INFORTUNIO SPORTIVO E RESPONSABILITA’ DELLA SCUOLA

infortunio scolastico

La Cassazione con Ordinanza n.  9983 del 10 aprile 2019 ha ribadito il proprio orientamento in tema di infortunio all’interno della struttura scolastica. Precisa la Corte che ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva “incriminata” e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario  che il danno sia conseguenza del fatto illecito, messo in atto con  lo scopo di ledere,  da parte di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto;

Incombe al danneggiato l’onere di dare la prova dell’illecito quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, ivi ricompresa l’illustrazione della difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.

Tali principi di diritto sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione che  ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso  dalla Corte d’Appello di L’Aquila.

La pronuncia trae origine dalla domanda di risarcimento nei confronti del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, nonché della Scuola Elementare e Media e della chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice società in conseguenza del sinistro nel quale era rimasto coinvolto il figlio mentre partecipava ad un torneo di pallamano organizzato dalla scuola. Il ragazzo aveva subito danni cadendo e urtando contro una panchina, e riportando lesioni alla bocca.

Avverso la sentenza che aveva rigettato l’appello, i genitori hanno proposto ricorso per cassazione per  violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 2050, c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. lamentando  che la Corte d’appello abbia «ritenuto non responsabile ex art. 2048 c.c.» la controparte, senza invero considerare il lamentato «mancato rispetto da parte dell’Istituto scolastico della disposizione dell’art. 1, comma 2, del regolamento ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Handball … prescrivente l’obbligo di circondare il terreno di gioco di una fascia di sicurezza di almeno 1 metro sui lati lunghi e di 2 metri sui lati corti, e la mancata predisposizione ed apposizione di apposite ed idonee cautele e protezioni relativamente alle panchine a bordo del campo.

La  Corte ha precisato il proprio orientamento in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante.

L’ipotesi di responsabilità sussiste solo per atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta l’atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell’alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n. 20908)

Riguardo alla valutazione delle prove la Corte ha preso atto che i giudici di merito avevano accertato  e motivato correttamente che l’incidente è avvenuto per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano”. Ravvisando avere la scuola fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell’art. 2048 c.c., ha in particolare ritenuto essersi il sinistro nella specie verificato con modalità tali da non potere essere impedito.

 

Pronunce recenti in materia di infortunio in ambito scolastico

Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale. Ne deriva che, nelle suddette controversie, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.
Tribunale Catania sez. III, 02/01/2019, n.483

 
In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l’onere della prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.
Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018, n.14355

Non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell’azione di una partita (nella specie, lesione della tibia destra a causa dell’ intervento di un compagno mentre stava giocando a calcio durante l’ora di educazione fisica).
Tribunale Savona, 17/02/2018


Assistenza legale in materia di danni, infortunistica, risarcimenti,  assicurazione.

Compila questo form e descrivi il tuo caso.

Provvederemo noi a  ricontattarti per fornirti ogni chiarimento riguardo alla soluzione di controversie e per ottenere il risarcimento nel più breve tempo possibile e senza alcun anticipo di spese legali.

[contact-form-7 id=”58″ title=”Modulo di contatto 1″]

scrivi a  info@lexopera.it

colpa medica descrivi il tuo caso
Contatta lo Studio Legale Lex Opera

 

Area Tematica

Come trovarci

Indirizzo
P.zza Duomo 123
20100 Milano (MI)

Orari
lunedì—venerdì: 9:00–17:00
sabato e domenica: 11:00–15:00

Informazioni su questo sito

Questo può essere un buon posto per presentare te stesso ed il tuo sito o per includere alcuni crediti.

avvocati a firenze
Sei vittima di  un danno, un infortunio o un sinistro stradale a Firenze e provincia? Chiamaci subito per ottenere il risarcimento in modo facile, veloce e senza spese.

Danno infortunio Firenze

Partners

tladvice consulenza societaria e aziendale
Copyright © 2018 | Lexopera.it - Sede: Via F. Paoletti, 24, 50134 Firenze | Telefono: 055.9067007 | Email: info@lexopera.it | P.IVA 06211720484

Privacy | Cookie

Created by domenicopitisci@gmail.com.
xnxx romance stripvidz.info sasha hot bf sexy video bf sexy video analpornstars.net nude porn sex joel torre teleseryeonline.com vandolph السكس الرومانسى vuelasw.com انواع البزاز telugu sax videos pakistanipornstar.com xnx vidoes
افلام سكس حيوانات ونساء pornoarabi.com احلي سكس مصري yamada kun hentai hentaimage.net henti sex comics اب وبنته سكس samyporn.com مصراوي سكس vintage porn mom stepsisterporntrends.com mobile xxx dogs xnxx erobomb.net mass wap
if a lie is not told it cannot become yuri justhentaiporn.com hentai rape comic كسها مولع hailser.com قصص اللواط والشذوذ rashi khanna married pornnporn.com hot indian bbw مقاطع نيك بنات superamateurtube.com كيرا نوير xvidoestelugu orangeporntube.info photo photo sex