Abstract
Il presente contributo esamina il regime del c.d. danno differenziale nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o in itinere con contestuale responsabilità di un terzo estraneo al rapporto assicurativo. Muovendo dall’inquadramento normativo — artt. 10, 66 e 68 del d.P.R. 1124/1965, artt. 12 e 13 del d.lgs. 38/2000, artt. 1916 c.c. e 142 del d.lgs. 209/2005 — si analizza l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità dal criterio dello scomputo «per poste omogenee», affermato da Cass. Sez. Unite nn. 12564-12567/2018 in materia di compensatio lucri cum damno, fino al più recente approdo del diffalco «per poste identiche» (Cass. n. 26117/2021; Cass. n. 30293/2023; Cass. n. 8915/2026). Si esaminano, quindi, le ricadute operative in sede di liquidazione del danno biologico permanente, temporaneo, morale e della personalizzazione, fornendo al contempo un quadro delle questioni ancora aperte e delle prospettive di ulteriore affinamento nomofilattico.
1. Il quadro normativo di riferimento
1.1. La copertura INAIL: prestazioni erogate e limiti strutturali
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico INAIL) e dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, prevede — per gli infortuni non mortali — un sistema articolato di prestazioni:
- indennità giornaliera per inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. 1124/1965): decorre dal quarto giorno successivo all’infortunio ed è commisurata alla retribuzione, assolvendo a una funzione di ristoro del danno patrimoniale da lucro cessante durante il periodo di assenza dal lavoro;
- indennizzo del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 38/2000): per menomazioni dal 6% al 15% è corrisposto in capitale; dal 16% in su assume la forma di una rendita vitalizia composta da due quote distinte — una quota per il danno biologico (art. 13, comma 2, lett. a) e una quota per le conseguenze patrimoniali, parametrata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica (art. 13, comma 2, lett. b);
- prestazioni sanitarie e protesiche (art. 66 d.P.R. 1124/1965): erogazione di cure mediche, riabilitative e fornitura di apparecchi protesici;
- assegno per assistenza personale continuativa (art. 76 d.P.R. 1124/1965): per i casi di menomazione che comporti la necessità di assistenza continuativa.
L’elemento strutturale che connota l’indennizzo INAIL rispetto al risarcimento civilistico è la sua tipicità e limitatezza categoriale: l’ente assicuratore sociale indennizza esclusivamente il danno biologico permanente (inteso come menomazione stabilizzata dell’integrità psicofisica destinata a protrarsi per tutta la vita dal giorno successivo alla cessazione dell’inabilità temporanea) e le sue conseguenze patrimoniali, senza coprire né il danno biologico temporaneo, né il danno morale, né la c.d. personalizzazione del danno biologico (Cass. civ., Sez. Lav., n. 13973/2026).
1.2. Il doppio binario di tutela e il principio della compensatio lucri cum damno
Nell’ipotesi in cui l’infortunio — occorso in occasione di lavoro o in itinere (art. 12 d.lgs. 38/2000) — sia cagionato dalla condotta illecita di un terzo responsabile, il lavoratore si trova titolare di due distinte pretese: l’una, di natura indennitaria, verso l’INAIL; l’altra, di natura risarcitoria, verso il responsabile civile e il suo assicuratore.
La coesistenza di tali pretese impone l’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, in forza del quale il vantaggio economico conseguito dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito (il c.d. lucrum) deve essere detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile, onde evitare una duplicazione risarcitoria. Il principio, elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in via interpretativa e codificato — nei termini che si illustreranno — da Cass. Sez. Unite nn. 12564-12567 del 22 maggio 2018, trova il proprio fondamento nell’art. 1223 c.c., che limita il risarcimento al danno effettivamente sofferto, e nell’art. 1916 c.c., che disciplina la surrogazione dell’assicuratore.
L’art. 142 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) disciplina la surroga dell’assicuratore sociale nei confronti del terzo responsabile, stabilendo al comma 4 che «l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti» — disposizione che, già sul piano testuale, impone di salvaguardare le voci di danno escluse dalla copertura INAIL.
