Fino all’ottobre 2025 l’ordinamento italiano non disponeva di uno strumento pensato specificamente per i deepfake. Chi si trovava con il proprio volto sovrapposto a un corpo altrui in un video sessuale, o con la propria voce usata per dichiarazioni mai pronunciate, era costretto a navigare tra norme concepite per fattispecie del tutto diverse — con esiti spesso insoddisfacenti e, soprattutto, troppo lenti rispetto alla velocità con cui questi contenuti percorrono la rete. La Legge 23 settembre 2025, n. 132 ha colmato quella distanza: il nuovo art. 612-quater del codice penale affianca oggi un articolato sistema di rimedi civili — azionabili anche in via d’urgenza — che rende finalmente coerente la tutela della persona offesa, dal momento della scoperta del contenuto fino alla liquidazione del danno.
1. Il quadro normativo previgente e l’intervento della L. 132/2025
Fino all’entrata in vigore della L. 132/2025, chi subiva un deepfake doveva scegliere tra rimedi costruiti per situazioni diverse, con un esito spesso parziale. La diffamazione ex art. 595 c.p. presuppone la prova di un’offesa all’altrui reputazione: una condizione che restringe l’orizzonte di tutela ed esclude quei contenuti che ledono l’identità della persona senza attaccarla direttamente nella stima altrui. La sostituzione di persona ex art. 494 c.p. era applicabile solo in modo marginale, essendo la fattispecie orientata all’inganno su una persona fisica reale, non su un’entità sintetizzata. Il reato di revenge porn ex art. 612-ter c.p. tutelava esclusivamente immagini sessualmente esplicite di carattere reale — neppure una parola, nel testo, dedicata a quelle generate da algoritmi. L’azione civile per lesione del diritto all’immagine ex art. 10 c.c. restava praticabile; da sola, però, non bastava a fermare la diffusione di un contenuto nel tempo necessario a ottenere un provvedimento giudiziale.
La L. 132/2025 ha introdotto l’art. 612-quater c.p., rubricato «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale», quale fattispecie autonoma e specifica, calibrata sul fenomeno.
Il contesto normativo europeo
L’Italia non ha legiferato nel vuoto. Prima ancora che la L. 132/2025 entrasse in vigore, il Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act, primo corpus normativo organico dell’Unione sull’intelligenza artificiale — fissava già obblighi stringenti per chi produce e distribuisce contenuti sintetici. L’art. 50, applicabile dal 2 agosto 2026, impone ai fornitori di sistemi di IA generativa di marcare i contenuti artificiali con watermarking e metadati leggibili meccanicamente (§ 2), e ai deployer di dichiarare esplicitamente la natura sintetica di un deepfake prima della diffusione (§ 4); le violazioni possono costare fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale annuo (art. 99, § 4). Un dettaglio che vale anche in sede penale: l’assenza del watermark su un contenuto che lo richiedeva può essere usata dal pubblico ministero come elemento indiziario per l’accertamento del dolo.
La Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità da prodotto difettoso porta un’altra novità di peso: estende la nozione di «prodotto» a software e sistemi di IA e include esplicitamente tra i danni risarcibili il pregiudizio alla salute psicologica e la distruzione di dati personali. Il recepimento è atteso entro il 9 dicembre 2026.
2. Il reato di cui all’art. 612-quater c.p.
Testo della norma
L’art. 612-quater c.p., introdotto dalla L. 132/2025, dispone:
«Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»
(L. 23 settembre 2025, n. 132 — testo verificato su Normattiva)
Struttura della fattispecie
La scelta legislativa di costruire la norma come delitto di danno — anziché di mera condotta o di pericolo — ha implicazioni pratiche non trascurabili. Non è sufficiente che il contenuto falso sia stato diffuso: occorre che sia stato cagionato un pregiudizio ingiusto alla persona offesa. Questa struttura avvicina la fattispecie alla logica del danno civile più che a quella dei reati di pericolo, e pone a carico dell’accusa la dimostrazione di un pregiudizio concreto — reputazionale, patrimoniale o psicologico. Strumenti come la perizia psicologica, la documentazione della diffusione del contenuto e le prove sulle conseguenze relazionali o lavorative diventano, in questo contesto, elementi costitutivi della prova, non semplici voci accessorie di danno.
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Condotta | Cedere, pubblicare o altrimenti diffondere |
| Oggetto materiale | Immagini, video o voci falsificati o alterati mediante IA |
| Idoneità all’inganno | Il contenuto deve essere atto a trarre in errore sulla sua genuinità |
| Assenza di consenso | Mancata autorizzazione del soggetto rappresentato |
| Danno ingiusto | Pregiudizio concreto: reputazionale, patrimoniale, psicologico |
| Elemento soggettivo | Dolo generico: consapevolezza di diffondere un falso senza consenso |
| Consumazione | Il reato si consuma con la causazione del danno ingiusto |
Rapporto con l’art. 612-ter c.p.
