Danni e Responsabilità

IL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI NEL RISARCIMENTO DEI DANNI

Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa

La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 21764/2019 ha  corretto la Corte d’Appello di Roma nell’applicazione concreta del principio di diritto, ampiamente condiviso dal Collegio, secondo in quale  “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l’individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” ( cfr. Cass. 25817/2017 ed in termini Cass. 6619/2018 ). In ogni caso, resta fermo il principio secondo il quale la somma da pagare eventualmente in restituzione a seguito del nuovo conteggio, dovrà essere maggiorata dei soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti” ( cfr. Cass. 21699/2011).”

Link e documenti: Corte di Cassazione ordinanza n. 21764/2019
 

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Il meccanismo in pratica: come si applica nei casi di risarcimento

Il principio stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 21764/2019 riguarda la corretta sequenza di calcolo quando il danneggiante ha già pagato un acconto prima della liquidazione definitiva del danno. Il metodo in quattro fasi — devalutazione, detrazione dell’acconto, calcolo degli interessi sull’intero capitale rivalutato e poi sul residuo — garantisce che il creditore sia indennizzato anche per il ritardo nella disponibilità della somma, senza però applicare gli interessi due volte sulla stessa base di calcolo.

Questo schema rileva in modo particolare nelle liquidazioni del danno biologico da sinistro stradale, dove le compagnie assicurative propongono spesso acconti in corso di causa. Se il conteggio degli interessi compensativi viene eseguito in modo errato — applicando ad esempio interessi sull’intero credito anche per il periodo successivo al pagamento dell’acconto — il danneggiato riceve meno di quanto dovuto. La verifica del calcolo proposto dalla controparte o dal CTU è un passaggio che gli avvocati specializzati in infortunistica non dovrebbero mai omettere.

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