SINISTRO STRADALE E AZIONE DIRETTA DEL TERZO TRASPORTATO

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La Cassazione civile sez. III,  con sentenza 08 Ottobre 2019, n. 25033 ha stabilito che azione diretta del terzo trasportato contro l’assicurazione, a norma dell’art. 141 cod. assicurazioni, presuppone un sinistro in cui siano “coinvolti” almeno due veicoli.

L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha escluso, nel caso specifico,  l’azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una rovinosa caduta al suolo, causata da  una brusca frenata del conducente del motorino, riportando lesioni personali.

Nella vicenda sottoposta al vaglio della Corte l’attrice aveva citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, il conducente del motoveicolo al fine di sentirlo condannare, in solido o alternativamente, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., con la propria compagnia assicurativa, al risarcimento di tutti i danni subiti.

L’assicurazione eccepiva l’improcedibilità della domanda risarcitoria, stante la non applicabilità del citato art. 141, in un caso come quello in esame, di sinistro stradale non consistito nello scontro tra due o più veicoli.

Il Giudice di primo grado, con sentenza confermata in appello, rigettava l’istanza risarcitoria perché inammissibile.

Approdata in Cassazione, la difesa della ricorrente sostiene la tesi  che l’art. 141 cod. assicurazioni pone quale unico presupposto per conseguire il risarcimento del danno, il trasporto, prescindendosi del tutto dal coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro.

Anche la giurisprudenza maggioritaria è orientata nel senso di affermare che l’azione diretta del terzo trasportato presuppone un sinistro in cui siano “coinvolti” almeno due veicoli.

La disciplina sulle assicurazioni private mira a semplificare, sul piano dell’onere probatorio, la posizione del terzo trasportato e a consentirgli di agire direttamente verso la compagnia assicurativa del vettore. Inoltre, l’art. 141 Cod. Ass. fornisce al trasportato una tutela aggiuntiva rispetto al solo art. 2054 c.c. Infatti, la norma contenuta nel codice delle assicurazioni esonera il terzo dall’onere di provare la distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ferma restando la possibilità per l’assicuratore del vettore, di fornire la prova esonerativa costituita dal caso fortuito, da intendersi anche come dimostrazione della “totale assenza di responsabilità del proprio assicurato.

Quindi, mentre con l’art. 141 c.a.p. il terzo ha quindi diritto al risarcimento a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti,
Invece, in caso  in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava,  il soggetto danneggiato può solo  avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.

La giurisprudenza ha, infatti,  chiarito che “l’art. 2054, comma 1 c.c. esprime, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito”, con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario”.

Link e documenti:
Cassazione civile sez. III  08 Ottobre 2019, n. 25033


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