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Anche il Giudice di Pace di Milano si conforma all’orientamento che vede in omologazione e approvazione due procedure distinte e rispondenti a una ratio differente
Approvazione e omologazione: sono procedure distinte
Omologazione e diritto di difesa del cittadino
E in tal senso, l’art. 345 Reg. C.d.S., dopo aver indicato che le apparecchiature e i mezzi di accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruiti in modo da raggiungere detto scopo, fissando la velocità del veicolo in un dato momento in un modo chiaro è accertabile, al comma 2 prescrive che dette apparecchiature debbano essere approvate dal Ministero.
Procedura per conseguire omologazione e approvazione
Ancora, il giudice Alessandrino prosegue affermando che i due aspetti, omologazione e approvazione, differiscono nel lessico comune e il regolamento lo specifica all’articolo 192 per le finalità proprie in materia di circolazione stradale.
Ed è proprio l’art. 192 del Regolamento, al quale rinvia l’art. 45 C.d.S., ad apparire come una norma di fondamentale importanza in quanto descrive la procedura per il conseguimento dell’omologazione e dell’approvazione: proprio dalla disamina di detta norma si evince come le procedure di approvazione e di omologazione siano differenti fra loro e giungano a differenti provvedimenti conclusivi.
Tre le due procedure emerge l’elemento discretivo della rispondenza alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso: nel caso di omologazione si richiederà di accertare la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, mentre nel caso dell’approvazione dovrà trattarsi di richiesta relativa ad elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. In questo secondo caso sarò il Ministero a approvare il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dall’articolo 2 e dettata dal codice stesso per l’omologazione.
Apparecchiatura solo approvata? Annullata l’ordinanza-ingiunzione
In conclusione, il magistrato onorario reputa che i termini omologazione e approvazione non siano affatto sinonimi, riferendosi non tanto e non solo a procedure distinte quanto piuttosto a una ratio differente a fronte di una compromissione del diritto di difesa data dal rilevamento della velocità in modalità automatica e a contestazione differita. In tal caso si richiede che le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a vincoli stringenti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni.
In conclusione, trattasi di due procedure ben distinte. In particolare, l’omologazione riguarda gli apparecchi per i quali il regolamento ha stabilito delle caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni e pertanto risulta essere il risultato di una procedura avente natura tecnica, finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare.
Nel caso di specie, essendo il rilevamento della velocità avvenuto con apparecchiatura sottoposta a procedura di approvazione (e non omologazione), il giudice onorario conclude per l’accoglimento del ricorso e annulla l’ordinanza ingiunzione impugnata.