il Condominio proprietario del marciapiede è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto. Il principio di diritto è stato confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 31 luglio 2018 n. 20194, mediante la quale ha accolto il ricorso di una persona danneggiata per essere caduta in una buca esistente sul tratto di marciapiede appartenente al Condominio.
La Suprema Corte ha richiamato le ordinanze 1° febbraio 2018, n. 2480, o. 2481, n. 2482 e n. 2483, che coordinano e rielaborano i principi in materia di violazione degli obblighi di custodia. quindi afferma che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Quindi, nel caso specifico, la suprema Corte ha escluso che lo stato di «generale evidente dissesto della strada» non debba essere in alcun modo segnalato. A maggior ragione si può escludere che tale dissesto possa essere ritenuto «una condizione di generale normalità». Infatti, pur essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di crescente abbandono e degrado delle strade e dei marciapiedi, è evidente che “l’incuria del custode non può essere utilizzata dal medesimo, attraverso il richiamo all’obbligo di particolare attenzione che grava sul danneggiato, come una specie di garanzia di irresponsabilità”.
Link e documenti:
ordinanza del 31 luglio 2018 luglio 2018, n. 20194
Hai un subìto un danno per responsabilità di privati, aziende, enti pubblici? LexOpera è lo studio legale a portata di mano per la soluzione delle controversie in materia di risarcimenti.
Chiamaci ora, descrivi il tuo caso o prenota un appuntamento in studio per un colloquio di orientamento e senza alcuna spesa.
scrivi a info@lexopera.it
[Heateor-SC]