CASSAZIONE: IL RISCHIO NON E’ ELETTIVO SE MANCA LA FORMAZIONE

rischio elettivo

Commento a Cass. pen. Sez. IV, Sent., 24-06-2019, n. 27787 di Avv. Pasquale Morelli

Ricorre l’ipotesi di omicidio colposo, con inosservanza della disciplina prevenzionistica sul lavoro, allorquando il datore di lavoro impieghi un nuovo operaio, da poco assunto, privo di esperienza, formazione ed informazioni a mansioni che invece avrebbe dovuto compiere come ausiliario, ed in ogni caso sotto la supervisione di un collega esperto.

Le argomentazioni addotte a difesa dell’imputato, hanno visto anche la complessa, sebbene diffusamente trattata, questione del c.d. rischio elettivo, ovvero quel comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessità, adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato l’infortunio sul lavoro.

Ebbene, la sentenza in questione, la n. 27787/2019, si segnala proprio per un passaggio che potrebbe sembrare leggero, ma da ritenersi significativo e che centra con assoluta precisione un concetto fondamentale della politica di sicurezza sul lavoro.

Affermano i giudici di cassazione, che laddove sia stato appurato, o meglio non sia stata data prova della circostanza che il lavoratore non fosse adeguatamente formato, informato ed addestrato, emerge tutta l’incapacità del lavoratore nel valutare compiutamente i rischi delle mansioni che si appresta a compiere. La sua condotta, benché imprudente e avventata, non può assurgere per questo a causa esclusiva dell’infortunio occorso quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità.

Ne consegue quindi, che tutti gli errori che egli potrà compiere, tutte le manovre azzardate ed ogni atteggiamento che possa esporlo al pericolo di infortunio anche grave, non saranno mai il frutto di una valutazione condotta con consapevolezza, e pertanto non potranno mai rientrare queste nella categoria delle condotte abnormi, tutt’altro.  La formazione, l’informazione e l’addestramento, portano al risultato della c.d. educazione consapevole degli attori della sicurezza in azienda, tra i quali vanno annoverati anche i lavoratori. Questi debbono acquisire le competenze cognitive e comportamentali necessarie a fronteggiare il rischio di infortunio e ad assumere le decisioni idonee a ridurre e ad evitare occasioni di pericolo. Il fatto che il lavoratore non sapesse come lavorare in sicurezza, quindi, lo ha esposto ad un gravissimo rischio, circostanza questa imputabile al datore di lavoro, atteso che su quest’ultimo incombe l’obbligo formativo così come previsto (anche) agli art. 18 e 37 del dlgs 81/2008. Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionistica che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, fonti di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori.


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