Chi ha firmato una fideiussione ABI, cioè una fideiussione bancaria con le clausole dello schema ABI, non può più contare su una nullità quasi automatica. Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite hanno ristretto la «scorciatoia» probatoria aperta nel 2021. Le difese però non sono finite: si sono spostate su terreni diversi, alcuni dei quali la Cassazione ha rafforzato proprio nel 2026.
Aggiornato al 6 novembre 2026.
In breve
- Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 resta prova privilegiata solo per le fideiussioni omnibus firmate nel periodo 2002-2005.
- Per le fideiussioni più vecchie, più recenti o specifiche il fideiussore deve provare che l’intesa tra banche riguardava anche il suo contratto. Il provvedimento del 2005 aiuta, ma da solo non basta.
- Se il contratto contiene la clausola di pagamento «a prima richiesta», alla banca basta una richiesta scritta al fideiussore entro sei mesi per evitare la decadenza dell’art. 1957 c.c.
- Le ordinanze della Cassazione di giugno 2026 richiedono però che quella richiesta sia poi coltivata con diligenza: una lettera seguita da anni di silenzio non basta.
- Il fideiussore che è consumatore può far valere la vessatorietà della deroga all’art. 1957 c.c., indipendentemente dallo schema ABI e dalla data della firma.
Dal 2021 al 2026: perché è servito un secondo intervento
Nell’ottobre 2002 l’ABI predispose uno schema di fideiussione omnibus, la garanzia che copre tutti i debiti presenti e futuri del cliente verso la banca. Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d’Italia, allora autorità antitrust del settore creditizio, ritenne contrarie alla concorrenza tre clausole, se applicate in modo uniforme:
- reviviscenza (art. 2): il fideiussore rimborsa le somme che la banca ha dovuto restituire, ad esempio per revocatoria;
- rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. (art. 6): la banca conserva la garanzia senza dover agire entro sei mesi dalla scadenza;
- sopravvivenza (art. 8): il fideiussore risponde anche se il contratto garantito è invalido.
Con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite stabilirono che queste clausole, riprodotte nei contratti «a valle», sono nulle, ma che la nullità è parziale: la fideiussione resta valida per il resto. Il provvedimento del 2005 fu riconosciuto come prova privilegiata dell’intesa e del collegamento con il singolo contratto. Ne abbiamo scritto nel gennaio 2022.
Restavano aperti tre punti, sui quali le sezioni semplici si sono divise tra il 2024 e il 2025:
- Il tempo. La Prima Sezione limitava la prova privilegiata alle garanzie del periodo esaminato (ad esempio Cass. n. 30383/2024); la Terza Sezione riteneva sufficiente che la fideiussione fosse successiva al provvedimento (Cass. n. 20648/2024 e n. 27243/2024).
- Il tipo di garanzia. L’orientamento prevalente escludeva le fideiussioni specifiche, cioè legate a una singola operazione (così la stessa Cass. n. 30383/2024).
- La clausola «a prima richiesta». Una volta caduta la deroga all’art. 1957 c.c., ci si chiedeva se alla banca bastasse una richiesta stragiudiziale per evitare la decadenza o se dovesse agire in giudizio entro sei mesi.
Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025, ha portato le tre domande direttamente alle Sezioni Unite con il rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363-bis c.p.c.
Cosa hanno deciso le Sezioni Unite
La sentenza n. 24825/2026 non nega la tutela antitrust: la riporta dentro le regole ordinarie della prova. Il provvedimento del 2005 vale come prova privilegiata solo entro il suo perimetro; fuori, è un «elemento di prova da solo non sufficiente».
