La responsabilità del radiologo che non vede una frattura provocando l’aggravamento della lesione

diagnosi errata radiografia

La Cassazione precisa che quando il medico non è tenuto a rispettare le linee guida per una mansione esecutiva, ma deve fare una diagnosi, la punibilità non è esclusa se provoca lesioni al paziente

Colpa medica grave

Non può essere invocata in questo caso la colpa lieve per alleviare la responsabilità.

Così la Cassazione, che nella sentenza n. 9701/2022 precisa che quando si procede alla lettura di un Rx non ci sono linee guida che, se rispettate, fanno venire meno la punibilità. Trattasi in questo caso di un errore diagnostico consistente nella non individuazione di una frattura su un Rx, che invece era presente e ben visibile.

Il danno biologico

In sede di appello viene confermata la responsabilità di un medico radiologo in relazione al reato di lesioni colpose ai danni di un paziente.

Questo perché a causa della omessa diagnosi di una frattura composta all’avambraccio con dimissione senza immobilizzazione dell’arto, la frattura si scomponeva tanto da rendere necessario un intervento chirurgico con impianto di un chiodo.

In entrambe le sentenze di merito i giudici sono stati concordi nel ritenere che, se anche il tempo di guarigione della frattura originario sarebbe stato equivalente a quello resosi necessario per la guarigione dopo l’intervento chirurgico, l’errore del medico ha indubbiamente recato alla persona offesa il dolore derivato dalla scomposizione della frattura e il fastidio dell’intervento chirurgico e dell’impianto del chiodo.

Irrilevante la qualità delle radiografie

Nel ricorrere in Cassazione a mezzo difensore l’imputato solleva i seguenti motivi di ricorso contro la decisione di appello.

Con il primo motivo muove critica la motivazione, perché sarebbero stati violati i principi del giusto processo. Prima di tutto per la qualità delle radiografie che sarebbe stata così scarsa da rendere difficile l’individuazione della frattura, come confermato anche dal consulente del PM. In secondo luogo fa presente che sono stati del tutto trascurati gli errori imputabili agli altri sanitari che hanno eseguito le radiografie. Si duole infine della mancata nomina di un consulente o di un collegio di esperti che, alla luce dei dubbi sollevati dal consulente della difesa e dal quello del PM, fugassero ogni dubbio. Non ammettere un esperto in grado di fornire una prova scientifica risulta lesivo del diritto di difesa.

Con il secondo motivo lamenta motivazione carente o comunque illogica in relazione all’accertamento del nesso causale. Ribadisce la scarsa qualità degli esami radiografici eseguiti da alti sanitari che lo hanno indotto in errore nella diagnosi della frattura, tesi che darebbe sicuramente stata confermata se la Corte di Appello avesse nominato un esperto. Nomina che avrebbe permesso infatti l’esecuzione del giudizio controfattuale, che nel caso di specie non è stato possibile.

Evidenzia inoltre che i giudici hanno errato nella valutazione del grado della colpa che deve ritenersi lieve e che la sentenza sarebbe viziata in relazione alla prova del nesso di causa e alla sussistenza del ragionevole dubbio.

Colpa grave non individuare una frattura

Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Dello stesso avviso la Cassazione, che infatti rigetta il ricorso per le ragioni che seguono.

Il ricorso è disorganizzato e impreciso, il medico ritiene che nel caso di specie si sia in presenza di una colpa lieve, ma non indica le ragioni per le quali si dovrebbe confermare la sua tesi. Il vizio di motivazione lamentato è insussistente, nessun travisamento dei fatti è imputabile ai giudici di merito, che hanno concluso nello stesso modo (doppia conforme).

L’unico motivo relativo alla violazione di legge ammissibile è quello con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell’art. 590 sexies comma 2 c.p, secondo cui “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

Vero però che nel caso di specie deve escludersi la colpa lieve in quanto non si tratta di un errore di esecuzione, ma di diagnosi, che si traduce nella errata lettura, da parte del radiologo, dell’immagine presente sulla lastra, da cui lo stesso non ha individuato una rima di frattura che invece era visibile, causata da disattenzione o imperizia qualificate come gravi. Situazione che comunque non si può ricondurre alla selezione delle linee guida da applicare nel caso di specie.

Tutti gli altri aspetti, non essendo stati lamentati nell’atto di appello non sono esaminabili in sede di Cassazione. Per quanto riguarda infine la mancata nomina del perito la Cassazione ribadisce che: “La mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.”

Link e documenti:

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 9701 Anno 2022

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