I DANNI PROVOCATI DA ANIMALI PER STRADA

danni per cinghiale in strada

Secondo la Cassazione, ordinanza 29 maggio 2018, n. 13488, la responsabilità per i danni a terzi debba essere imputata all’ente (Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc.) a cui siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.

Spetta al danneggiato, in virtù delle regole generali,  la prova della condotta colposa ascrivibile all’Ente responsabile, nonché del nesso di causalità tra tale condotta e l’evento dannoso.

Questi i principi di diritto statuiti dalla Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, nell’ordinanza n. 13488, depositata in data 29 Maggio 2018.

La vicenda riguarda un automobilista che citava in giudizio l’Amministrazione provinciale e la Regione, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura a seguito di una collisione con un cinghiale che, improvvisamente, attraversava la carreggiata.

Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale condannava sia la Regione che la Povinciia convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 2052 Cc (<<Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.>>.).

Sull’impugnazione proposta dall’Amministrazione provinciale la Corte d’Appello di Roma dichiarava nulla la sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, condannava la stessa al risarcimento del danno nei confronti dell’originario attore.

Sosteneva il giudice d’appello che dall’istruttoria sarebbe emersa la condotta colposa dell’Amministrazione provinciale, cui era demandato il potere di adottare tutte le misure necessarie per prevenire i danni causati dagli animali selvatici (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), ritenendo invece la Regione estranea alla vicenda, in considerazione del fatto che la stessa aveva solo compiti di programmazione e di coordinamento della pianificazione faunistica.

La Corte di Cassazione osserva preliminarmente che è necessario individuare su chi grava il potere di controllo della fauna selvatica, se alla Provincia, alla Regione ovvero su entrambe.

Richiamato in proposito l’art. 14 L. 142/1990 sulle autonomie locali, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative di protezione della fauna selvatica, nonché la L. 157/1992, <<si evince che la Regione ha una competenza essenzialmente normativa, mentre alle Province spetta l’esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione, nell’ambito del loro territorio. … E’ inoltre previsto che le Province stipulino apposite polizze assicurative per il risarcimento dei danni, senza espressa limitazione ai danni alle coltivazioni e non altrimenti risarcibili … Nell’ambito dei danni non altrimenti risarcibili – si riconosce che l’ente gestore del territorio, tenuto all’indennizzo e interessato alla stipula dell’assicurazione, è la Provincia, pur se essa possa provvedere anche tramite l’utilizzazione di fondi regionali.>>.

Ciò posto, sostiene come <<la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino.>>.

Nel caso concreto quindi è l’Amministrazione provinciale, obbligata al risarcimento per il  per la condotta omissiva seguita per cui, nonostante specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza,  non si era adeguatamente attivato per la sua cattura. (Cass. 18954/2017).

Link e Documenti:
Cassazione, ordinanza 29 maggio 2018, n. 13488


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