del titolare né il suo dolo o colpa grave: l’autenticazione dimostra che il sistema ha validato certi fattori di sicurezza, non che dietro quei fattori ci fosse la volontà del cliente. Il Tribunale di Milano (sent. n. 3329 del 21 aprile 2026) ha invece respinto la domanda per quattro bonifici istantanei di circa 19.000 euro, ravvisando la colpa grave di correntisti che, dopo una iniziale diffidenza, avevano comunque seguito le richieste dei truffatori, ricevuto conferme su utenze diverse, disinstallato l’applicazione della banca e consegnato i codici di autorizzazione.

Il criterio che se ne ricava è operativo: la colpa grave non si deduce dalla sola autenticazione né dalla riuscita tecnica dell’attacco, ma dalla valutazione congiunta delle modalità della frode, del comportamento del cliente e dei segnali di allarme che egli poteva percepire in quel momento.

4. Le operazioni autorizzate: gli obblighi di protezione e i loro limiti

Quando l’operazione è autorizzata, l’intermediario ha eseguito un ordine valido. Può essere chiamato a rispondere soltanto per la violazione di obblighi di protezione desunti dalle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e dalla diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.). La Corte di cassazione (ord. n. 30588/2023, richiamata da ABF, Collegio di Bologna, n. 2070/2026) ha ammesso che, a fronte di operazioni manifestamente anomale, l’intermediario debba rifiutarne l’esecuzione o quanto meno avvertire il cliente.

Le decisioni ABF del 2026 delimitano con precisione questo spazio:

  • Due condizioni cumulative. Occorrono un’anomalia effettiva e riconoscibile e operazioni non rispondenti all’interesse del cliente (ABF Bologna n. 2070/2026).
  • Nessun obbligo generale di monitoraggio. L’anomalia si apprezza in concreto e per ciascun intermediario, sui soli movimenti che questo ha potuto osservare (ABF Milano n. 3795/2026).
  • Onere di allegazione specifico. Non è sufficiente affermare l’anomalia: occorre dimostrarla raffrontando le operazioni contestate con la pregressa operatività del rapporto (ABF Milano n. 3191/2026).
  • Rilievo degli avvertimenti. L’avviso antifrode o la telefonata con cui la banca mette in guardia il cliente valgono, di regola, a escludere l’inadempimento (ABF Milano n. 4442/2026; ABF Palermo n. 8025/2026).

Due ulteriori indicazioni si traggono da ABF Palermo n. 1407/2026. La disciplina antiriciclaggio tutela interessi pubblicistici e non fonda pretese restitutorie o risarcitorie del cliente: l’obbligo di astensione dell’art. 42 del D.Lgs. 231/2007 opera quando è impossibile l’adeguata verifica, non in presenza di meri sospetti. Né l’intermediario è tenuto a sindacare se il beneficiario sia autorizzato a prestare servizi di investimento in Italia.

Lo stesso collegio indica tuttavia le ipotesi in cui un concorso di responsabilità dell’intermediario resta configurabile: l’indisponibilità del numero verde che impedisca al cliente di verificare le indicazioni ricevute; la mancata individuazione del tentativo di frode da parte del dipendente al quale il cliente si sia rivolto; il mancato rilievo di indici di frode quando il cliente sia stato indotto a disporre pagamenti nella convinzione di effettuare accrediti.

Il quadro che ne risulta è restrittivo, ma non preclusivo. L’esito dipende in larga misura dalla qualità dell’allegazione: dalla ricostruzione documentata della storia del conto e dall’individuazione puntuale delle anomalie che l’intermediario avrebbe dovuto rilevare.

Il giudice ordinario può spingersi oltre i collegi ABF, ma sempre sul terreno delle anomalie concrete. La Corte d’appello di Milano (sent. n. 2384/2026) ha esaminato quattordici bonifici per circa 157.000 euro, disposti dal correntista con autenticazione forte dopo la telefonata di un falso operatore antifrode. Ha valorizzato la disposizione ravvicinata di numerosi ordini, l’importo complessivo e lo svuotamento del conto: indici che rendevano esigibile un meccanismo di protezione, anche automatizzato e temporaneo. Ha quindi riconosciuto la responsabilità della banca per i nove bonifici ordinari, non per quelli istantanei, e ha ridotto il risarcimento del 50% per il concorso del cliente, che aveva seguito le istruzioni senza verificare l’identità dell’interlocutore né contattare la banca: 74.000 euro.

