Nell’annullare la sanzione ingiunta, il giudice, ha motivato che, dalla documentazione fotografica prodotta, é emersa con palmare evidenza, la scarsa visibilità dell’apparecchiatura non facilmente contraddistinguibile anche per la tipologia della forma e l’ uniformità del colore che hanno indotto l’automobilista a confondere il dispositivo con un palo della segnaletica stradale ivi apposta in concomitanza.
Il Giudice ha fatto riferimento alla sentenza 15899/2016 della Suprema Corte di Cassazione la quale ribadisce “l’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo o di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.Link e documenti:
Sentenza n. 1682/2017 GdP di Firenze
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