Omologazione e approvazione sono procedure distinte

un autovelox su strada

Anche il Giudice di Pace di Milano si conforma all’orientamento che vede in omologazione e approvazione due procedure distinte e rispondenti a una ratio differente

Approvazione e omologazione: sono procedure distinte

Anche il Giudice di Pace di Milano si allinea all’orientamento che vede in omologazione e approvazione due procedure distinte e che rispondono a una ratio differente a fronte di una compromissione del diritto di difesa che fa seguito alla rilevazione della velocità in modalità automatica e a contestazione differita.
Tanto emerge dalla sentenza n. 5454/2021 (qui sotto allegata) con cui il giudice meneghino si è pronunciato sull’opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia proposta da un conducente sanzionato per violazione dei limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 8, C.d.S., contesta innanzi al magistrato onorario l’omessa omologazione dell’apparecchio di rilevamento utilizzato per contestare l’infrazione.
Il Giudice di Pace ritiene che tale opposizione sia meritevole di accoglimento, stante l’illegittimità dell’accertamento a causa della sola approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del dispositivo utilizzato per la misurazione della velocità in modalità automatica, con esonero di contestazione immediata.

Omologazione e diritto di difesa del cittadino

Come si legge nel provvedimento, la questione circa l’omologazione o approvazione dell’apparecchio di rilevazione della velocità appare controversa. Il giudice prende le mosse da quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, del D.L. 121/2002, a cui rimanda l’art. 201, comma 1-bis, lett. f) C.d.S., secondo cui “Se vengono utilizzati i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 285/1992”.
La ratio della norma è chiara e viene ben delineata anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 113/2015: in pratica, la compromissione del diritto di difesa del cittadino viene bilanciato dal carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono al medesimo.
Il giudice onorario richiamo poi quanto previsto dall’articolo 142 C.d.S., norma che si occupa di velocità e appare chiara nel subordinare l’efficacia probatoria delle risultanze di apparecchiature all’omologa, rimandando a quanto previsto nel regolamento di attuazione del Codice della Strada.

E in tal senso, l’art. 345 Reg. C.d.S., dopo aver indicato che le apparecchiature e i mezzi di accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruiti in modo da raggiungere detto scopo, fissando la velocità del veicolo in un dato momento in un modo chiaro è accertabile, al comma 2 prescrive che dette apparecchiature debbano essere approvate dal Ministero.

Procedura per conseguire omologazione e approvazione

Il provvedimento in commento richiama poi quanto stabilito dal Tribunale di Alessandria in una sentenza pubblicata il 9 ottobre del 2020 secondo cui “qui la norma si riferisce appunto alle singole apparecchiature utilizzate in concreto per la rilevazione della velocità che pertanto non debbono essere sottoposte all’omologazione bensì all’approvazione”.

Ancora, il giudice Alessandrino prosegue affermando che i due aspetti, omologazione e approvazione, differiscono nel lessico comune e il regolamento lo specifica all’articolo 192 per le finalità proprie in materia di circolazione stradale.

Ed è proprio l’art. 192 del Regolamento, al quale rinvia l’art. 45 C.d.S., ad apparire come una norma di fondamentale importanza in quanto descrive la procedura per il conseguimento dell’omologazione e dell’approvazione: proprio dalla disamina di detta norma si evince come le procedure di approvazione e di omologazione siano differenti fra loro e giungano a differenti provvedimenti conclusivi.

Nel richiamare un precedente dello stesso ufficio (cfr. sent. 11135/2018), condividendone le motivazioni, il Giudice di Pace di Milano sottolinea come, il comma 2 dell’art. 192 preveda la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione.

Tre le due procedure emerge l’elemento discretivo della rispondenza alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso: nel caso di omologazione si richiederà di accertare la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, mentre nel caso dell’approvazione dovrà trattarsi di richiesta relativa ad elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. In questo secondo caso sarò il Ministero a approvare il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dall’articolo 2 e dettata dal codice stesso per l’omologazione.

Apparecchiatura solo approvata? Annullata l’ordinanza-ingiunzione

In conclusione, il magistrato onorario reputa che i termini omologazione e approvazione non siano affatto sinonimi, riferendosi non tanto e non solo a procedure distinte quanto piuttosto a una ratio differente a fronte di una compromissione del diritto di difesa data dal rilevamento della velocità in modalità automatica e a contestazione differita. In tal caso si richiede che le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a vincoli stringenti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni.

In conclusione, trattasi di due procedure ben distinte. In particolare, l’omologazione riguarda gli apparecchi per i quali il regolamento ha stabilito delle caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni e pertanto risulta essere il risultato di una procedura avente natura tecnica, finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare.

Nel caso di specie, essendo il rilevamento della velocità avvenuto con apparecchiatura sottoposta a procedura di approvazione (e non omologazione), il giudice onorario conclude per l’accoglimento del ricorso e annulla l’ordinanza ingiunzione impugnata.

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