L’art. 612-ter c.p. sanziona la diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite reali. Il nuovo art. 612-quater c.p. sanziona la diffusione di contenuti artificialmente generati o alterati, indipendentemente dalla loro natura sessuale: la norma copre deepfake a contenuto diffamatorio, politico o commerciale, nonché qualsiasi contenuto comunque lesivo della reputazione o dell’identità della persona. Le due disposizioni concorrono quando un deepfake sessualmente esplicito viene diffuso senza consenso.
Sul piano ermeneutico, una precisazione della Corte di Cassazione merita attenzione anche in relazione ai deepfake. Con la sentenza Sez. 5, n. 11743/2025 (Rv. 287746), i giudici di legittimità hanno stabilito che l’art. 612-ter c.p. si consuma anche quando la persona offesa non sia riconoscibile dalle immagini o dai video diffusi illecitamente: la norma presidia il diritto di ciascuno a controllare l’esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, a prescindere da chi riesca concretamente a identificare chi sia raffigurato. Nei deepfake sessualmente espliciti — dove il volto della vittima può risultare parzialmente alterato ma il soggetto rimane identificabile per altri elementi di contesto — questo principio ha conseguenze dirette sia sull’impostazione dell’accusa sia sulla strategia difensiva.
Circostanze aggravanti
La L. 132/2025 non si limita alla fattispecie base. Accanto all’art. 612-quater c.p., ha introdotto l’art. 61, n. 11-decies c.p., circostanza aggravante comune che si applica a qualunque reato commesso sfruttando in modo insidioso sistemi di IA. Sono previste aggravanti speciali quando il fatto è commesso:
- a scopo di lucro;
- con contenuti sessualmente espliciti;
- per finalità di terrorismo, eversione o disinformazione su questioni di rilevante interesse pubblico;
- in danno di minori o persone vulnerabili;
- dal coniuge, convivente, parte di unione civile o persona legata da relazione affettiva, anche cessata.
Procedibilità e competenza
Il reato è procedibile a querela della persona offesa, da proporre entro tre mesi dalla conoscenza del fatto e dell’autore. Si procede d’ufficio quando il fatto è connesso a un reato perseguibile d’ufficio e quando la vittima è minore o incapace. La competenza territoriale segue il criterio del forum victimae: il procedimento si instaura nel luogo di residenza della persona offesa.
3. Le tutele civili
Diritto all’immagine e risarcimento del danno
L’art. 10 c.c. tutela il diritto all’immagine quale diritto assoluto della personalità, costituzionalmente radicato nell’art. 2 Cost. La pubblicazione non consensuale di un deepfake integra una violazione che obbliga al risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.
Danno non patrimoniale. La Cassazione ha chiarito che il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine non è in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni semplici, valorizzando la diffusione del contenuto, l’entità dell’offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 11768 del 12 aprile 2022, Rv. 664629). Nei casi di deepfake assumono peso probatorio specifico la documentazione della viralità del contenuto, le perizie psicologiche che attestano il pregiudizio alla salute psichica e le testimonianze sulle conseguenze relazionali o lavorative.
Danno patrimoniale e criterio del prezzo del consenso. Più articolata la questione patrimoniale. La giurisprudenza ricorre al criterio del «prezzo del consenso»: si considera danno l’importo che il soggetto avrebbe richiesto per autorizzare la pubblicazione, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto del vantaggio economico conseguito dall’autore e di ogni altra circostanza rilevante. La questione decisiva per i deepfake — che raramente perseguono scopi lucrativi in senso stretto — è stata risolta dalla Cassazione con l’ordinanza Sez. 3, n. 1169 del 20 gennaio 2026 (Rv. 677548): il criterio del prezzo del consenso opera anche quando l’autore non persegua finalità commerciali, purché abbia tratto un’utilità apprezzabile dall’uso dell’immagine altrui. L’accrescimento di visibilità, il seguito sui social, la comunicazione promozionale non dichiarata: tutto ciò si converte in danno economico per il titolare del diritto, con obbligo risarcitorio da liquidarsi equitativamente. Chi diffonde un deepfake per vendetta o per acquisire notorietà non può quindi sottrarsi alla responsabilità patrimoniale adducendo l’assenza di un corrispettivo.