Di segno opposto il Tribunale di Modena (sent. n. 643 del 6 maggio 2026): oltre 600.000 euro trasferiti in due anni verso banche estere per un falso investimento online, domanda respinta. Mancavano anomalie macroscopiche, l’operatività era coerente con la storia del conto, e la condotta della correntista è stata ritenuta causa esclusiva del danno (art. 1227, comma 2, c.c.).

Il confronto conferma che non esiste una regola per cui ogni bonifico verso l’estero o verso un investimento online debba essere bloccato. Contano frequenza, importi, progressione, storia del rapporto, modalità di accesso, causali, contatti con la filiale e avvisi ricevuti. E conta il tipo di bonifico: l’istantaneo lascia alla banca margini di intervento assai più ridotti.

5. Dopo l’esecuzione: il recall e il danno evitabile

La responsabilità della banca può sorgere anche dopo l’esecuzione, quando riceve informazioni concrete che rendono possibile il recupero. Il Tribunale di Milano (sent. n. 3796 del 7 maggio 2026), in un caso di frode del falso amministratore con tre bonifici per oltre un milione di euro, ha escluso la responsabilità per gli ordini, autorizzati da chi aveva i poteri di firma. L’ha riconosciuta, invece, per non aver attivato con diligenza il recall delle somme ancora giacenti sul conto del beneficiario, segnalate dalla banca destinataria.

L’importo riconosciuto in quel caso è stato modesto, perché modesta era la giacenza residua. Ma il principio sposta la prospettiva difensiva. Anche quando la banca non risponde dell’ordine originario, va verificato:

  • quando il cliente ha segnalato la truffa e quando la banca ha ricevuto la segnalazione;
  • se il bonifico era ancora revocabile o richiamabile;
  • se la banca destinataria ha comunicato somme residue;
  • se e quando sono state attivate le procedure di recall;
  • quale parte del danno dipende dall’omessa iniziativa successiva.

In pratica: la segnalazione va fatta subito e per iscritto, chiedendo espressamente il recall, e la domanda va formulata distinguendo il danno originario da quello che una reazione diligente avrebbe evitato.

6. Il beneficiario: verifica, responsabilità e diritto di conoscerne l’identità

Dal 9 ottobre 2025 l’art. 5-quater del Regolamento (UE) n. 260/2012, introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886, impone al prestatore del pagatore di verificare, prima dell’autorizzazione, la corrispondenza tra identificativo unico e nome del beneficiario. L’esonero da responsabilità per l’esecuzione conforme all’identificativo è ora condizionato all’adempimento di tale obbligo: in mancanza, il prestatore rimborsa immediatamente il pagatore.

Per le operazioni anteriori operava il regime dell’art. 24 del D.Lgs. 11/2010, letto dalla giurisprudenza nel senso della sufficienza dell’esecuzione conforme all’IBAN (Cass. n. 21105/2024). In questa prospettiva ABF, Collegio di Torino, n. 673/2026 ha escluso, per quel periodo, la responsabilità della banca del beneficiario per un bonifico eseguito in conformità all’IBAN indicato.

Il nuovo obbligo non opera retroattivamente. Il Tribunale di Milano (sent. n. 3796/2026) ha escluso che la mancata verifica del beneficiario potesse costituire colpa per bonifici del luglio 2023, quando il servizio non era ancora operativo tra banche diverse. Inoltre la verifica riguarda la corrispondenza tra IBAN e nome, non la liceità dell’investimento né l’affidabilità del destinatario. Nella domanda conviene quindi tenere distinti tre piani: la corrispondenza tecnica tra conto e beneficiario; l’anomalia dell’operazione rispetto alla storia del rapporto; la truffa sulla causa del pagamento. La banca può rispondere per i primi due; la sola truffa sull’investimento non prova la violazione dell’obbligo di verifica.

Un rimedio di sicura utilità riguarda l’identità di chi ha incassato. ABF Milano n. 1974/2026, in una vicenda di truffa con cripto-attività, ha riconosciuto il diritto della vittima a ottenere dalla banca del beneficiario i dati del titolare del conto, sulla base dell’art. 119 del D.Lgs. 385/1993 e dell’orientamento del Collegio di coordinamento (decisione n. 6886/2022). Si tratta di informazioni essenziali per la denuncia e per valutare ogni iniziativa ulteriore, anche se i conti di destinazione risultano spesso intestati a prestanome o a società prive di patrimonio.

