CADUTA DALLE SCALE: RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO?

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Il condominio non è responsabile del danno nei confronti di un condòmino, a causa di una rovinosa caduta avvenuta nel corpo scala.  La presenza sulle scale di accesso al condominio di sostanza oleosa ascrivibile al comportamento di un terzo, costituisce fattore causale esterno sufficiente ad integrare il caso fortuito ed a escludere, conseguentemente, la responsabilità del condominio per il danno da cose in custodia ex art. 2051 Cc. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sezione civile, nell’ordinanza n. 10154, pubblicata il 27 Aprile 2018.

Il fatto e la decisione.

Il proprietario di uno degli appartamenti citava in giudizio il proprio Condominio per chiedere la condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta sulle scale condominiali. In primo e secondo grado i giudici di merito hanno respinto la domanda.
Il danneggiato ricorreva in cassazione ritenendo che i giudici di merito non abbiano ben interpretato la fattispecie, riconducendola nella previsione di cui all’articolo 2051 codice civile, a mente del quale: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito “.

Secondo la Suprema Corte i giudici di merito hanno ben valutato e motivato la sentenza, dato che la Corte di appello ha chiaramente ritenuto l’evento ascrivibile al fatto del terzo che ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dello stesso, richiamando pertinente giurisprudenza al riguardo, ritenendo certa, sia pure in base a un ragionamento presuntivo «l’addebitabilità della presenza della sostanza oleosa ad un terzo» e precisando che, alla luce del principio di diritto riportato in quella sentenza, «la non identificazione del terzo non costituisce elemento ostativo alla ritenuta sussistenza del fortuito», considerato dalla Corte territoriale connotato, nella specie, da imprevedibilità ed inevitabilità.

Quindi la responsabilità per cose in custodia non può trovare ingresso tutte le volte in cui il sinistro sia occorso a causa di un fatto del terzo.  In altre parole, il sinistro si è generato a causa della presenza di un elemento non riconducibile alla sfera di dominio del condominio, tanto da escluderne qualsivoglia responsabilità (vedi anche Ordinanza 25856 del 31.10.2017, con cui, in un caso simile,  era stata respinta la richiesta risarcitoria con la seguente motivazione:

Nella specie la ricorrente era caduta dalle scale scivolando sui residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali, e che tale circostanza rappresentava un evento estraneo alla sfera di custodia dell’amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito, e quindi costituiva l’unica causa del danno, il che era sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall’articolo 2051 codice civile“).

In conclusione la giurisprudenza di legittima è costante nell’affermare che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come nel caso in specie), di aver adottato un comportamento prudente e adeguato ai luoghi.

Con particolare riferimento al riparto probatorio tra danneggiato e custode in caso di caduta sulle scale, sentenza della Corte di Cassazione n. 12744/2016  ha precisato che il danneggiato deve anzitutto dimostrare il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi, che è uno dei presupposti richiesti per l’accertamento della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.  In mancanza di tale prova, il custode non è tenuto a dimostrare il caso fortuito, in quanto non è configurabile alcuna responsabilità nei suoi confronti.

Va anche osservato che la presumibile conoscenza dei luoghi, perchè frequentati quotidianamente, secondo la Suprema Corte esclude il diritto al risarcimento in caso di caduta dalle scale, essendo  in sé un elemento idoneo a provare la mancanza del nesso causale tra cosa e il sinistro, ove vi sia la consapevolezza dei disagi che ci sono e si sia in grado, quindi, di gestire il pericolo con una preventiva attenzione (cfr, Cassazione Civile 17199/2015)

Link e documenti:
Corte di Cassazione, ordinanza III sezione civile pubblicata il 27 Aprile 2018


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