Responsabilità delle piattaforme
Le piattaforme che ospitano contenuti deepfake non sono spettatori neutrali. Il quadro normativo che ne regola la responsabilità civile è stratificato — e in progressivo irrigidimento:
| Normativa | Profilo |
|---|---|
| D.Lgs. 70/2003 (artt. 14-17) | Distinzione tra hosting passivo (nessun obbligo generale di sorveglianza ex art. 17) e hosting attivo (responsabilità se la piattaforma svolge un ruolo attivo nella selezione e memorizzazione dei contenuti) |
| DSA — Reg. (UE) 2022/2065 | Obblighi di notice & take down rafforzati; obblighi di gestione dei rischi sistemici per le grandi piattaforme |
| AI Act, art. 50 | Obbligo di watermarking per i fornitori di IA generativa; sanzioni fino a 15 milioni di euro |
| Direttiva (UE) 2024/2853 | Responsabilità oggettiva del produttore estesa a software e sistemi IA; recepimento entro il 9 dicembre 2026 |
Sul fronte della rimozione, la Cassazione ha chiarito — con un’ordinanza destinata a pesare nelle controversie future — che l’hosting provider è tenuto ad agire nel momento stesso in cui acquisisca, in qualunque modo, la consapevolezza della manifesta illiceità del contenuto ospitato, senza attendere un formale intervento dell’autorità (Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 17360/2025, Rv. 675125). Il provvedimento dell’autorità è solo una delle possibili fonti di tale conoscenza — la più qualificata, perché semplifica la valutazione del carattere manifesto dell’illecito — ma non la sola. Ne consegue che la segnalazione della vittima alla piattaforma, corredata di conferma scritta, è già sufficiente a far scattare l’obbligo di rimozione; l’inerzia successiva espone la piattaforma a responsabilità civile.
La responsabilità dell’hosting provider sussiste quando ricorrano congiuntamente: a) effettiva conoscenza dell’illecito, acquisita dal titolare del diritto leso ovvero aliunde; b) ragionevole constatabilità dell’illiceità della condotta altrui; c) possibilità di attivarsi utilmente, essendo stato reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illeciti da rimuovere (Cass. civ., Sez. 1, sent. n. 7708/2019, Rv. 653569, richiamata da Cass. civ. n. 17360/2025).
Inibitoria d’urgenza
Quando un deepfake è già in circolazione, i tempi ordinari del processo civile non servono: nel tempo necessario a fissare un’udienza, il contenuto ha già raggiunto migliaia di persone. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. risponde a questa urgenza, consentendo di ottenere un ordine di rimozione anche inaudita altera parte — senza attendere il contraddittorio — in presenza di fumus boni iuris (fondatezza apparente del diritto all’immagine, alla reputazione o alla riservatezza) e di periculum in mora (rischio di un danno imminente e irreparabile). Per i deepfake, quest’ultimo requisito è quasi sempre integrato dalla velocità di diffusione virale: documentare la circolazione del contenuto è di per sé sufficiente a convincere il giudice dell’urgenza.
4. Profili processuali
Dalla scoperta del deepfake, la prima cosa da fare — e la più urgente — è non cancellare nulla. La volatilità delle prove digitali è la principale trappola processuale per le vittime: screenshot e registrazioni video con data e ora visibili, URL, metadati di pubblicazione, testimonianze di chi ha visualizzato il contenuto vanno conservati prima ancora di contattare un avvocato. La perizia informatica forense interverrà poi a cristallizzare quelle prove con strumenti certificati — analisi dei metadati, verifica dell’assenza di watermark, rilevazione delle tracce algoritmiche di generazione artificiale — trasformando materiale volatile in prova utilizzabile in giudizio.
La segnalazione alla piattaforma segue un percorso preciso: i canali notice & take down del DSA, con contestuale richiesta di rimozione ai motori di ricerca e conservazione scritta di ogni risposta ricevuta. Come stabilito da Cass. civ. n. 17360/2025, non è necessario ottenere un provvedimento dell’autorità perché sorga l’obbligo di rimozione: la segnalazione della vittima è già sufficiente. Ogni risposta scritta della piattaforma — e ogni silenzio documentato — diventa materiale probatorio nell’eventuale azione civile.
La querela va presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto e dell’autore: alla Procura della Repubblica competente per il luogo di residenza della vittima, oppure agli uffici della Polizia Postale. Al fascicolo vanno allegati la descrizione dei fatti, le prove raccolte, l’identificazione dell’autore ove già possibile e — se le circostanze lo giustificano — la richiesta di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. per impedire l’ulteriore diffusione del materiale.
L’azione risarcitoria ex artt. 10 c.c. e 2043 c.c. può essere promossa autonomamente davanti al Tribunale civile; se il processo penale è già in corso, la costituzione di parte civile è preferibile quando si disponga di elementi sufficienti a sostenere l’accusa, perché la prova del reato semplifica quella del danno senza oneri aggiuntivi di giudizio (cfr. Cass. civ. n. 11768/2022). Il ricorso ex art. 700 c.p.c. può essere proposto in qualsiasi momento, anche prima dell’azione principale.
