Va risarcito il danno morale derivante dalla falsa accusa di aver una relazione extraconiugale, ove questo comporti una lesione dell’onore e la reputazione dell’attore, provocando un turbamento della sua vita familiare e professionale.
La corte di Cassazione con Ordinanza 17580 depositata il 4/7/2018 si esprime sulla quantificazione del danno, conseguente alla deliberata costruzione e diffusione di false notizie circa presunte relazioni extraconiugali e un imminente divorzio del professionista, ben noto in ambito di una piccola comunità.
Il responsabile della diffusione di false notizie, aveva fatto anche un falso audio con voci maschili e femminili e lo aveva fatto ascoltare a tutti all’interno della comunità, compreso il parroco.
E’ quindi corretta la sentenza perché, non ha affatto liquidato il danno non patrimoniale sulla base della sola dimostrazione della lesione del diritto, ma ha al contrario accertato in concreto l’esistenza del pregiudizio
Secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno dato conto analiticamente degli elementi di fatto dai quali si desume l’esistenza d’un turbamento dell’animo dell’attore, e quindi d’un danno non patrimoniale: ovvero la diffusione avuta dalla notizia, il clamore che suscitò, i cicalecci prolungati tra i compaesani, le voci sulla probabilità d’un imminente divorzio dalla propria consorte.
Ovviamente, il danno conseguente al turbamento è stato accertato con l’unico modo in cui è possibile accertare giudizialmente un moto dell’animo: il ricorso agli indici esterni ed alle presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., desunte dalla percezione che hanno avuto i componenti della comunità.
Link e documenti:
Ordinanza 17580/2018
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