I LIMITI ALL’UTILIZZO DELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Il regolamento condominiale può porre limiti più rigorosi all’utilizzo della cosa. La questione è affrontata dalla Corte di Cassazione Sez. II nella recente sentenza n. 2114  del  29 gennaio  2018, riguardo all’interpretazione dell’art 1102 c.c. Nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, l’art 1102  non pone una norma inderogabile, con la conseguenza che i suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con i “quorum” prescritti dalla legge, fermo restando che non è consentita l’introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni.
Comunque, ai sensi dell’art. 1102 c.c., in generale, la facoltà del singolo comproprietario di servirsi della cosa comune è subordinata alla duplice condizione che non venga alterata la destinazione della cosa e non sia impedito agli altri comproprietari di fare uso di essa secondo i loro diritti.
La corte ha deciso riguardo alla clausola regolamentare del regolamento condominiale la quale  stabiliva che le parti in comune non potessero essere normalmente occupate od ingombrate dai singoli proprietari con opere di carattere provvisorio e che gli accessi e cortili avrebbero dovuto essere riservati al passaggio dei comproprietari, con la precisazione che il transito dei veicoli doveva ritenersi consentito per il solo tempo strettamente necessario al carico e scarico di persone e bagagli, con la conseguenza che – in caso di inosservanza della stessa complessiva disposizione – si sarebbe provveduto alla rimozione degli impedimenti, anche in via coatta, a spese del contravventore.
La cassazione rimarca anche come come la giurisprudenza della Corte (per tutte, Cass. n. 3640/2004) abbia sempre affermato che, in tema di condominio negli edifici, l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto, onde deve ritenersi che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione di una porzione dell’area comune, configuri un abuso, poichè impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.


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