5. Profili problematici ricorrenti
Deepfake a sfondo satirico
La satira è il terreno più scivoloso. L’art. 50, § 4 dell’AI Act riconosce un’eccezione per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie, a condizione che non ledano i diritti della persona raffigurata. Il problema è che questa condizione fa tutto il lavoro: un video animato con la voce sintetizzata di un personaggio pubblico che dice cose assurde può essere satira; lo stesso video confezionato per essere scambiato per reale, o per distruggere la reputazione di qualcuno, può integrare l’art. 612-quater c.p. e profili di diffamazione. Dove cade il confine lo decide il giudice caso per caso, valutando la natura del contenuto, il contesto di diffusione e l’intenzione dell’autore. Non esiste un criterio meccanico.
Responsabilità della piattaforma dopo la segnalazione
Cass. civ. n. 17360/2025 ha ridefinito il momento in cui scatta la responsabilità dell’hosting provider. Non è necessario attendere un provvedimento dell’autorità: la segnalazione qualificata della vittima è già sufficiente a far sorgere l’obbligo di rimozione. Chi gestisce una piattaforma e riceve una comunicazione circostanziata di un deepfake illecito è tenuto ad agire da quel momento; l’inerzia si traduce in responsabilità civile. Con l’entrata in vigore della Direttiva 2024/2853 sarà invocabile anche la responsabilità oggettiva del produttore per danni derivanti da sistemi di IA difettosi — profilo che potrebbe riguardare le stesse piattaforme che forniscono strumenti generativi integrati.
Azione civile in assenza di querela
La tutela civile non dipende dal procedimento penale. L’azione risarcitoria ex artt. 10 c.c. e 2043 c.c. è azionabile indipendentemente — senza denunce, senza attese, senza che sia necessaria una condanna. La costituzione di parte civile nel processo penale resta preferibile quando l’accusa sia già ben costruita, perché la prova del reato semplifica quella del danno (cfr. Cass. civ. n. 11768/2022); chi non vuole o non può percorrere la strada penale non perde nulla sul versante risarcitorio.
Deepfake e assenza di finalità commerciale
Uno degli argomenti più frequentemente opposti nelle cause per deepfake è l’assenza di finalità economica: nessun corrispettivo, nessun vantaggio patrimoniale. Cass. civ. n. 1169/2026 ha chiuso quella porta. Il criterio del prezzo del consenso opera anche quando l’autore non persegua scopi lucrativi in senso stretto, purché abbia tratto un’utilità apprezzabile dallo sfruttamento dell’immagine altrui — e l’utilità può essere interamente non patrimoniale: visibilità, seguito sui social, soddisfazione personale. Il danno patrimoniale si quantifica equitativamente; l’assenza di corrispettivo non è una difesa.
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L’articolo riflette lo stato del diritto alla data di pubblicazione (maggio 2026). La normativa europea in materia di intelligenza artificiale è in fase di progressiva applicazione: l’AI Act entra pienamente in vigore il 2 agosto 2026; la Direttiva 2024/2853 sulla responsabilità da prodotto difettoso dovrà essere recepita entro il 9 dicembre 2026.
Il contenuto ha finalità informative generali e non costituisce consulenza legale.
Fonti e riferimenti
Normativa
- L. 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)
- Art. 612-quater c.p. — Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale
- Art. 61, n. 11-decies c.p. — circostanza aggravante comune per reati commessi mediante IA
- Art. 10 c.c. — tutela del diritto all’immagine
- Art. 700 c.p.c. — provvedimento d’urgenza
- Reg. (UE) 2024/1689 — AI Act
- Reg. (UE) 2022/2065 — Digital Services Act (DSA)
- D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 — commercio elettronico
- Direttiva (UE) 2024/2853 — responsabilità da prodotto difettoso
Giurisprudenza
- Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 1169 del 20 gennaio 2026, Rv. 677548 — prezzo del consenso e sfruttamento non commerciale dell’immagine
- Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 17360 del 27 giugno 2025, Rv. 675125 — obbligo di rimozione dell’hosting provider
- Cass. pen., Sez. 5, sent. n. 11743 del 25 marzo 2025, Rv. 287746 — art. 612-ter c.p. e riconoscibilità della vittima
- Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 11768 del 12 aprile 2022, Rv. 664629 — danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine
- Cass. civ., Sez. 1, sent. n. 7708 del 19 marzo 2019, Rv. 653569 — responsabilità dell’hosting provider