GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: IL PRELIEVO SENZA AVVISO

guida in stato di ebbrezza avvocato firenze

Se manca l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia sono inutilizzabili gli esiti del prelievo effettuato come atto di Polizia Giudiziaria  sul guidatore in stato d’ebbrezza che va assolto in mancanza di altre prove.   È quanto deciso dal Tribunale di Avellino, prima sezione penale, nella recente sentenza n. 618/2018 che ha assolto l’imputato a cui era stato contestato il reato di  previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada.  Si tratta di un reato contravvenzionale nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue.  È invece una sanzione amministrativa nel caso il tasso alcolemico sia compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue.

La vicenda
L’uomo, vittima di un sinistro stradale, senza altre vittime,  era stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso più vicino. Intervenuti sul posto, i Carabinieri avevano verificato che era stato l’imputato a provocare l’incidente, perdendo il controllo del veicolo con buone condizioni di strada, e il medico del 118 li aveva informati del fatto che “il guidatore appariva in stato di ebbrezza“.
I militari, quindi, avevano richiesto ai sanitari dell’ospedale di effettuare accertamenti con prelievo di campioni biologici al fine di verificare se l’uomo fosse in condizioni di alterazione psico-fisica per assunzione di alcool o sostanze stupefacenti.
L’accertamento eseguito dalla struttura sanitaria permise di appurare che l’imputato aveva nel sangue un tasso di alcolemia di 2,5 g/l; tuttavia, dal verbale di accertamenti urgenti non risultava alcun avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, né nell’immediatezza, né prima del prelievo ematico).
Per tali ragioni il giudice accoglie l’eccezione della difesa dell’imputato circa l’inutilizzabilità dell’accertamento medico irripetibile

I motivi
Spiega il giudice come la Corte di Cassazione   ha infatti più volte chiarito che, nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico si renda necessario in presenza di elementi integranti una notizia dì reato (qualificata e condizionata poi dagli esiti del medesimo) ricorre il paradigma normativo dell’atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ex art. 354 c.p.p.
A conclusioni opposte deve invece pervenirsi qualora lo stesso accertamento (eseguito vuoi tramite etilometro, vuoi previo prelievo ematico all’interno di struttura nosocomiale) sia determinato da esigenze meramente esplorative, risultando, in tal caso, espressione di una attività di polizia amministrativa.

Nel caso di specie, l’accertamento del tasso alcolemico, poiché eseguito esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, è ritenuto integrare i presupposti dell’atto urgente e indifferibile di P.G. per cui, prima del compimento dell’atto, sarebbe stato necessario (ex art. 114 disp. att. c.p.p.) avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Non è, invece, necessario preventivamente procedere alla nomina di un difensore di ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o se nominato non sia comparso (cfr. Cass. Sez,. Sentenza n. 34886 /2015)

La Cassazione, ha più volte ribadito che l’obbligo di preavviso sussiste qualora l’esecuzione del prelievo ematico presso la struttura sanitaria sul conducente coinvolto nel sinistro stradale non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari (attivati in occasione del ricovero), ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5, del Codice della Strada (cfr. Cass., n. 51284/2017).

Aggiunge il Tribunale che la mancanza del previo avviso di farsi assistere da un difensore realizza  una violazione del disposto dell’art. 114 disp att. c.p.p. che dà luogo ad una nullità di ordine generale, non assoluta, ma a c.d. regime intermedio, che, quindi , può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. SS.UU. 5396/2015).

Nel caso in questione quindi l’imputato va assolto.
Ricordiamo che, in caso di condanna, per le ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza da alcool, ad esclusione di quelle in cui vi sia stato un incidente stradale, è prevista (se vi è consenso dell’imputato) la sostituzione della pena dell’ammenda e dell’arresto con quella della prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Link e documenti:
Sentenza Tribunale di Avellino n. 618/2018


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