La natura dell’obbligo della banca di consegnare gli estratti conto al cliente

arriva la stretta della Cassazione

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La Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza 13 settembre 2021, n. 24641 ha ribadito che l’articolo 119, quarto comma, Tub, pone una disposizione di natura sostanziale e non processuale.

La ricostruzione del diritto sancito dal quarto comma dell’articolo 119 nei termini indicati non esclude che, in via di fatto, la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un’azione del cliente, o chi per lui, contro la banca. Infatti – premette la Corte – il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio è prevista come situazione giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669).

L’articolo 119 tub definisce al primo comma l’estratto conto quale «comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto» (la norma parla oggi di comunicazione «chiara in merito allo svolgimento del rapporto», la qual cosa non vuole ovviamente dire che possa essere incompleta), e soggiunge al secondo comma che, «per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente» con una determinata periodicità.  Il quarto comma dell’articolo 119 stabilisce che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha «diritto di ottenere … copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».

Anche se la norma non contiene un riferimento espresso all’estratto conto, la Cassazione non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto (v., p. es., Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669). Il principio è affermato nell’ambito di controversie che vedevano opposto alla banca il curatore fallimentare, ossia un soggetto che non ha automaticamente la disponibilità della documentazione, ed anzi deve procurarsela: e tuttavia, la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revocare in dubbio che il cliente possa esigere l’adempimento dell’obbligazione, sancita dall’ultimo comma dell’articolo 119, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l’obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi.

In sintesi, sottolinea la Suprema Corte 

  • ai sensi del secondo comma dell’articolo 119 la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente;
  • ai sensi del quarto comma il cliente, o chi per lui, ha diritto di ottenere copia degli estratti conto che pur la banca gli abbia periodicamente trasmesso.

Va precisato – secondo la Suprema Corte – che l’obbligazione di consegna periodica degli estratti conto, nell’ambito dei rapporti di conto corrente, si differenzia dall’obbligazione, sancita dal quarto comma della stessa disposizione, di consegna di «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».

Infatti:

  • l’obbligazione di cui al secondo comma sorge con la stipulazione del contratto, che ne regola i tempi, ed in particolare la cadenza, ed oggi anche i modi, dal momento che gli estratti conto possono essere consegnati, a scelta del cliente, in cartaceo o su supporto informatico, con la conseguenza che l’inadempimento dell’obbligazione, tenuto conto che essa è modellata quale obbligazione da adempiersi presso il cliente, creditore della prestazione, si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti;
  • l’obbligazione di cui al quarto comma sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata attraverso l’esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l’obbligazione in capo alla banca, con l’ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella previsione del quarto comma, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico.

In definitiva, l’istanza rivolta in giudizio alla banca a consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma dell’articolo 119, si risolve in un’azione di adempimento. Pertanto essa non può essere avviata se non quando l’obbligazione diventa attuale.

Sicché ben si comprende l’orientamento di gran lunga prevalente dei collegi territoriali dell’ABF, secondo cui il ricorso rivolto ad esso arbitro, diretto alla consegna degli estratti conto, deve consistere, a pena di irricevibilità, in una contestazione dell’omissione da parte della banca della consegna della documentazione precedentemente richiesta: e cioè, ribadiscono in assoluta prevalenza i collegi territoriali dell’ABF, il cliente deve rivolgersi alla banca per richiedere la documentazione, e solo in seguito, trascorso il termine previsto, proporre ricorso all’arbitro per avere gli estratti conto che la banca non ha consegnato.

Così stando le cose, il cliente può, se lo ritiene, e se ne ha l’esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell’ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. 

Quanto all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio, la Cassazione precisa che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in violazione sia dell’articolo 2697 c.c., che del principio del contraddittorio“.

In conclusione il principio portato dalla sentenza: 

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.

Link e Documenti: C.E.D. Cassazione  sentenza 13 settembre 2021, n. 24641

 


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