RECUPERO CREDITO: LA FATTURA DA SOLA NON E’ SUFFICIENTE

La fattura commerciale, seppur permetta di ottenere l’emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell’ordinario processo di cognizione.  E’ quanto ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza della Corte di cassazione II sez. civ. n. 9542  pubblicata il 18 aprile 2018

La vicenda
Il fornitore otteneva il decreto ingiuntivo sulla base di una fattura allegata al ricorso.  Il cliente  proponeva  opposizione negando di aver mai acquistato la merce indicata nella fattura.  Nello specifico affermava che la merce fosse stata acquistata e prelevata non dal titolare dell’azienda ma dal figlio,  come dimostrato dal buono di consegna, allegato all’atto di citazione in opposizione.
Il giudice di pace rigettava l’opposizione e il Tribunale, nelle vesti di giudice di secondo grado, confermava la sentenza.
Il Tribunale sosteneva che il ricorrente avesse assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio la relativa fattura e quest’ultima indicava il medesimo quantitativo di merce riportato nel buono consegna;  si aggiungeva altresì che il ritiro della merce da parte del figlio della debitrice non fosse mai stato contestato dalle parti.
Riteneva quindi che l’opponente non avesse fornito alcuna prova contraria in grado di superare la presunzione di esistenza del contratto desunta dalla fattura di acquisto.
Il debitore opponente ricorreva in Cassazione

La decisione sul valore probatoria della fattura
Investita della questione,  la Cassazione, con la sentenza in commento, ha modo di ricordare e confermare il proprio orientamento sulla valenza probatoria della fattura. Richiamando i  numerosi precedenti (per tutti v. Cass. 12.1.2016, n. 299) la corte ribadisce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio; in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l’emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (v. fra le altre Cass. 16.11.2001, n. 14363).
Si tratta, quindi, di un atto a formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente.
L’esistenza di un rapporto e l’esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall’allegazione di una fattura, ma è necessario che il creditore fornisca piena dimostrazione della fornitura che nella fattura risulta solo indicata.
Quindi, nell’eventualità in cui venga instaurato un procedimento di opposizione all’ingiunzione, sarà dunque il creditore- ricorrente a dover fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria, non essendo sufficiente la sola fattura precedentemente allegata.

Link e documenti:
Cassazione sentenza n. 9542/2018 (Italgiure)


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