VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 E RESPONSABILITÀ PENALE

valutazione dei rischi da covid-19

di Avv. Pasquale Morelli

Coronavirus è l’espressione che più di tutte oggi si ripete nelle discussioni e nella mente della popolazione mondiale, avendo nel giro di poche settimane letteralmente stravolto le vite di ognuno.

Trattandosi di un tema con diretta incidenza sulla salute degli individui, inevitabile è stata l’implicazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Un tavolo tuttora caldo è quello in cui si discute dell’aggiornamento del documento di valutazione del rischio biologico (ai sensi del d.lgs 81/2008) o, meglio, se questo debba essere effettivamente rivalutato oppure si possa ritenere sufficiente adeguare le misure di prevenzione secondo i protocolli redatti nelle ultime settimane.

Specie nelle prime battute, la scarsa conoscenza del covid-19, ha generato tra gli addetti ai lavori dubbi interpretativi e pratiche di prevenzione, non sempre condivise dalla comunità scientifica, la quale però nel contempo non riusciva ancora ad offrire validi strumenti ed informazioni.

Si è andata via via diffondendo l’idea che il documento di valutazione del rischio aziendale dovesse essere aggiornato, soprattutto in considerazione del fatto che gli ambienti di lavoro venivano osservati quali luoghi in cui il contagio potesse proliferare in maniera eccessiva, tanto da ritenere poi che il lockdown fosse la misura più idonea per arginare la diffusione pandemica.

Le ragioni che hanno portato all’affermazione dell’idea che il DVR debba essere aggiornato, ritengo siano condivisibili. Si è partiti da una sottovalutazione del covid-19, come rischio biologico generico, visto il carattere ubiquitario del virus.

La pandemia, infatti, comporta che il contagio possa essere contratto ovunque, senza distinzioni tra ambienti lavorativi, domestici e pubblici. Si è però, attentamente considerato che questa accezione di rischio generico, avrebbe più che altro risposto ad una logica di politica sanitaria, che ad una prospettiva prevenzionistica.

La normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, invece si articola anche su altri piani, con prospettive che guardano non solo alla salute dei lavoratori posta sotto la responsabilità dell’imprenditore, ma anche a temi di organizzazione e gestione delle risorse umane in azienda.

Le implicazioni che ne discendono, quindi possono essere ampie e gravi, come sempre economicamente apprezzabili. La disciplina penale, dal canto suo, non pone distinzione tra un rischio generico, aggravato o specifico, ma laddove ritiene che un rischio vi sia, questo debba essere trattato e gestito per quello che è, quindi disinnescando un’occasione atta a ledere la sfera dell’integrità fisica del lavoratore.

Si potrebbe, a mio avviso, cautelativamente individuare il covid-19 nel gruppo di cui all’art. 268, comma 1, lett. d) ovvero nel gruppo più pericoloso seguendo anche le istruzioni riportate al comma 2 stesso articolo, anziché condividere le indicazioni di cui all’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 che annovera il covid-19 nel gruppo 2.

Ritengo, infatti, che il datore di lavoro posso prudenzialmente considerare questo agente biologico nella categoria più grave e pericolosa, atteso che allo stato attuale la ricerca scientifica non ha ancora individuato una terapia realmente efficace nel fronteggiare la pandemia in corso. Questa previsione, così compiuta, risponderebbe alla regola dettata dall’art. 271, c. 1, lett. a) del d.lgs 81/2008 sulla valutazione del rischio biologico.

La disposizione, infatti, prevede che il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

  1. a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1e 2;
  2. b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  3. c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
  4. d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
  5. e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  6. f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Stando quindi al livello di informazione offerta dalla conoscenza scientifica, ed in prospettiva di una (ri)organizzazione aziendale volta alla riapertura delle imprese, il datore di lavoro potrebbe a ben ragione pensare di adeguare le misure di sicurezze che andrà ad adottare sulla scorta di una rinnovata valutazione del rischio biologico.

Taluni ambienti lavorativi, in ragione delle peculiarità delle professioni svolte, come ad esempio tutta la categoria dei sanitari, sono per loro natura esposti ad un rischio biologico alto. Oggi, il fenomeno del covid-19, porta ad assistere ad una generalizzata esposizione al rischio biologico (cfr. art. 266 d.lgs 81/2008) quantomeno aggravato, anche in quegli ambienti di lavoro che sino a pochi mesi fa valutavano il rischio biologico come basso o inesistente.

Ne consegue che questi settori della produzione e del lavoro, non preparati e non formati alla gestione di siffatta tipologia di rischio, sono esposti in maniera molto più preoccupante di quel che si possa ipotizzare.

Pensiamo al personale del settore alimentare, come pure a quello delle banche, uffici postali ed in generale a tutti quelli che si trovano ad avere un rapporto di contatto indiscriminato con il pubblico. Ultimo, ma non per importanza, tutti il comparto della pubblica sicurezza.

