INVESTIMENTI AD ALTO RISCHIO: RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO

Non è configurabile il concorso di concorso di colpa del cliente nella produzione del danno qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, e il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale. E’ questo il  principio espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza della  sez. I civile del 13 maggio 2016.

La vicenda processuale in breve
Con atto di citazione il cliente chiamava in giudizio la Banca Popolare di Novara evocando la nullità del contratto di negoziazione, ricezione, trasmissione di ordini di strumenti finanziari.
La domanda rigettata dal tribunale veniva parzialmente accolta dalla Corte di Appello che però decurtava il risarcimento nella misura dell’80%, perché accertava il concorso di colpa dello stesso danneggiato.
Il cliente quindi ricorreva in cassazione per vedere riconosciuto il risarcimento integrale

La pronuncia della Corte
La suprema corte accoglie il motivo del cliente che censura la sentenza di appello per avere ravvisato un concorso di colpa del cliente nella rilevante misura dell’80%, in quanto il medesimo aveva operato una notevole quantità di operazioni finanziarie ad alto rischio, sopravvalutando la propria esperienza in materia finanziaria e la propria effettiva propensione al rischio.
Afferma la corte infatti che non e’ configurabile un concorso di colpa del cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati, perché lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l’intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall’onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. 29864/2011).
Un concorso di colpa dell’investitore, può ravvisarsi, pertanto, nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, cosi’ concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei piu’ elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento (Cass. 13259/2009; 18613/2015).
Non è rilevante, quindi, la mera circostanza del compimento di numerose operazioni ad alto rischio, stante la mancanza della qualità di investitore professionale in capo al cliente e non può riconoscersi alcun concorso di colpa nella produzione del danno.


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