IN CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN CASO DI PREMORIENZA

la liquidazione del danno nella premorienza

La sentenza del Tribunale di Livorno (25 febbraio 2019, n. 221) ha liquidato il risarcimento agli eredi dalla vittima, successivamente  deceduta per altre cause, applicando le tabelle milanesi non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva.
Nel corso del giudizio dinanzi al giudice civile, era stata accertata la responsabilità del conducente dell’auto, per aver violato le norme del codice della strada, ed era stato anche accertato il danno biologico subito dalla vittima e quantificato nella misura del 20% di invalidità, domandando la somma di circa 80.000 a titolo di risarcimento del danno, spese mediche e danni materiali.
Dopo due anni dall’incidente il danneggiato moriva per altra causa. Cosicché succedevano nella controversia gli eredi di quest’ultimo.

Ebbene, il Tribunale di Livorno con la sentenza n. 221/2019 ha applicato il principio espresso nella giurisprudenza di legittimità (III Sezione Civile della Cassazione sentenza n. 13920/2016 e altre precedenti) secondo cui “ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano “iure successionis” va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva (Cass. 9/08/2001, n. 10980; Cass. 24/10/2007, n. 22338; Cass. 14/11/2011, n. 23739; Cass. 30/06/2015, n. 13331).

Alla luce di tale orientamento il Tribunale ha applicato i criteri di liquidazione contenuti nelle tabelle milanesi redatte nell’anno 2018 che, con riferimento all’ipotesi di danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione (danno “da premorienza”), si basano sul valore monetario del risarcimento annuo, corrisposto ad ogni grado di invalidità permanente, calcolato in base al rapporto tra la media del risarcimento e dell’aspettativa di vita.  È stato quindi considerato che il danno è maggiore per il pregiudizio sofferto nel primo anno e che esso decresce col trascorrere del tempo fino a consolidarsi ad un importo prefissato per ogni ulteriore anno successivo al secondo.

Link e Documenti:
Sentenza tribunale di Livorno 24 febbraio 2019 n. 221


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