Ebbene, una delle caratteristiche principali del covid-19, stando alle informazioni attualmente in possesso, è quella della rapidità di diffusione, capacità che lo rende particolarmente pericoloso perché è in grado di aggredire rapidamente una vasta popolazione, provocando sui soggetti già immunodepressi o con patologie croniche pregresse, complicazioni tali da portare al decesso del paziente. L’elevata virulenza è data, quindi, dall’alto numero dei contagiati, raggiunti in un uno stretto lasso di tempo, che statisticamente produce un elevato numero di pazienti gravi.

Le misure di salute e sicurezza pubblica messe in atto in questi mesi, si sono incentrare soprattutto sulla necessità di limitare all’essenziale la mobilità della popolazione. Rimanere in casa, contingentare ogni spostamento, purché giustificato da motivi di necessità, di lavoro o di salute, comunque per impegni indifferibili.

Il lockdown, ha gradualmente chiuso le aziende proprio con l’obiettivo predetto. La continuità lavorativa, si badi bene, è stata concessa ai c.d. settori strategici e non a quegli ambienti di lavoro che avrebbero potuto garantire un elevato standard di sicurezza rispetto alla diffusione del virus.

La conclusione a cui è possibile giungere è che il lavoratore, di un’azienda operante in un settore “strategico” per il paese, per il solo fatto di essere tenuto a recarsi al lavoro, è esposto ad un rischio di contagio che diversamente non avrebbe avuto se, nel rispetto delle linee di governo, avesse limitato all’essenziale gli spostamenti.

L’imprenditore che ha conservato la continuità lavorativa, si è trovato a dovere fronteggiare una situazione straordinaria, che sino a qualche mese fa nemmeno immaginava, e che quindi mai avrebbe considerato come rischio aziendale soggetto a valutazione e gestione. Nella prospettiva delle riaperture di tutte le attività lavorative, sarà imprescindibile un nuovo approccio consapevole al rischio biologico, pensando concretamente al fatto che da ora in poi, e sino a quando il pericolo non sarà debellato dall’individuazione del vaccino, il covid-19 sarà agente biologico che tutti dovremo valutare e gestire con misure adeguate e proporzionate.

L’azienda ed i lavoratori, sono sottoposti ad un rischio nuovo, la gestione del lavoro è influenzata a tal punto che ogni singolo movimento di lavoro è sottoposto a delle cautele particolarmente stringenti ed all’uso di dispositivi di sicurezza individuali inconsueti in ambienti tradizionalmente esclusi dal rischio biologico.

I protocolli interni, ad esempio, devono rivedere la procedura di contatto con chiunque in azienda. Rivisti e stravolti i rapporti interpersonali negli ambienti comuni, quali mensa, bagni o spogliatoi. Indispensabile poi è la valutazione preventiva giornaliera delle condizioni di salute del lavoratore all’ingresso in azienda (misurazione della temperatura corporea che deve essere al di sotto ai 37,5 gradi).

Queste considerazioni, poche per la verità, utili più che altro come esempio, vogliono ulteriormente ribadire, rischiando di essere ripetitivo, che nella realtà degli ambienti di lavoro, si è fatto avanti un nuovo rischio che prescinde dalla tipologia di attività, e che oggi deve essere considerato e valutato per una corretta gestione della salute pubblica.

Ed in questo contesto il datore di lavoro deve farsi carico del fenomeno pandemico, e prevedere nella propria azienda misure atte a fronteggiare la diffusione, compatibilmente agli attuali limiti della scienza e della tecnica, rispondendo in questo modo ai canoni di cui all’art. 2087 cc, ma nel contempo adempiendo all’obbligo che la norma impone.

Ed è per questo che si ritiene che il documento di valutazione rischi debba essere oggetto di un’attenta rivisitazione, specie nella sezione dedicata al rischio biologico, e questo soprattutto per quelle attività che sino a poche settimane fa, potevano affermare di avere un rischio biologico più che basso. La mancata valutazione del rischio biologico, infatti, in ragione della pandemia, nonché la mancata applicazione delle misure di gestione e contrasto, potrebbe comportare l’esposizione del datore a delitti contro l’incolumità del lavoratore.

Questa lettura, si ritiene essere coerente anche con la norma di cui all’art. 42 del dl 18/2020, che esplicata in una circolare Inail (n. 13/2020), estende ampia copertura assicurativa anche ai lavoratori contagiati o in quarantena, garantendo loro la tutela infortunistica. La condizione richiesta è che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro, requisito che sebbene non sia sempre pacificamente appurabile, viene comunque ritenuto presunto specie per le i settori sanitari e tutti quelli che hanno un diretto ed indiscriminato rapporto con il pubblico.

Avv. Pasquale Morelli
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