Multa annullata se la segnaletica è ingannevole

tutor in strada per controllo velocita

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Per il Giudice di Pace di Latina va segnalato con idonea cartellonistica che il dispositivo elettronico può essere utilizzato sia come autovelox che come tutor rilevando anche velocità media

Tutor: sanzione annullata se la segnaletica è ingannevole

Rischia di essere dichiarata illegittima la multa per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite dispositivo Tutor se non è correttamente presegnalata la presenza di un dispositivo che consente anche il controllo della velocità media.
Infatti, se l’apparecchio può essere utilizzato sia come autovelox che come tutor, non è sufficiente la dicitura riguardante il solo “controllo elettronico della velocità” in quanto potenzialmente ingannevole per i conducenti che non si rendono conto che potrà essere effettuato il controllo della velocità media.

L’amministrazione è tenuta a rispettare il principio di trasparenza segnalando tramite cartellonistica verticale che il rilevamento della velocita viene effettuato attraverso due telecamere, all’inizio e alla fine del tracciato, e non solo in un preciso punto come l’autovelox.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Latina nella sentenza n. 835/2021 riguardo un verbale emesso dalla Polizia Locale per violazione dei limiti di velocità riscontrata tramite dispositivo Tutor. Nel valutare l’istanza, il magistrato onorario ritiene fondata (e assorbente) la doglianza riguardante l‘omessa corretta presegnalazione dell’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità media.

Dispositivi che fungono da autovelox e da tutor

Punto nodale della doglianza riguarda proprio la circostanza che l’apparecchiatura stessa può essere adoperata sia come rilevatore della velocità puntuale, ovvero autovelox in postazione fissa, che come “Tutor”, ovvero come rilevatore della velocità media. Tuttavia, nonostante cambi la modalità di accertamento della velocità, la segnaletica inerente l’apparecchiatura resta la medesima e per questo viene ritenuta ingannevole dal giudicante.
Questo perché la circostanza che il rilevatore possa funzionare sia come autovelox che come tutor va adeguatamente segnalata, in quanto il conducente deve essere in grado di comprendere che va incontro a rilevazione della velocità media.

In tal caso, secondo il giudice, non basta segnalare soltanto che l’apparecchio effettua il “controllo elettronico della velocità”, come avvenuto nel caso in esame in cui non è presente segnaletica inerente alla “porta di uscita” e l’apparecchiatura nel suo insieme non è stata segnalata come rilevatore della velocità media.

Va indicato il rilevamento della velocità media

Nonostante il Comune si sia premurato di dare la debita pubblicità on-line delle modalità periodiche di uso dell’apparecchio, secondo il Giudice di Pace lo stesso, il quale nella sua interezza può funzionare in due modi, rischia di apparire agli occhi del conducente come un semplice autovelox qualora la segnaletica non indichi chiaramente che su quel tratto di strada si realizza un rilevamento della velocità media.

Di conseguenza, l’utente della strada viene messo in grado di sapere se l’accertamento ha avuto ad oggetto la velocità puntuale ovvero la velocità media (come nel caso di specie) soltanto dal verbale di accertamento della violazione, con notifica differita.

Per il magistrato onorario non è affatto indifferente per il conducente conoscere le modalità in cui viene misurata la velocità, considerato che la violazione di superamento del limite di velocità può essere concretata anche per una variazione minima, rispetto alla tolleranza calcolata.

Obbligo di trasparenza della P.A.

La sentenza richiama anche un precedente del Giudice di Pace di Como che, nella sentenza n. 1048/13, ha affermato che sono nulle tutte le multe dei tutor segnalati solo con il cartello “controllo elettronico della velocità”, in quanto la segnaletica verticale di preavviso deve indicare espressamente che il rilevamento della velocità viene effettuato attraverso due telecamere poste all’inizio e alla fine di un tracciato e non già in un preciso punto, come nel caso dell’autovelox.
Dunque, nel caso in esame, la segnaletica adottata, pur essendo del tutto conforme a legge per l’uso dell’apparecchio come autovelox, non appare idonea a segnalare il medesimo apparecchio in funzionalità tutor.
Questo determina l’illegittimità dell’accertamento che risulta non corrispondere al generale principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione e, in particolare, all’obbligo di trasparenza sancito, in primo luogo, dalla Circolare Maroni e successivamente dalla Circolare Minniti, relativa alla trasparenza per le multe stradali, laddove si è chiarito che l’impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto “delle esigenze di informazione dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione”.

Il giudice dichiara dunque l’annullamento dell’ordinanza opposta e del sotteso verbale, non avendo il Comune adottato un comportamento trasparente nel rilevamento della velocità e nell’accertamento della violazione.


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