7. Il consulente finanziario infedele: la responsabilità oggettiva dell’intermediario

Diverso, e per il risparmiatore più favorevole, è il caso in cui l’autore dell’illecito sia un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. L’art. 31, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 rende il soggetto abilitato che conferisce l’incarico responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 27469 del 14 ottobre 2025, ha ribadito che l’intermediario risponde a titolo oggettivo sulla base del solo nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate al consulente e l’illecito, a prescindere da ogni indagine sullo stato soggettivo del preponente, e anche quando la condotta abbia avuto inizio prima del conferimento dell’incarico. L’incarico, osserva la Corte, ha l’effetto di «sponsorizzare» l’affidabilità del consulente, rafforzando l’affidamento dei clienti e impedendo loro di correre tempestivamente ai ripari.

Le ordinanze del 2026 precisano dove passa il confine tra affidamento e acquiescenza:

  • Cass., Sez. I, ord. n. 855 del 15 gennaio 2026. La consegna di somme con modalità non conformi alle regole operative non esclude, da sola, la responsabilità solidale dell’intermediario, né costituisce automaticamente concausa del danno: occorre una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente.
  • Cass., Sez. I, ord. n. 21087 del 22 giugno 2026. Conta la condotta complessiva dell’investitore. Consegne reiterate di contante o di assegni privi di elementi essenziali, assenza di documentazione e mancato controllo degli investimenti possono, considerati insieme, dimostrare un’adesione consapevole alle modalità irregolari.
  • Cass., Sez. I, ord. n. 26036 del 1° ottobre 2026. Operazioni svolte presso l’ufficio del promotore, con strumenti tracciabili e modulistica dell’istituto: la sola anomalia delle operazioni non interrompe il nesso, e l’eventuale concorso va accertato in concreto.
  • Cass., Sez. I, ord. n. 20280 del 17 giugno 2026. La mancanza del contratto-quadro scritto non impedisce di esaminare la domanda fondata sull’illecito del promotore: il giudice deve applicare il paradigma della responsabilità del preponente, senza confonderlo con le questioni di validità o di adempimento del contratto di investimento.

In pratica: le irregolarità operative sono spesso proprio lo strumento con cui il consulente realizza la frode. Il discrimine non passa tra operazioni regolari e irregolari, ma tra l’irregolarità subita dal cliente dentro un rapporto fiduciario e quella che il cliente ha consapevolmente accettato. Ne discende anche un’indicazione di metodo: la domanda va qualificata con precisione (invalidità del contratto, inadempimento degli obblighi informativi, responsabilità solidale per il fatto illecito del consulente), perché i presupposti probatori sono diversi. Sulla violazione degli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento si veda anche Recupero perdite su investimenti e responsabilità degli intermediari finanziari.

Le decisioni dell’ACF del 2026 ne offrono applicazioni significative:

  • ACF n. 8322 del 15 gennaio 2026. Distrazione di un assegno di 128.000 euro, consegnato per un presunto reinvestimento e occultata mediante falsi prospetti: ricorso accolto per 153.728 euro, comprensivi di rivalutazione.
  • ACF n. 8366 del 3 febbraio 2026. Falsificazione dei rendiconti e uso delle credenziali di home banking del cliente. La consegna delle credenziali, pur imprudente, non interrompe il nesso di occasionalità necessaria a fronte di una condotta pervasivamente illecita; la prescrizione decorre dal momento in cui il cliente ha percepito il danno. Il ricorso è accolto in parte, per 56.971,83 euro, per difetto di prova sulle ulteriori voci di danno.
  • ACF n. 8547 del 5 giugno 2026. Ricorso respinto. Trattandosi di responsabilità indiretta, l’onere della prova grava sul ricorrente, senza l’inversione prevista dall’art. 23, comma 6, TUF: mancava la prova della consegna degli assegni al consulente e della loro destinazione all’investimento.

Due precisazioni completano il quadro. Il nesso di occasionalità necessaria può essere interrotto solo da una condotta del cliente connotata da anomalia, che giunga alla collusione o alla consapevole acquiescenza alle violazioni del consulente. E la tutela riguarda il consulente effettivamente abilitato e collegato a un intermediario autorizzato: non si estende ai sedicenti consulenti di piattaforme abusive, che restano estranei al perimetro dell’art. 31.