2. L’evoluzione giurisprudenziale: dallo scomputo integrale al criterio delle poste identiche
2.1. La prassi applicativa e il suo superamento
Nella prassi liquidativa, le compagnie assicurative hanno a lungo operato lo scomputo del quantum INAIL dal risarcimento civilistico secondo un metodo «integrale» o «per masse»: l’importo complessivo dell’indennizzo veniva sottratto in toto dal quantum risarcitorio, senza distinguere né le componenti del danno civilistico né, simmetricamente, le voci coperte dall’indennizzo previdenziale.
Tale modalità di calcolo — che conduceva all’erosione di voci di danno del tutto estranee alla copertura INAIL — è stata progressivamente censurata dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Cass. Sez. Unite nn. 12564-12567/2018 e il criterio delle poste omogenee
Con le quattro sentenze gemelle del 22 maggio 2018 — pronunciate in materia di compensatio lucri cum damno — le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui, nella liquidazione del danno differenziale, l’indennizzo INAIL si detrae dal risarcimento civilistico soltanto per poste omogenee: la quota INAIL per il danno biologico si sottrae dal solo danno biologico civilistico; la quota INAIL per il danno patrimoniale si sottrae dal solo danno patrimoniale civilistico.
Il principio, benché enucleato dalle Sezioni Unite con riferimento alla più ampia tematica della compensatio, ha trovato immediata e costante applicazione nell’ambito del danno differenziale INAIL, conformandosi al duplice presupposto individuato dalla Suprema Corte: (a) la comune scaturigine del fenomeno dannoso e di quello lucroso e (b) l’identità funzionale del risarcimento e del lucrum, ossia la destinazione della misura indennitaria a neutralizzare la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria.
2.3. L’affinamento: da «poste omogenee» a «poste identiche»
La giurisprudenza successiva, prendendo atto della struttura articolata dell’indennizzo INAIL e della necessità di una corrispondenza più puntuale tra prestazione previdenziale e voce di danno civilistico, ha progressivamente affinato il criterio, declinandolo in termini di poste identiche anziché semplicemente omogenee.
La svolta si rinviene in Cass. civ., Sez. III, n. 26117 del 27 settembre 2021, che ha statuito: il credito risarcitorio residuo del danneggiato va determinato «col criterio c.d. “per poste” (o “voci”) di danno: vale a dire sottraendo l’indennizzo INAIL dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici». Corollari di tale principio sono: (a) se per una voce di danno l’indennizzo INAIL eccede il credito civilistico, per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile; (b) il responsabile non potrà pretendere che l’eccedenza dell’indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima.
L’orientamento è stato consolidato da Cass. civ., Sez. III, n. 30293 del 31 ottobre 2023, che ha espressamente affermato: il raffronto tra risarcimento civilistico e indennizzo INAIL «non deve essere compiuto per poste omogenee (vale a dire distinguendo, all’interno dell’indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall’importo complessivamente liquidato), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall’ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo».
2.4. Le pronunce più recenti (2025-2026)
Il criterio delle poste identiche è stato ulteriormente ribadito e precisato dalle pronunce dell’ultimo biennio.
Cass. civ., Sez. III, n. 8915 del 9 aprile 2026 ha affermato che «in tema di danno differenziale da sinistro stradale con intervento dell’INAIL, la diversità strutturale e funzionale tra l’indennizzo previdenziale e il risarcimento civilistico impone l’applicazione del criterio di calcolo per poste identiche e non per poste omogenee». La Corte ha altresì precisato che, qualora manchino elementi per determinare la composizione della rendita INAIL, «il giudice può e deve richiedere informazioni all’Istituto ex art. 213 c.p.c., dovendo in ogni caso motivare le scelte compiute al riguardo».
Cass. civ., Sez. Lav., n. 13973 del 13 maggio 2026 ha confermato che «il danno biologico temporaneo e il danno morale terminale, liquidati in favore degli eredi del lavoratore deceduto a seguito di malattia professionale senza stabilizzazione dei postumi, sono integralmente cumulabili con l’indennizzo INAIL percepito in vita dal de cuius, non sussistendo omogeneità tra le poste». Ha ulteriormente ribadito il modus procedendi: «dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente».
