ingiunzione prefettizia illegittima per mancanza o insufficiente motivazione

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Il Giudice di Pace di Cassino bacchetta il Prefetto che per l’ordinanza-ingiunzione utilizza un modulo prestampato con motivazione generica e di stile

 

Ordinanza-ingiunzione annullata se la motivazione è insufficiente

Non assolve all’obbligo di motivazione imposto dall’art. 204 del Codice della Strada il Prefetto che per l’ordinanza ingiunzione utilizza un modulo prestampato, privo di riferimenti sostanziali in relazione al caso sottoposto alla sua attenzione, e con una motivazione di rigetto che appare generica, di stile, e senza alcuna attinenza alla vicenda esaminata.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Cassino nella sentenza n. 453/2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso avverso ordinanza-ingiunzione promosso da un conducente, vittoriosamente assistito dall’Avv. Roberto Iacovacci, sanzionato per violazione dei limiti di velocità ex art. 142, comma 8, del Codice della Strada.

Innanzi al magistrato onorario l’opponente contesta la legittimità del provvedimento impugnato e colgono nel segno le doglianze circa l’insufficienza della motivazione dell’ordinanza-ingiunzione opposta. In particolare, il giudicante ritiene che il Prefetto non abbia assolto all’obbligo di motivazione imposto dall’art. 204 del C.d.S. e ritiene, altresì, che la motivazione debba ritenersi illegittima ed insufficiente.

Obbligo di motivazione ex all’art. 204 C.d.S.

La norma summenzionata richiede che il prefetto adotti ordinanza “motivata” e, come si legge in sentenza, la dottrina dominante ritiene che la motivazione debba comprendere “sia le ragioni per le quali l’accertamento è ritenuto fondato, sia quelle che hanno determinato la misura della pena inflitta”.

Nel caso di specie, si riscontra l’utilizzo, da parte del Prefetto, di un un modulo prestampato, privo di riferimenti sostanziali al caso esaminato, che riporta una motivazione di rigetto generica, di stile e senza attinenza al caso in esame, non costituendo, altresì, prova dell’avvenuta considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della singola violazione amministrativa.

La Prefettura, tra l’altro, viene ritenuta contumace in quanto costituitasi in maniera irrituale in giudizio, avendo inoltrato via PEC la comparsa di costituzione e risposta. Dunque, consideratasi come non costituita in giudizio, parte opposta non ha depositato una documentazione esaustiva sulle argomentazioni contenute nell’ordinanza in grado di contrastare quanto eccepito dal ricorrente nel ricorso stesso.
In aggiunta, il Giudice di Pace di Cassino ritiene che la motivazione dell’ordinanza opposta debba comunque ritenersi erronea ed insufficiente in merito al fatto che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità non necessiti di tarature periodiche.

Identificazione e omologazione dello strumento utilizzato

Infatti, l’art. 142, comma 6, C.d.S. dispone che “sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Dalla lettura del verbale impugnato emerge che, sebbene l’agente verbalizzante avesse riportato la data dell’ultima omologazione, era mancata del tutto l’identificazione dello strumento e la corrispondenza di esso al tipo omologato, che ai sensi della norma menzionata vale ad attribuire l’efficacia di fonte di prova alle risultanze del relativo impiego.

La sentenza richiama il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8515/2021) secondo cui “se è certo che l’omessa indicazione, nel verbale di accertamento, delle caratteristiche della apparecchiatura di rilevazione della velocità (e, in particolare, della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l’invalidità dell’accertamento, la contestazione della idoneità della fonte di prova, in sede di opposizione ex art. 205 C.d.S., onera tuttavia la pubblica amministrazione di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione”.
Inoltre, puntuale richiamo viene operato dal giudicante anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 45, comma 6, del d.lgs n. 285/1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Pertanto, sebbene parte resistente abbia depositato il certificato di taratura del sistema “Sicve”, si evince che detto certificato risale al 21.05.2018 mentre l’infrazione era accertata il 13.02.2019. Dall’accoglimento del ricorso deriva l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta.

 

 


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