Il concorso del cliente non è escluso, ma va motivato caso per caso (sul tema, in materia di obblighi informativi, Investimenti ad alto rischio: responsabilità dell’intermediario). Le corti d’appello del 2026 offrono tre esiti diversi:

DecisioneVicendaEsito
App. Venezia, n. 644 del 24 marzo 2026Oltre cinquanta bonifici per circa 342.000 euro, eseguiti dalla consulente riempiendo moduli firmati in bianco; estratti conto non controllati per anniResponsabilità della banca, ridotta del 50%: circa 186.000 euro, inclusi 15.000 euro di danno non patrimoniale
App. Roma, n. 6244 del 19 agosto 2026Diciotto consegne di contanti e assegni al promotore; 470.000 euro non prescritti; investitore esperto, documentazione palesemente estranea alla bancaResponsabilità solidale, ridotta del 50%: 235.000 euro
App. Bologna, n. 466 del 18 febbraio 2026Bonifico di circa 20.000 euro verso un terzo presentato dal consulente come depositario dei titoliNessun concorso: rimborso integrale, perché non era provato che i clienti conoscessero l’estraneità del beneficiario all’intermediario

La regola pratica che ne deriva è duplice. L’intermediario deve provare non solo che il cliente ha violato una modalità operativa, ma che quella condotta era consapevole, anomala e causalmente collegata al danno. Il cliente, d’altra parte, non può ignorare per anni documenti manifestamente estranei alla banca, assegni privi di elementi essenziali o una gestione incompatibile con le normali modalità di investimento.

8. Arbitro o giudice: la scelta del rimedio e i profili processuali

Prima ancora del merito, va scelta la sede. I ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario e all’Arbitro per le Controversie Finanziarie e la causa davanti al giudice ordinario non sono strumenti equivalenti: cambiano i costi, i limiti di valore, le prove ammesse e l’efficacia della decisione.

8.1 Le differenze tra i rimedi

ABFACFGiudice ordinario
ControversieOperazioni e servizi bancari e finanziari, compresi conti e servizi di pagamentoServizi di investimento, compresa la responsabilità per il consulente finanziarioTutte
PresuppostoReclamo all’intermediario; ricorso entro 12 mesi dalla presentazione del reclamoReclamo all’intermediario; ricorso entro un anno dalla presentazione del reclamoPer i contratti bancari e finanziari, mediazione obbligatoria, che può essere sostituita dal ricorso all’ABF o all’ACF
LimitiDomande fino a 200.000 euro; fatti non anteriori al sesto anno precedente il ricorsoDomande fino a 500.000 euro; fatti non anteriori a dieci anni dal ricorso (ACF n. 8366/2026)Nessun limite di valore; termini di prescrizione
CostiContributo di 20 euro, restituito se il ricorso è accoltoGratuito per l’investitoreContributo unificato, compensi professionali, spese di lite secondo l’esito
ProveSolo documentaliSolo documentaliIstruttoria piena: testimoni, consulenza tecnica, ordini di esibizione
DecisioneNon vincolante; se l’intermediario non la esegue, l’inadempimento è reso pubblicoSe l’intermediario non la esegue, la notizia è resa pubblicaSentenza vincolante, titolo per l’esecuzione forzata

Le vie non sono alternative in senso stretto. L’esito negativo davanti all’Arbitro non preclude l’azione giudiziale; viceversa, il ricorso all’ABF non è ammesso se la controversia è già stata sottoposta a un giudice, a un arbitro o a un organismo di conciliazione, salvo che la conciliazione non sia andata a buon fine, e il ricorso all’ACF non è ammesso se sugli stessi fatti pendono altre procedure stragiudiziali. Per le controversie su contratti bancari e finanziari il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma può essere assolto anche con il procedimento davanti all’ABF o all’ACF (art. 5, commi 1-3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

Nella pratica delle frodi la scelta dipende da tre fattori. L’importo, anzitutto, rispetto alle soglie degli Arbitri. Poi la natura delle prove: quando il caso si decide sui documenti (estratti conto, log di autenticazione, segnalazioni, avvisi della banca) la procedura stragiudiziale è più rapida ed economica; quando servono testimonianze o una perizia informatica sulla dinamica dell’attacco, occorre il giudice. Infine l’esigenza di un titolo esecutivo e di un accertamento pieno, anche sul danno non patrimoniale, che solo il processo assicura.

8.2 Le regole che decidono i ricorsi

Nel contenzioso stragiudiziale le questioni di rito incidono sull’esito in misura non inferiore a quelle di merito.

