Famiglia, Consumatori

RESPONSABILITA’ DEL VETTORE PER ANNULLAMENTO E RITARDO VOLO

Alla compensazione pecuniaria per cancellazione del volo si aggiunge il danno e le spese per inadempimento del contratto e il danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Il giudice di pace di Firenze ha così deciso per il risarcimento ai viaggiatori vittime dei disservizi della compagnia aerea Vueling Airlines. I fatti riguardano il volo n. VY6364 del 4 agosto 2016 con partenza prevista da Firenze alle ore 17,20 e arrivo a Santorini. Il volo è stato cancellato ed è partito il giorno dopo lasciando a terra, e senza alcuna assistenza, i due passeggeri che poi si sono rivolti al giudice di pace con l’assistenza dell’Avv. Cesare E. Martino. La compagnia aerea giustificava il ritardo con le avverse condizioni meteorologiche, che quel giorno avrebbero  impedito le possibilità di atterraggio all’aeroporto di Firenze, ma in realtà questa circostanza non è mai stata effettivamente dimostrata. Il giudice Maria  Barbara Benvenuti,  con la sentenza n.2967 depositata il 30/10/2018  ha, pertanto, riconosciuto la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 5 del Regolamento CE 261/2004, oltre al  il rimborso delle spese sostenute per la vacanza non goduta, e quindi i costi dei traghetti, dei biglietti aerei, delle prenotazioni degli alberghi, oltre un ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione dei diritti fondamentali e di libertà della persona, di rilievo costituzionale e pertanto suscettibili di valorizzazione in via equitativa.

GdP-firenze-2018_2967

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Come richiedere il rimborso e il risarcimento per volo annullato

Il Regolamento CE 261/2004 attribuisce ai passeggeri il diritto a ricevere assistenza immediata (pasti, bevande, comunicazioni) e, in caso di annullamento, la scelta tra rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni oppure riprotezione sul primo volo disponibile. Oltre all’assistenza, spetta la compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro a seconda della distanza del volo, salvo che il vettore dimostri che la cancellazione è dovuta a “circostanze eccezionali”. Scioperi del personale della compagnia, problemi tecnici prevedibili e overbooking non rientrano tra le cause eccezionali.

La via più efficace è presentare reclamo diretto alla compagnia aerea entro 2 anni dall’evento. In caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente, è possibile rivolgersi all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) o avviare un’azione giudiziaria davanti al giudice di pace competente. Lo Studio LexOpera ha gestito numerosi procedimenti contro compagnie aeree per ottenere i rimborsi previsti dal Reg. CE 261/2004, anche nei casi in cui la compagnia aveva opposto la causa di forza maggiore.

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