IL PROPRIETARIO TRASPORTATO E’ SEMPRE RISARCIBILE DALL’ASSICURAZIONE

risarcimento proprietario trasportato

E’ Risarcibile, dalla compagnia  che assicura il veicolo, il danno al proprietario-trasportato, anche se alla guida si trova un conducente privo di abilitazione alla guida. Così ha deciso la Corte di Cassazione Civile Sez. VI 3 luglio 2020 n. 13738 precisando che le  clausole di esclusione della garanzia contenute nelle polizze assicurative sono nulle, perché contrarie a norme di rango comunitario

La questione risolta dalla Corte riguarda il caso del proprietario del veicolo di cui vittima del sinistro stradale in qualità di terzo trasportato essendo il veicolo stesso guidato da persona a cui il proprietario stesso aveva affidato il veicolo e che, era minorenne e privo di patente. Per di più il proprietario viaggiava sul cofano anteriore del veicolo.

Il primo giudice — sul presupposto di una concorrente responsabilità nella causazione del sinistro, che stimava al 60% del proprietario  e del 40% al  carico del conducente  aveva accolto la domanda risarcitoria esclusivamente verso quest’ultimo, ritenendo operante, nei confronti della società assicuratrice, la clausola contrattuale di esclusione della copertura per il caso in cui il conducente non fosse stato abilitato alla guida;

La corte di appello aveva quindi confermato la esclusione  dell’obbligazione risarcitoria a carico della compagnia.
La cassazione ha ritenuto invece , manifestamente fondate le ragioni di ricorso, alla luce delle norme contenute nelle Direttive del Consiglio 30 dicembre 1983 84/5/CEE e 14 maggio 1990 90/232/CEE, interpretate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenze 30 giugno 2005 C-537/03 (Candolin), 1° dicembre 2011 C-442/10 (Churchill), 28 marzo 1996 C-129/94 (Ruk Bernàldez) e 17 marzo 2011 C-484/09 (Carvalho Ferreira)

Ritiene la Corte che l’obiettivo della normativa comunitaria “consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”, di talché le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile”, ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale “negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno”, essendo, in particolare, “irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo il conducente del quale abbia causato l’incidente”, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone “che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente”;

Secondo la citata sentenza della Corte di Giustizia, conforme ad altre precedenti “il diritto dell’Unione osta alla possibilità che l’assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di «disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato» di talché “tra tali clausole rientrano quelle che escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo

La Cassazione richiama la sentenze della Corte di Giustizia 1° dicembre 2011 C-442/10 (Churchill), la quale  ha evidenziato che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa, sicché “la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente“.

Nemmeno assume rilievo decisivo il che il passeggero-proprietario volontariamente e consapevolmente si fosse esposto a gravi rischi, viaggiando “sul cofano” dell’autovettura, perché, spiega la Corte, ai sensi della normativa suddetta, “l’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto” (così Cass. Sez. 3, ord. n. 1269 del 2018, cit.); – che, peraltro, la circostanza del trasporto “sul cofano” dell’autovettura è stata valorizzata dai giudici di merito per porre a carico dello stesso danneggiato, in misura preponderante, la responsabilità per i danni subiti.

Link e Documenti
Corte di Cassazione Civile Sez. VI 3 luglio 2020 n. 13738


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