Le spese di assicurazione devono essere considerate nel calcolo dell’usura

nel calcolo del tasso di usura devono essere considerate anche le spese di assicurazione

Di frequente contestualmente alla concessione di un finanziamento viene richiesto al beneficiario di sottoscrivere una o più polizze assicurative. Le spese per le predette polizze vanno inserite nel calcolo ai fini di determinare se il tasso degli interessi applicato supera o meno il tasso soglia usurario.  In questo senso si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22465/2021, pubblicata il 6 agosto 2021.

IL CASO: Un debitore che aveva stipulato con una società finanziaria un contratto di finanziamento, ritenendo usurari gli interessi applicati, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace la finanziaria chiedendo la condanna di quest’ultima alla restituzione in suo favore delle somme versate in eccesso.

Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento della domanda attorea e la condanna della convenuta società finanziaria alla restituzione in favore dell’attore delle somme versate in eccesso. Il Giudice di Pace riteneva che nella determinazione del Taeg dovessero essere inglobate due polizze assicurative che erano state sottoscritte contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento e che il tasso soglia usura nel caso di specie era stato superato..

Di diverso avviso il Tribunale che accoglieva l’appello proposto dalla finanziaria avverso la sentenza di primo grado, evidenziando che il debitore, originario attore, non aveva assolto all’onere probatorio, sullo stesso incombente, di provare il diritto azionato mediante la produzione dei documenti relativi alle due polizze assicurative.

La questione veniva, quindi sottoposta all’esame della Corte di Cassazione dall’originario attore che con il ricorso di legittimità deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1815 e 2697 c.c., 116 c.p.c. e 744 c.p.. Secondo il ricorrente la decisione del Tribunale era errata, avendo quest’ultimo ritenuto non assolto l’onere probatorio a suo carico. Tale tesi, secondo il ricorrente, contrastava con l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale sussiste una presunzione di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione contestualmente stipulato.

LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso fondato e nell’accoglierlo con rinvio della causa al Tribunale di provenienza, ha ribadito il principio, al quale il Tribunale dovrà attenersi nel nuovo esame della vertenza, secondo cui “ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo” (Cass. n. 8806 del 2017).

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