Un bonifico disposto dopo la telefonata di un falso operatore della banca, un accesso al conto da remoto, un addebito sulla carta mai autorizzato, una piattaforma di trading che chiede nuovi versamenti per restituire il capitale. Le truffe online e le frodi bancarie hanno modalità diverse, ma pongono sempre la stessa domanda: chi deve sopportare la perdita. La risposta dipende dalle regole sui servizi di pagamento e dalla condotta dei soggetti coinvolti, e va costruita fin dal primo reclamo.
Lo Studio Legale LexOpera assiste correntisti, titolari di carte e risparmiatori nei confronti di banche, Poste e altri intermediari, nella fase stragiudiziale, davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e nel giudizio ordinario.
Le situazioni di cui ci occupiamo
- Phishing, smishing e falso operatore: credenziali o codici carpiti con email, SMS o telefonate che sembrano provenire dalla banca, e operazioni eseguite dai truffatori.
- Accesso remoto e furto di identità digitale: programmi di controllo a distanza installati su indicazione del truffatore, sostituzione della SIM, attivazione di nuovi dispositivi.
- Addebiti non autorizzati su conto, carte di pagamento e prelievi, compresi gli addebiti diretti SEPA e i pagamenti ricorrenti mai sottoscritti.
- Bonifici disposti dal cliente perché ingannato sul destinatario o sulla causa del pagamento, ad esempio verso un falso conto di sicurezza o un falso fornitore.
- Truffe di investimento e trading online: piattaforme non autorizzate, falsi broker, investimenti in cripto-attività promossi attraverso social network e applicazioni di messaggistica.
- Consulente finanziario infedele: somme distratte, rendiconti falsi o operazioni non volute da parte di un consulente abilitato all’offerta fuori sede, per le quali la legge prevede la responsabilità dell’intermediario che gli ha conferito l’incarico.
Che cosa fare subito
Le prime ore contano, sia per limitare il danno sia per conservare i diritti. Alcune indicazioni di carattere generale:
- Bloccare carte, credenziali e accessi all’home banking attraverso i canali ufficiali della banca, non attraverso numeri o link ricevuti dal truffatore.
- Segnalare per iscritto alla banca le operazioni non riconosciute, senza indugio, e chiedere espressamente il richiamo (recall) dei bonifici ancora recuperabili.
- Presentare denuncia alle autorità, allegando i dati delle operazioni e dei conti di destinazione.
- Conservare le prove: messaggi, email, registro delle chiamate, schermate delle piattaforme, estratti conto, notifiche dell’app della banca.
Come impostiamo la tutela
Ogni vicenda richiede una ricostruzione puntuale. La giurisprudenza recente mostra che una contestazione generica della truffa raramente è sufficiente: occorre esaminare le singole operazioni e il comportamento di ciascun soggetto.
- Qualificazione delle operazioni, una per una: autorizzate dal cliente o eseguite da terzi. Da questa distinzione dipendono regole, onere della prova e strategia.
- Analisi dei segnali di anomalia che l’intermediario poteva rilevare: frequenza e progressione dei pagamenti, importi, storia del rapporto, beneficiari, avvisi ricevuti.
- Reclamo all’intermediario, redatto in modo completo: le questioni non esposte nel reclamo non possono essere introdotte nel successivo ricorso all’ABF.
- Richiesta dei dati del beneficiario alla banca che ha ricevuto le somme, utile per la denuncia e per ogni iniziativa successiva.
- Ricorso all’ABF o all’ACF, a seconda che la controversia riguardi i servizi bancari e di pagamento o i servizi di investimento, oppure azione davanti al giudice ordinario quando la vicenda lo richiede.
- Coordinamento con il profilo penale della vicenda, in collaborazione con l’area di Diritto Penale dello Studio.
I documenti utili per una prima valutazione
- estratti conto e lista movimenti del periodo interessato;
- contabili delle operazioni contestate e dati dei conti di destinazione;
- messaggi, email, chat e registro delle telefonate con i truffatori;
- segnalazioni, reclami e risposte già scambiati con la banca;
- copia della denuncia;
- per gli investimenti: contratti, rendiconti, ricevute e corrispondenza con il consulente o la piattaforma.
Domande frequenti
La banca può rifiutare il rimborso sostenendo che sono stato imprudente?
Per le operazioni non autorizzate, la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 15 ottobre 2026, causa C-70/25) ha chiarito che il sospetto di negligenza grave del cliente non consente alla banca di rifiutare il rimborso immediato. In pratica la banca deve riaccreditare subito l’importo, con riserva di verificare in un secondo momento la colpa grave del cliente: se la prova, può chiedere la restituzione in tutto o in parte di quanto rimborsato. Resta salva l’ipotesi del sospetto di frode del cliente, comunicato per iscritto all’autorità competente.
Ho disposto io il bonifico, ingannato dal truffatore: ho qualche tutela?
In questo caso l’operazione è di regola considerata autorizzata e non si applica il rimborso previsto per le operazioni non autorizzate. Può tuttavia essere configurabile una responsabilità dell’intermediario se le operazioni presentavano anomalie riconoscibili che avrebbero richiesto un blocco o un avvertimento, oppure se, dopo la segnalazione, la banca non si è attivata con diligenza per recuperare le somme. La valutazione dipende dalle circostanze concrete.
Meglio un ricorso all’ABF o all’ACF oppure una causa in tribunale?
I ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario (per conti e servizi di pagamento) e all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (per i servizi di investimento) sono preceduti da un reclamo all’intermediario, costano poco o nulla (20 euro per l’ABF, restituiti in caso di accoglimento; gratuito l’ACF) e si decidono sui soli documenti, entro soglie di valore di 200.000 e 500.000 euro. Le decisioni non hanno la forza di una sentenza, ma l’intermediario che non le esegue viene reso noto pubblicamente.
La causa in tribunale costa di più e dura di più, ma consente prove testimoniali e perizie, ad esempio sulla dinamica informatica dell’attacco, e si chiude con una sentenza eseguibile. Per i contratti bancari e finanziari va prima tentata la mediazione, condizione che può essere assolta anche con il ricorso all’ABF o all’ACF. La scelta dipende dall’importo, dalle prove disponibili e da ciò che occorre accertare: il confronto completo è nella sezione 8 dell’approfondimento.
Il consulente finanziario si è appropriato dei miei risparmi: chi ne risponde?
Se il consulente era abilitato all’offerta fuori sede, l’intermediario che gli ha conferito l’incarico risponde in solido dei danni da lui arrecati (art. 31, comma 3, del D.Lgs. 58/1998). La responsabilità può essere ridotta o esclusa solo in presenza di una condotta del cliente consapevolmente anomala. La tutela non riguarda invece i sedicenti consulenti di piattaforme non autorizzate.
Per un’analisi giuridica completa, con la giurisprudenza più recente, si veda l’approfondimento Truffe di investimento online e responsabilità degli intermediari.
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non costituiscono parere legale: la tutela possibile dipende dai documenti e dalle circostanze del singolo caso.
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