Nella giurisprudenza di merito, si segnalano:
- Trib. Verona, n. 183 del 30 gennaio 2026: caso di infortunio in itinere con danno biologico del 95%, liquidazione di € 1.309.145,61 a titolo di differenziale applicando il criterio delle poste omogenee-tendenzialmente identiche;
- Trib. Massa, n. 440 del 18 agosto 2025: esplicita affermazione della necessità di contemperare il criterio delle poste omogenee con quello delle poste identiche, «dovendosi sottrarre dall’ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo»;
- Trib. Vicenza, n. 2053 dell’11 dicembre 2024: applicazione rigorosa del criterio delle poste identiche, con esclusione dallo scomputo dell’indennità temporanea INAIL (avente natura di ristoro del danno patrimoniale da lucro cessante) rispetto al danno biologico temporaneo e morale liquidati in sede civilistica.
3. Il modus procedendi nella liquidazione del danno differenziale
3.1. L’iter logico-argomentativo
Dalla giurisprudenza consolidata si evince un articolato procedimento logico-operativo che il giudice (e, a monte, il professionista che assiste il danneggiato) deve seguire nella liquidazione del danno differenziale:
- Liquidazione del danno civilistico complessivo, applicando i criteri ordinari (tabelle di Milano per il danno non patrimoniale, criteri di personalizzazione ex art. 138-139 d.lgs. 209/2005, criteri civilistici per il danno patrimoniale).
- Distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale all’interno del quantum civilistico.
- Scomposizione dell’indennizzo INAIL nelle sue componenti: quota per danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. a, d.lgs. 38/2000), quota per conseguenze patrimoniali (art. 13, comma 2, lett. b), indennità temporanea (art. 68 d.P.R. 1124/1965), spese mediche (art. 66 d.P.R. 1124/1965). Per le rendite da invalidità ≥ 16% è necessaria la capitalizzazione del valore della rendita futura e la scomposizione tra quota biologica e quota patrimoniale: senza tale operazione, qualunque scomputo è tecnicamente inattendibile (Corte App. Milano, n. 3468/2024).
- Espunzione dal quantum civilistico delle voci escluse dalla copertura INAIL: danno morale, danno biologico temporaneo, personalizzazione del danno biologico permanente, danno biologico permanente sotto la soglia del 6% (non indennizzato ex art. 13, comma 1, d.lgs. 38/2000). Tali voci restano integralmente a carico del responsabile civile.
- Comparazione per poste identiche: la quota INAIL per danno biologico permanente si detrae soltanto dal danno biologico permanente civilistico (già depurato della personalizzazione); la quota INAIL per conseguenze patrimoniali si detrae soltanto dal danno patrimoniale civilistico; l’indennità temporanea INAIL — avendo natura di ristoro del danno patrimoniale da lucro cessante — non può essere detratta dal danno biologico temporaneo, che ha natura non patrimoniale.
- Regola dell’eccedenza: se per una voce di danno l’indennizzo INAIL eccede il credito civilistico, lo scomputo si ferma a zero per quella voce e l’eccedenza non può essere portata a defalco di altri crediti risarcitori (Cass. n. 26117/2021; Cass. n. 30293/2023).
