Il contratto di ormeggio comprende, in genere, non solo il diritto di occupazione del posto barca ma anche l’obbligo del gestore del porto di fornire una pluralità di servizi in favore del proprietario del natante, tra cui la custodia del bene. In tal caso il gestore è tenuto a garantire la sicurezza della struttura ricettiva e quindi a risarcire il danno provocato dal cedimento delle strutture di ormeggio.
Sono questi i principi affermati dalla Corte d’appello di Napoli nella sentenza depositata il 24 maggio 2021.
La controversia attivata dal proprietario di un’imbarcazione a vela nei confronti della società che gestisce il porto aveva visto in primo grado il rigetto della domanda.
Contro la sentenza del Tribunale ha presentato appello la proprietaria dell’imbarcazione , sostenendo l’esistenza dell’obbligo di custodia dei mezzi ormeggiati.
La Corte osserva che, seguendo gli orientamenti della Cassazione, il contratto di ormeggio è caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nell’assegnazione di uno spazio di acque protetto all’interno delle strutture portuali; tuttavia, l’accordo può «del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante e/o (…) delle cose in esso contenute».
La Corte territoriale afferma che l’indice tipicamente più significativo dal quale desumere la prestazione di un tale servizio è rappresentato dalla stessa esistenza di più o meno complessi sistemi di vigilanza, esercitata di volta in volta attraverso il controllo e la regolazione degli accessi nell’area portuale,
la predisposizione di un servizio di guardiania in banchina o l’installazione di circuiti di videosorveglianza (Cass. 8657l1994; App. Lecce, 3 ottobre 2000; v. anche App. Trieste, 7 aprile 2009, secondo cui le assicurazioni pubblicitarie relative alla video sorveglianza delle
imbarcazioni e alla presenza sulle banchine di personale armato contiene una implicita assunzione dell’obbligo di custodia), come anche l’esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile del gestore del porto per furti e danni. Tali sistemi (o altri analoghi o alternativi)
non hanno altro scopo se non quello di garantire le imbarcazioni ormeggiate contro furti e altri danni, e non si giustificano se non nell’adempimento di una prestazione di custodia assunta dal gestore portuale nell’ambito dei servizi resi ai diportisti per il tempo di stazionamento dell’imbarcazione.
In ogni caso – precisano i giudici – anche qualora il contratto di ormeggio abbia il contenuto minimale di un contratto per l’utilizzazione del posto barca con esclusione di ogni obbligo di custodia, la responsabilità del gestore sussiste egualmente quando il danneggiamento dell’imbarcazione sia dipeso dalla inidoneità delle strutture portuali a svolgere la funzione di riparo da venti e burrasche, ovvero quando, a causa di un vizio di realizzazione o di manutenzione dell’opera portuale, quest’ultima abbia ceduto sotto la forza del mare o del vento.
In questo caso, infatti la barca era stata danneggiata proprio per effetto della rottura delle strutture di ormeggio che dovevano garantire la sicurezza e che erano state predisposte dalla stessa società di gestione dei servizi portuali.
Link e documenti:
Sentenza Corte d’appello di Napoli depositata il 24 maggio 2021.
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