COLPA MEDICA: RISARCIMENTO PER RITARDO DIAGNOSTICO

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7260 del 23.03.2018 , si è pronunciata sulla colpa medica derivante dalla tardiva diagnosi di una patologia neoplastica, per la condizione esistenziale di materiale impedimento a scegliere “cosa fare” nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua.
La tutela risarcitoria della situazione soggettiva si risolve, pertanto, nell’immediata protezione giuridica del valore supremo della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica quale è il confronto con la realtà della fine della vita. Una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto non richiede  l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, in ordine alle scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se avesse avuto tempestiva consapevolezza delle proprie effettive condizioni di salute,  potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa.

Al giudizio sulla colpa medica era stata convenuta l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Roma, e le compagnie assicuratrici chiamate a fini di manleva. La corte territoriale, in dissenso rispetto alla decisione del primo giudice, aveva rilevato come, benché i medici si fossero resi effettivamente responsabili della tardiva diagnosi dell’adenocarcinoma polmonare trascurando di avviare il paziente ai necessari approfondimenti diagnostici, era comunque emersa l’insussistenza di alcun nesso di causalità tra l’omissione dei medici convenuti e il decesso. Sotto altro profilo, la corte territoriale ha sottolineato come le attrici avessero totalmente omesso di allegare alcunché in ordine alle scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se avesse avuto tempestiva consapevolezza delle proprie effettive condizioni di salute, dovendo pertanto escludersi l’avvenuta dimostrazione di alcuna conseguenza risarcibile in favore delle stesse.

Contro la sentenza di appello viene proposto ricorso per cassazione dai ricorrenti.  Principale rilievo delle doglianze avanzate nei confronti della sentenza del giudice territoriale appare la parte in cui ha ritenuto non adeguatamente allegate e comprovate, dalle attrici, le circostanze di fatto concernenti il danno consistito nell’imposizione, a carico del paziente, di una condizione esistenziale di materiale impedimento a scegliere ‘cosa fare’ nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto.

Risulta che le parti avevano allegato, sin dall’iniziale instaurazione del giudizio, tanto la denuncia, da parte del paziente, di forti dolori alla base dell’emitorace destro in occasione della prima visita radiologica, quanto la costante accusa della ridetta rilevante e persistente sintomatologia dolorosa in occasione delle diverse visite specialistiche effettuate. Deve pertanto ritenersi che le circostanze di fatto consistenti nella sopportazione di una condizione esistenziale di ‘forte’ o ‘rilevante’ dolore fisico (e dunque di materiale apprezzabile sofferenza) sin dal primo contatto con i convenuti, fossero state debitamente dedotte in giudizio dalle originarie attrici.

La rimproverabilità del comportamento colposo dei medici convenuti, come esposto dai parenti del paziente deceduto, consiste nell’avere compromesso – non avviando tempestivamente il paziente ai doverosi approfondimenti diagnostici -, non tanto (o non solo) l’evitabilità dell’evento letale, quanto (e soprattutto) le possibilità di un apprezzabile prolungamento della vita residua (quale possibile effetto di un’eventuale terapia avviata in epoca anteriore), o anche solo la qualità di tale ridotta prospettiva esistenziale, che non sarebbe stata certamente pregiudicata da una tempestiva (e dunque anteriore) conoscenza, da parte del paziente, delle proprie effettive e reali condizioni di salute.

Sulla esistenza della colpa medica quindi, osserva il Collegio come la corte territoriale sia incorsa in errore un evidente equivoco, atteso che il danno nella specie denunciato dalle attrici non può in nessun modo farsi consistere nella perdita di specifiche possibilità esistenziali alternative, necessariamente legate alle particolari scelte di vita non potute compiere dal paziente, bensì con la perdita diretta di un bene reale, certo ed effettivo, non configurabile alla stregua di un quantum  di possibilità di un risultato o di un evento favorevole, ma apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto; e dunque quale situazione soggettiva suscettibile di darsi ben prima di qualunque scelta personale che si voglia già compiuta, o di là da compiere; e ancora, al di là di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità, degli eventuali possibili contenuti di tale scelta.

Conclude la Suprema Corte che la tutela (risarcitoria) della situazione soggettiva in esame si risolve, pertanto, nell’immediata protezione giuridica di una specifica forma dell’autodeterminazione individuale (quella che si esplica nella particolare condizione della vita affetta da patologie ad esito certa- mente infausto) e, dunque, del valore supremo della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica; una situazione soggettiva che deve ritenersi fatalmente e direttamente violata dal colpevole ritardo diagnostico della patologia ad esito certamente infausto di cui si sia reso autore il sanitario chiamato a risponderne.


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