3.2. Esemplificazione tabellare
Si ipotizzi un infortunio in itinere con postumi permanenti del 20%. Danno civilistico (tabelle di Milano 2025):
| Voce di danno | Importo civilistico (€) | Copertura INAIL |
|---|---|---|
| Danno biologico permanente (al netto personalizzazione) | 100.000 | Parziale |
| Personalizzazione (art. 138, co. 3, d.lgs. 209/2005) | 15.000 | No |
| Danno biologico temporaneo | 12.000 | No |
| Danno morale | 30.000 | No |
| Danno patrimoniale (lucro cessante, spese) | 20.000 | Parziale |
| Totale | 177.000 |
Indennizzo INAIL (rendita capitalizzata e scomposta):
| Componente INAIL | Importo (€) |
|---|---|
| Quota danno biologico (art. 13, co. 2, lett. a) | 55.000 |
| Quota conseguenze patrimoniali (art. 13, co. 2, lett. b) | 50.000 |
| Totale | 105.000 |
Scomputo per poste identiche:
| Voce civilistica | Importo (€) | Scomputo INAIL | Differenziale (€) |
|---|---|---|---|
| Danno biologico permanente | 100.000 | -55.000 (quota identica INAIL) | 45.000 |
| Personalizzazione | 15.000 | 0 (INAIL non copre) | 15.000 |
| Danno biologico temporaneo | 12.000 | 0 (INAIL non copre) | 12.000 |
| Danno morale | 30.000 | 0 (INAIL non copre) | 30.000 |
| Danno patrimoniale | 20.000 | -50.000 → eccedenza, si ferma a 0 | 0 |
| Totale differenziale | 102.000 |
Si noti che l’eccedenza di € 30.000 della quota patrimoniale INAIL rispetto al danno patrimoniale civilistico non riduce le altre voci: «il responsabile non potrà pretendere che l’eventuale eccedenza dell’indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima» (Cass. n. 26117/2021; Trib. Vicenza, n. 2053/2024).
4. Profili applicativi e questioni aperte
4.1. Onere della scomposizione della rendita INAIL
La corretta applicazione del criterio delle poste identiche presuppone la conoscenza della composizione interna dell’indennizzo INAIL. La giurisprudenza ha chiarito che, ove tale composizione non risulti dagli atti, il giudice può e deve avvalersi del potere istruttorio officioso ex art. 213 c.p.c., ordinando all’INAIL di fornire le informazioni necessarie (Cass. n. 8915/2026).
Sul piano della strategia processuale, grava sul difensore del danneggiato l’onere di acquisire preventivamente dall’INAIL il prospetto analitico delle somme erogate, con distinzione tra quota biologica e quota patrimoniale, e di produrlo nel giudizio di primo grado: la produzione in appello di documenti volti a dimostrare la diversa ripartizione delle quote della rendita è inammissibile ex art. 345, comma 3, c.p.c., salvo la prova della non imputabilità della mancata produzione nel grado precedente (Corte App. Venezia, n. 3463/2025).
4.2. Rilevabilità d’ufficio della compensatio
L’eccezione di detrazione dell’indennizzo INAIL dal risarcimento civilistico costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Essa, infatti, non implica l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è come tale rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base di tutte le risultanze del giudizio, per il principio dell’acquisizione della prova (Cass. n. 24177 del 30/10/2020; Cass. n. 23588 del 28/07/2022; Corte App. Venezia, n. 3463/2025).
4.3. La parentesi della riforma del 2018 e la sua portata
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), all’art. 1, comma 1126, aveva modificato l’art. 10 del d.P.R. 1124/1965, introducendo — per i soli infortuni successivi al 1° gennaio 2019 — un meccanismo di scomputo integrale dell’indennizzo INAIL dal risarcito civilistico. La disposizione, tuttavia, è stata abrogata dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita).
La giurisprudenza ha chiarito che la riforma: (a) aveva natura innovativa e non meramente interpretativa, e pertanto non si applicava retroattivamente agli infortuni verificatisi prima del 1° gennaio 2019 (Cass. n. 8580/2019; Corte App. Trieste, n. 379/2025); (b) riguardava esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, non trovando applicazione nei confronti del terzo responsabile (Trib. Vicenza, n. 2053/2024).
4.4. Cumulo con polizze infortuni private
Nel caso in cui il danneggiato abbia percepito, oltre all’indennizzo INAIL, anche un’indennità da polizza infortuni privata (es. polizza collettiva stipulata dal datore di lavoro), si pone la questione del cumulo e dell’eventuale scomputo. La giurisprudenza ha affermato che la rinuncia alla rivalsa contenuta nella polizza privata non esclude l’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno: l’indennità assicurativa privata, essendo erogata in funzione di risarcimento del medesimo pregiudizio, deve essere detratta dal risarcimento civilistico. Tuttavia, anche in tale ipotesi opera il criterio delle poste omogenee, sicché la detrazione è applicabile solo nella misura in cui il danno patito e il rischio assicurato coincidano: dalla voce di danno non patrimoniale liquidato in sede civilistica deve essere detratto il solo importo versato dall’assicuratore privato a titolo di danno non patrimoniale (Corte App. Milano, n. 2505/2024).
