AL CONIUGE DIVORZIATO SPETTA LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Avvocato divorzio firenze

Il Giudice Unico della Sezione Giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti con sentenza 21 febbraio 2018, n. 5  ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità ad una vedova divorziata che non percepiva l’assegno periodico di mantenimento periodico poiché assegno previsto dall’art. 5 della legge sul divorzio, poiché corrisposto in corrisposto in unica soluzione in esecuzione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,  con la costituzione di un usufrutto. Proprio la esistenza del diritto di usufrutto ha permesso al giudice dei conti di coordinare il diritto alla pensione di reversibilità con la l’art. 9 della legge sul divorzio che  attribuisce il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge che sia “titolare di assegno.

La disciplina dell’attribuzione all’ex coniuge divorziato del trattamento pensionistico di reversibilità, soprattutto ove si tratti di ripartirlo con il coniuge superstite, è da sempre oggetto di copiosa giurisprudenza.

In particolare divergenze applicative hanno interessato il significato da attribuire al testo letterale dell’art. 9, 2° comma, Legge n. 898/1970, nella parte in cui statuisce che in caso di morte dell’ex coniuge “(..) il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5, alla pensione di reversibilità (..).  Il legislatore con la norma interpretativa dell’art. 5 legge 263/2005 sancisce definitivamente che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5Legge n. 898/1970 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento in capo all’exconiuge divorziato, al momento della morte dell’ex coniuge pensionato e della richiesta della pensione di reversibilità, dell’assegno medesimo da parte del Tribunale.

La corte dei Conti ritiene di dare seguito ad una tesi progressista  interpretando le previsioni della legge sul divorzio alla luce dei principi generali del diritto delle obbligazioni e dei contratti.
La legge sul divorzio, a seguito delle modifiche del 1987, prevede che l’assegno possa essere corrisposto attraverso prestazioni periodiche oppure in unica soluzione (art. 5, comma 8 “Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”).
L’identificazione delle modalità di soddisfacimento dell’obbligo di versamento dell’assegno divorzile, dunque, è logicamente successiva ad ogni valutazione relativa alla titolarità dell’assegno divorzile, il cui esito positivo necessariamente presuppone.
Il versamento una tantum non può dunque escludere la spettanza della pensione di reversibilità per carenza di titolarità dell’assegno divorzile, atteso che, al contrario, esso, costituendo atto di adempimento di un obbligo ex lege, ne assevera inequivocamente l’esistenza.

Ritiene il Giudice che la sola differenza esistente tra la corresponsione periodica e quella una tantum è che quest’ultima non può essere imposta d’ufficio dal Giudice civile dovendo essere il frutto dell’esercizio della libera autonomia privata bilaterale di entrambi gli ex coniugi (Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810), autonomia che può legittimamente spiegarsi atteso che non ha natura preventiva ma successiva al venir in essere delle cause di scioglimento del matrimonio (come è noto la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, salvo qualche flebile apertura – Cass., 12 dicembre 2012, n. 23713, considera nulli gli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno divorzile).
Nel caso concreto, dunque, la sentenza del Tribunale civile aveva accertato l’esistenza dei presupposti per la corresponsione dell’assegno divorzile, il cui soddisfacimento è stato fissato una tantum ex art. 5, comma 8, legge 898/1970, tra l’altro, attraverso la costituzione di un diritto di usufrutto in favore della ricorrente.

Conclude il giudice che,  essendo la prestazione titolata (è noto come, in relazione a fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità e una certa dottrina abbia parlato di “adempimento traslativo”), la costituzione del diritto di usufrutto risultante dalla sentenza n. 11141/1988, costituisce tecnica e modalità adempitiva una tantum dell’assegno divorzile che assevera la “titolarità dell’assegno” (di cui discorre l’art. 9, comma 2, legge 898/1970), con conseguenziale spettanza del diritto alla pensione di reversibilità.
Quindi, accoglie il ricorso dichiarando il diritto della ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità, con condanna dell’INPS alla corresponsione della stessa, con decorrenza dalla data della morte del de cuius.

Link e documenti:
Sentenza  21 febbraio 2018, n. 5 (banca dati Corte dei Conti)


Sei alla ricerca di assistenza per fare valere i tuoi diritti? LexOpera è lo studio legale a portata di mano per l’assistenza in tema di pensione di reversibilità,  diritti delle persone, famiglia,  cittadinanza.

Chiamaci ora, descrivi il tuo caso o prenota un appuntamento in studio per un colloquio di orientamento e senza alcun anticipo di spese.

scrivi a  info@lexopera.it

studio legale firenze descrivi il tuo caso                      studio legale firenze - chiamaci

Area Tematica

Come trovarci

Indirizzo
P.zza Duomo 123
20100 Milano (MI)

Orari
lunedì—venerdì: 9:00–17:00
sabato e domenica: 11:00–15:00

Informazioni su questo sito

Questo può essere un buon posto per presentare te stesso ed il tuo sito o per includere alcuni crediti.

avvocati a firenze
Sei vittima di  un danno, un infortunio o un sinistro stradale a Firenze e provincia? Chiamaci subito per ottenere il risarcimento in modo facile, veloce e senza spese.

Danno infortunio Firenze

Partners

tladvice consulenza societaria e aziendale
Copyright © 2018 | Lexopera.it - Sede: Via F. Paoletti, 24, 50134 Firenze | Telefono: 055.9067007 | Email: info@lexopera.it | P.IVA 06211720484

Privacy | Cookie

Created by domenicopitisci@gmail.com.