SEPARAZIONE E DIVORZIO: LA CASA NELL’INTERESSE DEI FIGLI

assegnazione casa familiare

La recente ordinanza della Cassazione del 13 dicembre 2018, n. 32231 ha confermato il principio che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell’interesse dei figli e questo risponde all’esigenza, che ne costituisce al contempo l’unica ragione, di consentire ai figli di genitori separati di conservare l’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

La vicenda riguarda la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore richiesto dalla madre, che chiede il collocamento della minore presso di sè, la regolamentazione dei tempi di permanenza col padre, l’assegnazione della casa familiare e l’assegno di mantenimento.

Il padre si opponeva alla richiesta di assegnazione della casa familiare, perché  la madre se ne era allontanata volontariamente.

Il Tribunale con decreto disponeva l’affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso la madre, regolava i tempi di permanenza presso il padre, determinava l’assegno di mantenimento a suo carico, ma rigettava la richiesta di assegnazione della casa familiare.

A seguito della proposizione del reclamo proposto dalla madre, questa otteneva l’assegnazione della casa familiare.

In cassazione il padre criticava la sentenza della Corte territoriale sostenendo che l’assegnazione della casa familiare era stata effettuata senza considerare che, per decisione unilaterale della madre, era venuta meno la stabile abitazione dell’immobile da parte della stessa e della figlia minore, e che, conseguentemente, mancava un collegamento stabile della minore con tale immobile, che non costituiva più il suo habitat domestico.

Osserva invece la Cassazione che l’allontanamento della madre è stato attuato in epoca antecedente la proposizione del giudizio, rendendo, così, manifesta la crisi della relazione sentimentale tra i genitori.

In diritto la Suprema Corte riconosce che costituisce principio consolidato, nonché legislativamente stabilito all’art. 337 sexies c.c, (e prima dall’art. 155-quater c.c.) che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell’interesse dei figli, disposizione che risponde all’esigenza, che ne costituisce al contempo l’unica ragione, di conservare ai figli di genitori separati l’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr., tra le tante Cass. n.14553 del 2011; n. 14348 del 2012; n. 8580 del 2014; n. 11783 del 2016, e vedi pure Corte Cost. 308 del 2008, in ipotesi di revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio).

Di conseguenza  la valutazione circa la sussistenza di uno stabile legame tra il minore e l’immobile già abito a casa familiare, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.

Link e Documenti:
Cassazione ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32231

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