INTERESSI: ONERE DELLA PROVA NELLE CONTROVERSIE BANCARIE

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L’onere della prova della pattuizione scritta degli interessi e delle  condizioni economiche del rapporto di conto corrente ricade sulla Banca. Il correntista, infatti, chiedendo l’accertamento o la ripetizione dell’indebito, in relazione al rapporto di conto corrente, è onerato solamente dell’allegazione e prova dei pagamenti da lei svolti e dell’assenza di causa. Quest’ultimo elemento, essendo negativo, non può essere provato dalla correntista, bensì solo allegato: l’onere di fornire la prova del fatto positivo contrario, ossia della sussistenza del titolo, quindi, ricade sulla Banca. E’ il principio applicato dal tribunale di Pavia nella ordinanza del 12 aprile 2018, con cui ha accolto il ricorso del correntista della banca per la restituzione di oneri e competenze.

La cliente chiedeva infatti nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. l’accertamento del saldo del conto corrente bancario, ancora aperto, una volta eliminati gli addebiti illegittimi operati dalla banca complessivamente per circa euro 30.000.

La cliente,  infatti, contestava lo svolgimento dei rapporti di contocorrente bancario e la concessione di affidamenti, nonostante la mancata stipula per iscritto dei relativi contratti e, pertanto, sosteneva l’illegittimità dell’addebito di interessi ultralegali, della relativa capitalizzazione, di spese, c.m.s., di interessi basati sull’applicazione di giorni valuta non corrispondenti alla data di effettiva realizzazione delle operazioni sui conti.

Il giudice rilevava che l’onere della prova della pattuizione scritta delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente ricade sulla Banca. Il cliente deve solo allegare prova dei pagamenti svolti e dell’assenza di causa.

Nel caso di specie la banca ha fornito copia di un solo contratto di conto corrente. La cliente, invece, ha prodotto gli estratti conto completi per entrambi i rapporti, provando, cosi, di aver effettuato i pagamenti. In sostanza la banca non ha prodotto il contratto scritto da cui risultava  la concessione del finanziamento per apertura di credito, e quindi il tasso di interesse applicato.

Quindi, il CTU h ricalcolato il saldo applicando gli interessi al tasso sostitutivo di cui all’art.117 TUB.

Riguardo alla  prescrizione, il giudice ha stabilito che, spetta alla Banca provare il limite di detto affidamento al fine di verificare quali tra le rimesse potesse avere eventuale funzione solutoria; in mancanza di detta prova l’eccezione di prescrizione andrà rigettata, in quanto le rimesse dovranno considerarsi tutte di natura ripristinatoria.
Tutte le annotazioni sul conto, tranne quelle effettuate per ripianarne lo scoperto, rientrano nella disciplina generale del rapporto e, quindi, diventano esigibili solo a partire dalla sua chiusura.
Riguardo l’anatocismo, in assenza di stipula per iscritto e a condizione di reciprocità,  la capitalizzazione degli interessi passivi non può essere applicata essendo il contratto precedente alla delibera CICR 9/02/2000.

Link e documenti:
Ordinanza tribunale di Pavia 21/4/2018



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