Il tempo (§7.1). La Corte esclude che il provvedimento sia una «fotografia» del solo triennio 2002-2005, ma esclude anche che valga per sempre. Il giudice deve ricostruirne la proiezione: verso il passato, valutando la prassi bancaria uniforme che la Banca d’Italia aveva già rilevato prima dello schema ABI; verso il futuro, valutando il cosiddetto «ritardo» con cui gli effetti dell’intesa si sono dissolti dopo il 2005. Il riferimento normativo è l’art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, che limita il vincolo probatorio delle decisioni antitrust alla loro portata «materiale, personale, temporale e territoriale».
Il tipo di garanzia (§8.2). L’istruttoria del 2005 riguardava lo schema omnibus. Chi impugna una fideiussione specifica deve provare un’intesa o una pratica concordata estesa anche a quel tipo di garanzia. La Corte indica però un percorso praticabile: la standardizzazione delle tre clausole, se non oggetto di trattativa effettiva, può essere indice di pratiche concordate, senza bisogno di provare un elemento soggettivo intenzionale.
Gli strumenti di prova. La Corte richiama l’ordine di esibizione dell’art. 210 c.p.c., da vagliare alla luce dell’art. 3 del d.lgs. n. 3/2017. In ogni caso, anche quando l’intesa risulta provata, la banca può dimostrare che le clausole sono il frutto di una trattativa effettiva e libera.
La clausola a prima richiesta (§10.2). È autonoma dalla deroga all’art. 1957 c.c.: ha una funzione diversa e la Banca d’Italia non l’aveva censurata. Se la deroga cade, la clausola a prima richiesta resta e consente al creditore di evitare la decadenza con un’istanza stragiudiziale inviata al fideiussore nei termini dell’art. 1957 c.c.
Un dettaglio utile per chi cita la sentenza in giudizio: il principio di diritto del §9, alla lettera, riguarda la fideiussione specifica costituita prima o dopo il periodo 2002-2005. Le altre ipotesi, cioè l’omnibus fuori periodo e la specifica nel periodo, sono decise dalla motivazione (§§7.1 e 8.2). Conviene quindi richiamare entrambe, non la sola massima.
Le Sezioni Unite, infine, non si pronunciano sulla seconda parte dell’art. 1957 c.c., che richiede che le istanze del creditore siano «con diligenza continuate». È qui che si gioca buona parte del contenzioso futuro.
Fideiussione ABI: la mappa per scenario
La stessa clausola produce effetti diversi a seconda di tre variabili: il tipo di garanzia, la data della firma e la presenza della clausola a prima richiesta.
| Scenario | Valore del provvedimento n. 55/2005 | Cosa deve provare il fideiussore | Cosa può opporre la banca |
|---|---|---|---|
| Omnibus firmata tra il 2002 e il 2005 | Prova privilegiata | La coincidenza delle clausole con quelle censurate | Una trattativa individuale effettiva e libera |
| Omnibus firmata prima del 2002 o dopo il 2005 | Elemento di prova, da solo insufficiente | La preesistenza o la persistenza dell’intesa alla data della firma | La cessazione della prassi uniforme; la trattativa individuale |
| Specifica, nel periodo 2002-2005 | Elemento di prova, da solo insufficiente | La standardizzazione delle tre clausole anche nelle specifiche | Un uso non uniforme di quei modelli; la trattativa individuale |
| Specifica, fuori dal periodo | Elemento di prova, da solo insufficiente | Entrambe le cose: estensione nel tempo e nel tipo di garanzia | Come sopra |
| Qualunque scenario, con clausola a prima richiesta | Non rileva | Che la richiesta non è arrivata al fideiussore nei termini, o che non è stata poi coltivata con diligenza | La richiesta stragiudiziale tempestiva al fideiussore |
In pratica: la prima riga è l’unica in cui il confronto tra i testi può bastare. In tutte le altre il fideiussore deve costruire una prova sul mercato, e la banca ha spazio per contrastarla.
Per capire in quale riga rientra la tua garanzia servono la data di sottoscrizione, il testo integrale del contratto e la corrispondenza ricevuta dalla banca: trovi l’elenco completo più avanti, oppure puoi scrivere allo studio.
