RITARDI VOLI  E VACANZE ROVINATE: TUTELA DEI DIRITTI DEI TURISTI

Vacanze rovinate cancellazione e ritardo volo

Voli cancellati o arrivati in ritardo, bagagli smarriti, negato imbarco, danni da vacanza rovinata,  sono solo alcune delle disavventure che possono capitare ai turisti e viaggiatori nel  periodo estivo. Il 1 luglio 2018 è entrato in vigore il decreto-legge numero 62/2018, che stabilisce una tutela maggiore e l’obbligo di informazioni chiare nei confronti dei viaggiatori che usufruiscono di pacchetti vacanza, secondo quanto previsto dalla direttiva europea 2015/2302. La nuova normativa prevede anche sanzioni fino a 20.000 euro di multa per le agenzie turistiche che non si comportano correttamente.

Punti principali sono una maggiore informazione nei confronti dei turisti, obbligo di miglior assistenza e disponibilità da parte dei tour operator. Il decreto sostituisce completamente una parte del Codice del Turismo (d.l. 79/2011) e prevede molte nuove regole da applicare ai pacchetti turistici, in particolare a quelli delle offerte a prezzi agevolati, compreso il diritto al risarcimento danni per difetti del pacchetto turistico, ovvero dove vengono promesse cose che poi non vengono mantenute,

Il cliente ha diritto di ricevere un risarcimento adeguato entro tre anni dalla fine della vacanza, sempre ove il difetto di conformità del pacchetto sia imputabile esclusivamente al fornitore del servizio turistico. È altresì negato il risarcimento qualora i danni siano dovuti a circostanze straordinarie o inevitabili.

Un elenco dettagliato di informazioni devono essere fornire al consumatore. Il contratto andrà scritto su un supporto durevole ovvero stampato anche quando viene stipulato tramite Internet. Le informazioni leggibili, chiare e precise saranno vincolanti e formeranno una parte integrante del pacchetto turistico, senza alcuna possibilità di essere modificate salvo accordo tra le parti.

 Sono considerati pacchetti turistici quei servizi che  combinano,  in un unico contratto, due o più servizi turistici (trasporto, alloggio, noleggio auto, etc. vedi sotto) e possono essere:
– combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore, prima della conclusione di un contratto unico, oppure
– conclusi con contratti diversi ma acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento oppure offerti , venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale (“tutto compreso”) o con la denominazione di “pacchetto” o analoga.
Vi rientrano anche:
– i servizi turistici combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di diversi sevizi;
– i servizi turistici acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica, dove i dati del viaggio sono trasmessi dal professionista del primo contratto agli altri entro 24 ore.
– il trasporto dei passeggeri -via nave, aereo, treno
– l’alloggio (escluso quello residenziale o per corsi di lingua di lungo periodo),
–  il noleggio di auto o altri veicoli a motore o di motocicli che richiedano patente A, e tutti gli altri servizi turistici che non abbiano carattere finanziario o assicurativo.

In ogni caso, per non trovarsi sprovveduti nel caso di disservizi durante il viaggio ricordiamo alcuni consigli per potere meglio tutelare i propri diritti al proprio ritorno.

In caso di ritardo aereo è necessario conservare:

1) tagliando originale biglietto aereo;

2) e-mail di prenotazione e acquisto del volo;

3) ricevute per spese effettuate a causa del ritardo del volo (es. pasti e bevande in aeroporto, telefonate, ticket treno o bus non usufruiti, ricevuta taxi etc.);

4) copia di eventuali reclami effettuati via e-mail o via raccomandata a/r;

5) eventuali lettere e/o -email informative inviate dalla compagnia;

Nel caso di cancellazione volo, overbooking ovvero negato imbarco è necessario conservare, oltre a tutto quanto appena elencato, anche il ticket aereo volo sostitutivo offerto dal vettore aereo o riacquistato dal passeggero;

Nel caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio:

1) recarsi al più presto  al banco Lost & Found del proprio vettore aereo per compilare l’apposito modulo di denuncia (property irregular report – P.I.R.).

2) conservare  ticket aereo;

3) conservare ticket bagaglio;

4) conservare le ricevute di spesa relative a beni acquistati nel periodo in cui la valigia è mancata;

5) è buona norma, in caso di smarrimento del bagalio fare una denuncia alle autorità locali indicando l’accaduto ed il contenuto del bagaglio;

6) in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio, dopo aver segnalato la mancata consegna presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost & Found / Bagagli Smarriti) ed aver ritirato il PIR (Property Irregularity Report / Rapporto Irregolarità Bagagli), è necessario inviare al vettore aereo un reclamo, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata, entro e non oltre 21 giorni dal ricevimento della valigia. Quando la mancata consegna dello stesso si protragga per oltre 21 giorni si ritiene definitivamente smarrito e a quel punto è possibile richiedere un risarcimento.

 ATTENZIONE: nel caso in cui vengano imbarcati oggetti di valore è necessario dichiararlo al vettore aereo al momento dell’imbarco e se opportuno pagare un supplemento assicurativo, in quanto il limite di risarcimento, secondo la Convenzione di Montreal si attesta intorno ad € 1.300,00.

Nel caso di vacanza rovinata:

1)scrivere immediatamente una email di reclamo al Tour Operator o all’agenzia di viaggi;

2) documentare il disservizio con foto se possibile;

3) conservare il contratto di compravendita di pacchetto turistico;

4) conservare eventuale e-mail di prenotazione e acquisto;

5) conservare ricevuta di pagamento;

6) conservare eventuali reclami e riscontri da parte del venditore o dell’organizzatore di viaggi;

7) tickets aerei e/o bagagli nel caso il problema sia dipeso dalla compagnia aerea.


Se sei fra i turisti vittime di disservizi rivolgiti a lexOpera per ottenere il dovuto risarcimento senza sostenere nessuna spesa di onorari.

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