Va risarcito il danno morale derivante dalla falsa accusa di aver una relazione extraconiugale, ove questo comporti una lesione dell’onore e la reputazione dell’attore, provocando un turbamento della sua vita familiare e professionale. La corte di Cassazione con Ordinanza 17580 depositata il 4/7/2018 si esprime sulla quantificazione del danno, conseguente alla deliberata costruzione e diffusione di false notizie circa presunte relazioni extraconiugali e un imminente divorzio del professionista, ben noto in ambito di una piccola comunità.
Il responsabile della diffusione di false notizie, aveva fatto anche un falso audio con voci maschili e femminili e lo aveva fatto ascoltare a tutti all’interno della comunità, compreso il parroco.
E’ quindi corretta la sentenza perché, non ha affatto liquidato il danno non patrimoniale sulla base della sola dimostrazione della lesione del diritto, ma ha al contrario accertato in concreto l’esistenza del pregiudizio
Secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno dato conto analiticamente degli elementi di fatto dai quali si desume l’esistenza d’un turbamento dell’animo dell’attore, e quindi d’un danno non patrimoniale: ovvero la diffusione avuta dalla notizia, il clamore che suscitò, i cicalecci prolungati tra i compaesani, le voci sulla probabilità d’un imminente divorzio dalla propria consorte.
Ovviamente, il danno conseguente al turbamento è stato accertato con l’unico modo in cui è possibile accertare giudizialmente un moto dell’animo: il ricorso agli indici esterni ed alle presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., desunte dalla percezione che hanno avuto i componenti della comunità.
Link e documenti: Ordinanza 17580/2018Hai subito un danno ingiusto alla persona o alla reputazione, personale o commerciale?
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[Heateor-SC]
Come si prova il danno alla reputazione e si quantifica il risarcimento
La prova del danno da lesione della reputazione è una delle questioni più dibattute in materia di responsabilità civile. La Cassazione ha più volte affermato che il danno non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione è un danno “in re ipsa”, cioè consegue automaticamente alla commissione dell’illecito senza necessità di una prova specifica del pregiudizio subito. Tuttavia, la quantificazione del danno richiede elementi concreti: la diffusione della notizia lesiva, il contesto in cui è avvenuta, la posizione sociale e professionale del danneggiato.
Per le lesioni della reputazione avvenute online (social media, forum, siti di recensioni), la prova si raccoglie attraverso la cristallizzazione delle pagine web tramite atto notarile o la procedura di identificazione dell’autore del post anonimo. Lo Studio LexOpera gestisce procedimenti per diffamazione a mezzo stampa e online, dalla richiesta di rimozione del contenuto lesivo fino all’azione risarcitoria civile e alla querela penale per diffamazione aggravata.