  1. Il reclamo è condizione di ricevibilità del ricorso. L’intermediario risponde entro sessanta giorni, ridotti a quindici giornate operative per i servizi di pagamento; il ricorso all’ABF va proposto entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo.
  2. La corrispondenza tra reclamo e ricorso. Le Disposizioni ABF richiedono che il ricorso abbia «ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo»: le domande e le censure non anticipate nel reclamo non vengono esaminate (ABF Bologna n. 2070/2026 e n. 1302/2026).
  3. La formulazione della domanda. In ABF Palermo n. 1407/2026 il ricorso, relativo a quattordici bonifici per 169.400 euro, è stato respinto anche perché limitato all’accertamento dell’inadempimento della banca, senza alcuna domanda restitutoria o risarcitoria.
  4. Il limite di valore. Per le domande aventi a oggetto somme di denaro l’ABF decide entro il limite di 200.000 euro; è ammissibile la riduzione della pretesa entro tale soglia (ABF Palermo n. 8025/2026).

9. Una griglia pratica per impostare il caso

La giurisprudenza recente suggerisce di affrontare ogni vicenda con una sequenza ordinata di verifiche. È la stessa che conviene seguire nella redazione del reclamo.

  1. Chi ha impartito l’ordine. Ordine eseguito da terzi o inserito personalmente dal cliente? I log di autenticazione vanno letti insieme agli altri elementi: non sono la prova automatica della volontà del correntista.
  2. Su che cosa verte l’inganno. Se il cliente non ha disposto il pagamento, si applica il D.Lgs. 11/2010. Se lo ha disposto, ma è stato ingannato sul destinatario o sull’investimento, la tutela passa per gli obblighi di protezione.
  3. Quali anomalie erano visibili alla banca. Frequenza e progressione dei pagamenti, importi, storia del rapporto, svuotamento del conto, beneficiari, causali, contatti con la filiale, avvisi ricevuti.
  4. Quale parte del danno era evitabile. Anche quando la banca non risponde dell’ordine originario, può rispondere di ciò che avrebbe potuto recuperare reagendo tempestivamente alla segnalazione.
  5. Nel caso del consulente, l’affidamento e la condotta del cliente. Qualifica, luogo in cui operava, modulistica, spendita del nome dell’intermediario, rendiconti falsi, durata del rapporto: da mettere a confronto con le eventuali condotte consapevolmente anomale del cliente, che l’intermediario deve allegare e provare.

10. Considerazioni conclusive

Il riparto del rischio non dipende da una sola circostanza: l’autenticazione dell’operazione, l’esistenza della truffa o la consegna di denaro al consulente. Richiede una sequenza di verifiche: chi ha disposto il pagamento, che cosa poteva vedere la banca, quali anomalie erano riconoscibili, come si è comportato il cliente, quale danno era ancora evitabile dopo la segnalazione.

Per le operazioni non autorizzate il sistema protegge il pagatore, e la sentenza C-70/25 ne rafforza la tutela sul piano dei tempi del rimborso. Per i bonifici disposti dal cliente la tutela si sposta sugli obblighi di protezione e sul nesso causale, ed è più stretta. Per le frodi del consulente la responsabilità dell’intermediario discende dall’affidamento organizzato attraverso la propria rete, e si riduce solo davanti a un’acquiescenza consapevole del cliente. Il nuovo regolamento europeo sui servizi di pagamento (PSR), oggetto di accordo politico nel novembre 2025 e non ancora formalmente adottato alla data di questo contributo, introduce un diritto al rimborso per le frodi in cui il truffatore si spaccia per il prestatore del cliente; secondo i testi di compromesso pubblicati dal Consiglio nell’aprile 2026, la tutela non si estende alle truffe di investimento.

Una contestazione generica della truffa o dell’autenticazione raramente basta. Serve ricostruire la singola operazione, il momento in cui la banca avrebbe potuto intervenire e il rapporto tra la condotta dell’intermediario, quella del truffatore e quella del cliente, fin dal reclamo.

Lo Studio Legale LexOpera assiste risparmiatori e utenti di servizi di pagamento nelle controversie con banche e intermediari finanziari, dal reclamo ai ricorsi all’ABF e all’ACF e al giudizio ordinario: si veda la pagina Truffe online e frodi bancarie: la tutela di correntisti e risparmiatori e, più in generale, Diritto Bancario e Finanziario.

Riferimenti

Testo aggiornato al 29 ottobre 2026. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. La soluzione di ogni controversia richiede l’esame dei documenti e delle circostanze del caso concreto.

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