Nessun risarcimento al pedone imprudente per l’infortunio dovuto alla caduta

uomo che cade

La responsabilità dell’ente custode è esclusa se il pedone, pur conoscendo le condizioni di un tratto di strada, sceglie di percorrerlo comunque, in questo caso non si può infatti invocare l’imprevedibilità, l’inevitabilità e la non visibilità

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza del 30 marzo 2022  esclude la responsabilità del Comune per la caduta di un pedone in un tratto di strada di proprietà dell’ente.

Dall’istruttoria è emersa la condotta imprudente del pedone, che pur conoscendo le condizioni del tratto di strada in cui si è verificato l’evento, ha scelto comunque di percorrerlo.

Risarcimento danni per caduta da cose in custodia

la causa riguarda la citazione in giudizio dell’ente comunale per chiedere i danni riportati dalla persona a causa di una caduta mentre percorreva a piedi una via in prossimità di un incrocio.
Per l’attore la caduta deve imputarsi alle cattive condizioni del manto stradale e dalla mancanza, in un punto, di un corrimano.
Per questo chiede il risarcimento del danno biologico e morale per un importo complessivo di € 51.568,90 oltre interessi e rivalutazione, previo accertamento della responsabilità del Comune.
Il Comune, costituitosi in giudizio, contesta le richieste attoree, chiede il rigetto della domanda e in subordine la riduzione del quantum richiesto per i danni.

Onere di provare il nesso causale tra caduta e cosa in custodia

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, al termine dell’istruttoria, dopo le conclusionali delle parti decide per il rigetto della le domande attoree perché infondate.
Ricorda prima di tutto che il giudizio è finalizzato ad accertare la responsabilità dell’ente custode ai sensi dell’art. 2051 c.c, il quale prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Dal rapporto di custodia discendono gli obblighi di vigilanza, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adozione delle misure più opportune per evitare che il danno cagioni danni a terzi.

Il nesso di causa tra cosa e danno richiede la prova del nesso di causa in base al principio del “più probabile che non”. Onere da cui è gravato il danneggiato che deve dimostrare che l’evento è conseguenza della condizione lesiva della cosa. Il custode invece, per liberarsi dalla responsabilità ha l’onere di dimostrare la presenza di un fattore esterno capace di interrompere il nesso, ossia il caso fortuito o la forza maggiore, che può essere rappresentato anche dalla condotta dello stesso danneggiato.

La condotta imprudente del pedone è causa esclusiva della caduta

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, l’ente non può essere ritenuto responsabile per danni derivati da cose in custodia.
Dalle dichiarazioni di un testimone è emerso che in realtà le circostanze addotte dall’attore, come l’assenza della ringhiera e i materiali del manto stradale (getto di calcestruzzo senza scanalature) non corrispondono al vero. Le stesse inoltre non presentano i requisiti della imprevedibilità, non visibilità e inevitabilità stante la conoscenza dei luoghi da parte dell’attore. Anche l’addotta presenza di muschio, presente solo nella parte centrale della strada, poteva essere evitata passando sul lato esterno della strada.

Colpa del pedone quindi scegliere di passare nel tratto di strada più scivolosa, consapevole della mancanza del corrimano.

Il Tribunale rileva inoltre il mancato assolvimento, da parte dell’attore, dell’onere probatorio gravante su di lui, visto che lo stesso ha affermato che la caduta era da imputare all’assenza della ringhiera e alle condizioni del manto stradale. Prove che non si possono desumere neppure dalla Ctu, che si è limitata ad accertare le lesioni dell’attore.

“Nella fattispecie in esame deve, allora, ritenersi che il comportamento della vittima, caratterizzato da scarsa attenzione e mancata accortezza, sia stato idoneo da solo a produrre l’evento, essendosi inserito nel determinismo causale con una efficacia propria, capace di escluderne ogni altra. Risulta pertanto interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.”

Da rigettare quindi la richiesta risarcitoria, anche alla luce di giurisprudenza ormai consolidata, per la quale “La responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 c.c. è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l’ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente.”

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