IL TOUR OPERATOR DEVE RIMBORSARE IL VIAGGIO IN CASO DI MANCATA PARTENZA PER MALATTIA

Rimborso pacchetto turistico per malattia

Il cliente che ha acquistato un pacchetto turistico “all inclusive” da un tour operator e che, a causa del sopraggiungere di un’improvvisa malattia non è più in grado di partire, potrà ottenere la restituzione della somma pagata, anche in assenza di una polizza assicurativa a garanzia degli “inconvenienti imprevedibili”.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18047/2018 ha così respinto il ricorso di un tour operator nei confronti del quale era stata disposta dai giudici di merito la restituzione della somma a una coppia di clienti.

I clienti dopo avere acquistato presso un pacchetto turistico “all inclusive” avevano dovuto rinunciare a causa della grave ed improvvisa patologia che aveva colpito uno dei due. Di fronte al rifiuto di restituzione  del prezzo avevano citato in giudizio il tour operator, davanti al giudice di pace, chiedendo la condanna della società alla restituzione della somma da loro pagata.
Il giudice di pace accoglieva la domanda; il Tribunale respingeva l’appello della società.
La società ricorre quindi in Cassazione, che, rigetta il ricorso, precisando i principi applicabili al caso:

– l‘impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”;

– si deve escludere che l’impossibilità sopravvenuta debba essere – come prospettato dal ricorrente – necessariamente ricollegata al fatto di un terzo: la non imputabilità al debitore non restringe il campo delle ipotesi ma consente di allargare l’applicazione della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto;

–  la mancata stipula, da parte dei contraenti, della polizza assicurativa volta a coprire eventi imprevedibili come quello in esame, non sposta i termini della decisione; tale possibilità, infatti, all’epoca in cui venne acquistato il pacchetto turistico costituiva una mera facoltà sia per il cliente che per l’operatore turistico: ciò non incide, dunque, sulla valutazione dell’impossibilità sopravvenuta alla prestazione.

– l’art. 1463 c.c assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l’ambito contrattuale della responsabilità.


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