Stato della giurisprudenza al 6 novembre 2026
A poco più di due mesi dalla sentenza, la prima applicazione di merito nota legge le Sezioni Unite in modo più rigido di quanto dicano. Nei mesi precedenti la Cassazione aveva rinviato a nuovo ruolo le cause in attesa del principio.
Tribunale di Genova, 14 settembre 2026, n. 3720
Il caso deciso dalla sentenza n. 3720/2026 riguarda una fideiussione omnibus del gennaio 2006, con importo massimo poi elevato nel 2011 e nel 2012, a garanzia di un conto corrente aziendale; il credito era stato ceduto in blocco due volte. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo su tutti i punti. Due passaggi meritano attenzione.
La prova dell’intesa dopo il 2005. Secondo il Tribunale, le Sezioni Unite avrebbero richiesto la prova di una «nuova intesa», e questa prova dovrebbe consistere in un nuovo provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza. È una lettura più restrittiva del testo. Le Sezioni Unite parlano di intesa preesistente o persistente, non di una nuova intesa; ammettono la prova con «ogni mezzo istruttorio», a cominciare dall’ordine di esibizione; e chiedono al giudice di ricostruire la proiezione temporale del provvedimento del 2005, compreso il «ritardo» nella dissoluzione dei suoi effetti (§§7.1 e 8.2). Pretendere un nuovo provvedimento amministrativo rischia di trasformare un onere di prova in un requisito che il fideiussore non può soddisfare da sé.
La deroga all’art. 1957 c.c. Il Tribunale ha ritenuto valida la clausola n. 6, richiamando Cass. n. 14687/2025 come decisione che avrebbe escluso sia la vessatorietà sia il contrasto con l’art. 33 del Codice del consumo. La lettura di quell’ordinanza porta a una conclusione diversa: la Cassazione ha rigettato il ricorso della società finanziaria e ha confermato che la deroga all’art. 1957 c.c., nella fideiussione prestata da un consumatore, è vessatoria salvo prova di trattativa individuale. Lo conferma Cass. n. 21409/2026, che cita proprio la n. 14687/2025 a sostegno della vessatorietà. La sentenza genovese non precisa se i fideiussori fossero consumatori: il punto va quindi letto con cautela, ma il precedente richiamato non sembra sostenere la conclusione.
Le cause pendenti in Cassazione
Con l’ordinanza interlocutoria n. 23959 del 23 luglio 2026 la Terza Sezione ha rimesso a nuovo ruolo un ricorso su una fideiussione omnibus del 2011, in attesa delle Sezioni Unite. È ragionevole attendersi che i giudizi pendenti vengano decisi applicando i nuovi principi. Sul piano processuale, Cass. n. 21564/2026 ha chiarito che la banca che invoca in appello la clausola a prima richiesta, già presente nel contratto prodotto, svolge una mera difesa e non solleva un’eccezione nuova.
Un parallelo europeo
Con la sentenza del 3 settembre 2026, causa C-60/25, la Corte di giustizia UE ha affermato, in materia di tasso Euribor, che una decisione antitrust vincola il giudice nazionale solo nei limiti della portata materiale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione accertata. Il caso è diverso, perché riguarda un contratto estraneo al mercato dell’intesa; ma il criterio è lo stesso adottato dalle Sezioni Unite.
Cosa è chiuso, cosa resta aperto
Chiuso: nullità solo parziale; prova privilegiata limitata alle omnibus 2002-2005; fideiussioni specifiche non escluse in astratto; autonomia della clausola a prima richiesta.
Aperto: quale prova basti fuori dal perimetro e quanto pesi la vicinanza temporale al 2005; i requisiti della richiesta idonea a evitare la decadenza; come e verso chi la banca debba proseguire dopo la richiesta; gli effetti di ordini di esibizione non rispettati da banche terze; il trattamento dei contratti autonomi di garanzia, che le Sezioni Unite non affrontano espressamente.