4.5. Il danno biologico sotto soglia (art. 13, comma 1, d.lgs. 38/2000)
L’art. 13, comma 1, d.lgs. 38/2000 esclude dall’indennizzo INAIL le menomazioni di grado inferiore al 6%. Tale danno, pur se di entità modesta, resta integralmente a carico del responsabile civile. La giurisprudenza di merito ha correttamente applicato il principio, riconoscendo che «nelle ipotesi in cui la percentuale di danno biologico permanente accertata in giudizio sia inferiore alla soglia del 6%, l’INAIL non eroga alcun indennizzo a tale titolo e, conseguentemente, nessuna detrazione può essere operata».
5. La prescrizione del diritto al risarcimento
Un profilo di criticità operativa, sovente sottovalutato, attiene al termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale si prescrive nel termine breve di due anni ex art. 2947, comma 2, c.c. Qualora il fatto costituisca reato (es. lesioni colpose ex art. 590 c.p.), trova applicazione il termine prescrizionale più lungo previsto per il reato, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c.
L’azione di rivalsa dell’INAIL nei confronti del terzo responsabile, fondata sugli artt. 1916 c.c. e 142 d.lgs. 209/2005, è soggetta al medesimo termine prescrizionale (Trib. Massa, n. 440/2025).
6. Conclusioni e prospettive
L’evoluzione giurisprudenziale esaminata testimonia un processo di progressivo affinamento del criterio di determinazione del danno differenziale, che muove dalla consapevolezza della «diversità strutturale e funzionale» tra l’erogazione INAIL e il risarcimento civilistico.
Il passaggio dal criterio delle poste omogenee a quello delle poste identiche — consolidato dalle pronunce del 2021-2026 — non costituisce un mero revirement terminologico, ma incide sulla concreta operatività dello scomputo: laddove il criterio «omogeneo» consentiva ancora margini di approssimazione tra le due macro-categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, il criterio «identico» impone una corrispondenza puntuale tra la specifica voce di danno civilistico e la specifica componente dell’indennizzo INAIL.
Sul piano delle prospettive, residuano spazi per un ulteriore intervento nomofilattico su due profili: (a) la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione della rendita INAIL ai fini del diffalco, in assenza di un parametro normativo univoco; (b) la ripartizione dell’onere probatorio in ordine alla composizione interna della rendita, con particolare riferimento ai casi in cui l’INAIL non fornisca il dettaglio richiesto.
In ogni caso, l’assetto attuale — fondato sul criterio delle poste identiche e sulla intangibilità delle voci escluse dalla copertura INAIL — offre al professionista uno strumentario tecnico-giuridico solido per contrastare la prassi, ancora diffusa, dello scomputo indifferenziato operato dalle compagnie assicurative, e per rivendicare in favore del danneggiato un risarcimento che sia effettivamente «integrale» nel senso richiesto dall’art. 2043 c.c.
Lexopera.it — Rivista di diritto della responsabilità civile e del danno alla persona
Riferimenti normativi: artt. 1223, 1916, 2043, 2947 c.c.; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, 66, 68, 76; d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, artt. 12 e 13; d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138, 139, 142; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1126 (abrogato).
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. Unite, 22 maggio 2018, nn. 12564-12567; Cass. civ., Sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117; Cass. civ., Sez. III, 31 ottobre 2023, n. 30293; Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 2026, n. 8915; Cass. civ., Sez. Lav., 13 maggio 2026, n. 13973; Trib. Vicenza, 11 dicembre 2024, n. 2053; Trib. Massa, 18 agosto 2025, n. 440; Trib. Verona, 30 gennaio 2026, n. 183; Corte App. Milano, 23 settembre 2024, n. 2505; Corte App. Milano, 18 dicembre 2024, n. 3468; Corte App. Venezia, 23 dicembre 2025, n. 3463; Corte App. Trieste, 30 dicembre 2025, n. 379.