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Il Giudice di Pace di Roma annulla la multa per violazione dei limiti di velocità non avendo la P.A. prodotto documentazione idonea a verificare la taratura iniziale e quella periodica del dispositivo
Eccesso di velocità: l’apparecchiatura deve essere sottoposta a taratura
Gli apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, ricadenti nell’ambito della c.d. “metrologia legale” devono garantire la correttezza delle relative misurazioni e dunque essere periodicamente sottoposti a taratura.
Le vediche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, infatti, garantiscono la custodia e la permanenza della funzionalità delle apparecchiature ingenerando quel ragionevole affidamento che rischia di degradare in assoluta incertezza nel caso in cui queste non vengano effettuate.
Il provvedimento opposto viene censurato sotto plurimi profili e il giudice capitolino ritiene meritevole d’accoglimento la doglianza inerente la nullità dell’accertamento contenuto nel verbale presupposto all’ordinanza impugnata per inattendibilità dell’apparecchiatura utilizzata.
Metrologia legale: gli apparecchi devono essere precisi e affidabili
Si tratta di apparecchi che ricadono nell’ambito della c.d. “metrologia legale” e, per garantire la correttezza delle relative misure, è necessario a detta del giudicante che questi siano periodicamente tarati.
Sul punto, si rammenta come la Suprema Corte (cfr. sent. n. 8515/2001) abbia chiarito che “la contestazione dell’idoneità della fonte di prova (in sede d’opposizione ai sensi dell’art. 205 C.d.S.) sottopone la P.A. all’onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione” Pertanto, non grava su parte ricorrente, bensì su parte resistente (l’amministrazione) l’onere di dimostrare il funzionamento corretto/scorretto delle apparecchiature di rilevamento.
Tale conclusione è suffragata da costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5095/1999) secondo cui “con l’opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, rispettivamente dall’amministrazione e dall’opponente (…) ne consegue che, ove l’amministrazione non adempia l’onere di dimostrare compiutamente l’esistenza di fatti costitutivi dell’illecito” l’opposizione dovrà essere accolta.
Verifiche periodiche di funzionalità e taratura
In tale occasione, il Giudice delle legge ha menzionato l’art. 142, comma 6, C.d.S. a norma del quale, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di “apparecchiature debitamente omologate”. Una soluzione normativa che “si giustifica per la peculiarità della fattispecie concreta che – allo stato attuale della tecnologia – rende impossibile o sproporzionatamente oneroso riprodurre l’accertamento dell’eccesso di velocità in caso di sua contestazione”.
Il bilanciamento realizzato dall’art. 142 C.d.S. ha dunque per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall’altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato.
In definitiva, tale “bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici”.
Ragionevole affidamento
Dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, deriva un ragionevole affidamento che, tuttavia, degrada in assoluta incertezza qualora queste non vengono effettuate.
Ed è per tali ragioni che l’art. 45, comma 6, C.d.S. è stato dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
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