Le difese ancora percorribili per il fideiussore
Dopo la sentenza la difesa del fideiussore si costruisce su fatti documentati e su più piani. Li elenchiamo dal più solido al più incerto: nessuno di essi garantisce un esito, e ciascuno va verificato sul singolo contratto.
1. La fideiussione omnibus del 2002-2005
È l’ipotesi in cui l’impostazione del 2021 resta intatta. Contano la data di sottoscrizione, la natura omnibus della garanzia e la presenza delle clausole censurate. Se la deroga all’art. 1957 c.c. cade, torna la regola dei sei mesi; ma se il contratto contiene la clausola a prima richiesta, bisogna verificare anche quando e come la banca si è rivolta al fideiussore.
2. La richiesta della banca ai fini dell’art. 1957 c.c.
Con la clausola a prima richiesta basta un’istanza stragiudiziale, ma le Sezioni Unite la riferiscono a una richiesta inviata al fideiussore nei termini. Gli elementi da verificare sono quindi concreti:
- il destinatario: una diffida rivolta al solo debitore principale non è, di per sé, una richiesta al fideiussore;
- il contenuto: una richiesta di pagamento rivolta al fideiussore, non una semplice comunicazione per conoscenza;
- la ricezione: la comunicazione è un atto recettizio, e la prova dell’arrivo all’indirizzo del fideiussore spetta a chi la invoca (art. 1335 c.c.);
- i tempi: il termine di sei mesi decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale, che nei rapporti bancari coincide spesso con la revoca degli affidamenti o con la decadenza dal beneficio del termine.
3. La diligente continuazione delle istanze
È il punto su cui la Cassazione si è espressa con più chiarezza nel 2026. Le ordinanze n. 21409 e n. 21564 del giugno 2026, richiamando Cass. n. 8232/2026, affermano che non basta aver inviato una richiesta anche stragiudiziale: occorre averla coltivata con diligenza. È un presupposto «autonomo e indefettibile», perché l’art. 1957 c.c. mira a evitare che il fideiussore resti immobilizzato in attesa dell’iniziativa del creditore, con un’esposizione che cresce per interessi e spese. Nei casi esaminati il creditore era rimasto inerte per anni dopo la prima lettera.
Cass. n. 21409/2026 aggiunge che anche una deroga convenzionale valida non esonera il giudice dal verificare se l’inerzia prolungata del creditore sia compatibile con buona fede e correttezza.
Restano aperte due questioni: quanto tempo renda «non diligente» l’attesa e se la prosecuzione debba rivolgersi al debitore principale o possa riguardare il solo fideiussore.
4. Il fideiussore consumatore
È la difesa più trascurata nei commenti alla sentenza, ed è indipendente dallo schema ABI e dalla data della firma. Per la Cassazione la clausola che deroga all’art. 1957 c.c. a favore della banca, in una fideiussione prestata da un consumatore, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. t), del Codice del consumo (Cass. n. 14687/2025; Cass. n. 21409/2026). Tre precisazioni:
- spetta alla banca provare che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale (art. 34, comma 4, Cod. cons.);
- la doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c. non basta a escludere la vessatorietà;
- la deroga non è una clausola «riproduttiva di legge», perché modifica la disciplina dell’art. 1957 c.c. invece di recepirla.
Resta da accertare la qualità di consumatore del fideiussore. Nei casi decisi si trattava di familiari che avevano garantito un finanziamento al figlio o al padre. La Corte di giustizia UE ha riconosciuto la tutela consumeristica a persone fisiche che avevano garantito, con una garanzia immobiliare, il debito di una società con cui non avevano legami professionali (ordinanza 14 settembre 2016, causa C-534/15); il socio o l’amministratore della società garantita richiede una valutazione caso per caso.
5. Le eccezioni del debitore principale
Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.): interessi non dovuti, anatocismo, irregolarità del rapporto garantito. Con la sentenza n. 21651/2026 la Cassazione ha aggiunto che il fideiussore può eccepire anche la concessione abusiva del credito al debitore principale, come condotta colposa del creditore che incide sulla nascita e sull’entità del debito (art. 1227 c.c.), per ottenere una riduzione o l’esclusione della pretesa.
6. Il creditore cessionario
Nel caso deciso dalle Sezioni Unite, come in quello di Genova, il credito era stato ceduto a una società di cartolarizzazione. Quando la titolarità è contestata in modo specifico, l’avviso in Gazzetta Ufficiale deve contenere elementi che identifichino con certezza il credito; pagine web e schermate senza tali elementi non bastano (Cass. n. 21409/2026). Nel caso deciso a Genova, invece, la cessione è stata ritenuta provata da documenti che indicavano il numero del rapporto, e l’importo del credito per l’assenza di una contestazione specifica. Ne abbiamo parlato in un approfondimento sull’art. 58 TUB.
7. La prova antitrust fuori dal perimetro
Resta possibile, ma richiede un lavoro probatorio vero: modelli di fideiussione di più banche coeve alla garanzia, documenti dell’istruttoria del 2005, istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. mirate e motivate. La vicinanza temporale al 2002-2005 rende la prova più agevole; la distanza la rende più difficile. Bisogna considerare il rischio pratico che le banche terze non rispondano o rispondano in parte: il codice di procedura non prevede sanzioni efficaci in questi casi, e la valutazione resta affidata al giudice.
8. Le questioni di confine
La clausola a prima richiesta può contribuire a qualificare il contratto come garanzia autonoma anziché come fideiussione, con effetti sull’applicabilità dell’art. 1957 c.c. e delle eccezioni. Le Sezioni Unite non affrontano espressamente questa ipotesi. In precedenza la Terza Sezione aveva trattato anche un contratto autonomo di garanzia come contratto «a valle» dell’intesa, ritenendo comunque sufficiente la richiesta stragiudiziale al fideiussore (Cass. n. 5179/2025). La qualificazione dipende dal testo complessivo del contratto, non dal solo nome.
Per chi gestisce crediti garantiti
La sentenza sposta il contenzioso sui fatti, e i fatti si documentano prima. Per banche, cessionari e servicer i punti di attenzione sono speculari a quelli del fideiussore:
- mappare le garanzie in portafoglio per data, tipo (omnibus o specifica), clausole presenti e presenza della clausola a prima richiesta;
- conservare i modelli contrattuali usati nel tempo e la documentazione di eventuali trattative individuali, che è la principale prova contraria indicata dalle Sezioni Unite;
- indirizzare la richiesta di pagamento al fideiussore, con intimazione chiara e prova della ricezione, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale;
- dare seguito alla richiesta in tempi ragionevoli: dopo le ordinanze del 2026 una lettera non seguita da iniziative per anni espone alla decadenza;
- trattare con attenzione i fideiussori consumatori, per i quali la deroga all’art. 1957 c.c. è esposta al sindacato di vessatorietà;
- in caso di cessione, conservare gli elementi che identificano il singolo credito nell’operazione di cessione in blocco.
Cosa portare a un primo esame del contratto
Le valutazioni descritte sopra dipendono quasi tutte da date e documenti. Per un primo esame servono:
- il contratto di fideiussione, con la data di sottoscrizione ed eventuali atti successivi che ne hanno modificato l’importo;
- il contratto garantito (conto corrente, mutuo, finanziamento);
- tutte le lettere e PEC ricevute dalla banca o da società di recupero, con buste, ricevute di consegna o avvisi di ricevimento;
- la comunicazione di revoca degli affidamenti o di decadenza dal beneficio del termine inviata al debitore principale, se disponibile;
- gli atti giudiziari ricevuti (decreto ingiuntivo, precetto, atti di pignoramento);
- l’eventuale avviso di cessione del credito;
- notizie sul proprio rapporto con il debitore principale (familiare, socio, amministratore), rilevanti per la qualità di consumatore.
Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo, ricorda che l’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica: i tempi contano più di ogni altra cosa. Per un esame della tua posizione puoi contattare lo studio o consultare la pagina sulle controversie bancarie e finanziarie.
Domande frequenti
La mia fideiussione con clausole ABI è nulla?
Sono nulle, quando ne ricorrono i presupposti, solo le tre clausole censurate: la garanzia resta valida per il resto. Dopo la sentenza n. 24825/2026 il solo confronto tra i testi basta per le fideiussioni omnibus firmate tra il 2002 e il 2005; negli altri casi serve una prova ulteriore.
Ho firmato nel 2010: posso ancora contestare la fideiussione?
Sì, ma occorre dimostrare che nel 2010 la prassi uniforme delle banche era ancora in atto, con documenti e, se necessario, con l’ordine di esibizione. Conviene valutare in parallelo le altre difese: decadenza ex art. 1957 c.c., vessatorietà se sei consumatore, eccezioni sul debito principale.
Le fideiussioni specifiche sono escluse?
No. Le Sezioni Unite ammettono la tutela anche per le garanzie legate a una singola operazione, ma chiedono di provare che le tre clausole erano standardizzate anche in quel tipo di contratto.
La banca mi ha mandato solo una lettera: è decaduta?
Dipende. Se il contratto contiene la clausola a prima richiesta, una lettera al fideiussore entro sei mesi evita la decadenza. Ma le ordinanze della Cassazione del 2026 richiedono che l’iniziativa sia poi coltivata con diligenza: se alla lettera sono seguiti anni di inerzia, la questione resta aperta.
Sono un familiare del debitore e non ho rapporti con la sua attività: cambia qualcosa?
Può cambiare molto. Se sei consumatore, la clausola che dispensa la banca dal rispetto dell’art. 1957 c.c. è considerata vessatoria, salvo che la banca provi una trattativa individuale.
Il credito è stato ceduto a un’altra società: posso contestarlo?
Puoi contestare in modo specifico che il tuo credito rientri nella cessione. Una contestazione generica, invece, di solito non basta.
Cosa devo fare se ricevo un decreto ingiuntivo come fideiussore?
Rispettare il termine di 40 giorni per l’opposizione e far esaminare subito contratto, date e corrispondenza: molte difese dipendono da documenti che vanno raccolti all’inizio.
Fonti
Decisioni della Corte di cassazione (testi integrali su SentenzeWeb – Italgiure):
- Cass., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825
- Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994
- Cass., Sez. III, ord. interlocutoria 23 luglio 2026, n. 23959
- Cass., Sez. III, ord. 24 giugno 2026, n. 21651
- Cass., Sez. III, ord. 24 giugno 2026, n. 21564
- Cass., Sez. III, ord. 23 giugno 2026, n. 21409
- Cass., Sez. III, ord. 2 aprile 2026, n. 8232
- Cass., Sez. III, ord. 31 maggio 2025, n. 14687
- Cass., Sez. III, ord. 27 febbraio 2025, n. 5179
- Cass., Sez. I, ord. 25 novembre 2024, n. 30383
- Cass., Sez. III, ord. 21 ottobre 2024, n. 27243
- Cass., Sez. III, ord. 24 luglio 2024, n. 20648
Altre fonti:
- Banca d’Italia, provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005
- Tribunale di Genova, sez. VI, 14 settembre 2026, n. 3720
- Corte di giustizia UE, 3 settembre 2026, causa C-60/25
- Corte di giustizia UE, ord. 14 settembre 2016, causa C-534/15
- Art. 1957 c.c., art. 1945 c.c., art. 33 Cod. cons., art. 7 d.lgs. n. 3/2017
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce parere legale: ogni fideiussione va valutata sul testo del contratto e sui documenti del caso.
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